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Document 62013CJ0553

    Statoil Fuel & Retail

    Causa C‑553/13

    Tallinna Ettevõtlusamet

    contro

    Statoil Fuel & Retail Eesti AS

    (domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dalla Tallinna ringkonnakohus)

    «Rinvio pregiudiziale — Imposte indirette — Accise — Direttiva 2008/118/CE — Articolo 1, paragrafo 2 — Combustibile liquido soggetto ad accisa — Imposta sulle vendite al dettaglio — Nozione di “finalità specifica” — Destinazione predeterminata — Organizzazione del trasporto pubblico nel territorio di una città»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 marzo 2015

    Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 2008/118 – Prodotti soggetti ad accisa – Normativa nazionale che istituisce un’imposta sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido – Imposta diretta a finanziare l’organizzazione del trasporto pubblico, un’attività eseguita e finanziata indipendentemente dall’esistenza di detta imposta – Assenza di finalità specifica – Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 2008/118, art. 1, § 2)

    L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12, dev’essere interpretato nel senso che non consente di ritenere che un’imposta, quando grava sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, persegua una finalità specifica ai sensi di tale disposizione in una situazione in cui essa è diretta a finanziare l’organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell’ente locale che istituisce tale imposta e detto ente locale, a prescindere dall’esistenza della predetta imposta, ha l’obbligo di eseguire e di finanziare tale attività, anche se il gettito di detta imposta è stato utilizzato esclusivamente per realizzare l’attività in parola. La richiamata disposizione deve di conseguenza essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta di questo tipo sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa.

    Infatti, sebbene la destinazione predeterminata del gettito di tale imposta al finanziamento da parte delle autorità locali di competenze loro trasferite possa costituire un elemento di cui tenere conto al fine di identificare la sussistenza di una finalità specifica, una siffatta destinazione, relativa ad una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, la destinazione del gettito di un’imposta al finanziamento di determinate spese.

    Affinché la destinazione predeterminata del gettito di un’imposta che grava sui prodotti soggetti ad accisa consenta di considerare che tale imposta persegue una finalità specifica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, è necessario che l’imposta in questione miri, di per se stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, e quindi che sussista un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la predetta finalità specifica. In assenza di un siffatto meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un’imposta che grava su prodotti soggetti ad accisa può essere considerata perseguire una finalità specifica ai sensi della medesima disposizione soltanto qualora tale imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo.

    Anche considerando dimostrata l’affermazione secondo la quale, in sostanza, l’imposta sulle vendite, colpendo i combustibili liquidi soggetti ad accisa, mira, mediante un’organizzazione efficace del trasporto pubblico, alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica, e che non si tratterebbe di semplici spese generali che possono essere finanziate dal gettito di imposte di qualsiasi natura, la semplice destinazione del gettito all’organizzazione del trasporto pubblico non può essere considerata idonea a stabilire un nesso diretto tra l’uso del gettito della predetta imposta e tali finalità ambientali e di salute pubblica.

    (v. punti 39, 41, 42, 45, 47 e dispositivo)

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    Causa C‑553/13

    Tallinna Ettevõtlusamet

    contro

    Statoil Fuel & Retail Eesti AS

    (domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dalla Tallinna ringkonnakohus)

    «Rinvio pregiudiziale — Imposte indirette — Accise — Direttiva 2008/118/CE — Articolo 1, paragrafo 2 — Combustibile liquido soggetto ad accisa — Imposta sulle vendite al dettaglio — Nozione di “finalità specifica” — Destinazione predeterminata — Organizzazione del trasporto pubblico nel territorio di una città»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 marzo 2015

    Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 2008/118 — Prodotti soggetti ad accisa — Normativa nazionale che istituisce un’imposta sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido — Imposta diretta a finanziare l’organizzazione del trasporto pubblico, un’attività eseguita e finanziata indipendentemente dall’esistenza di detta imposta — Assenza di finalità specifica — Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 2008/118, art. 1, § 2)

    L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12, dev’essere interpretato nel senso che non consente di ritenere che un’imposta, quando grava sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, persegua una finalità specifica ai sensi di tale disposizione in una situazione in cui essa è diretta a finanziare l’organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell’ente locale che istituisce tale imposta e detto ente locale, a prescindere dall’esistenza della predetta imposta, ha l’obbligo di eseguire e di finanziare tale attività, anche se il gettito di detta imposta è stato utilizzato esclusivamente per realizzare l’attività in parola. La richiamata disposizione deve di conseguenza essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta di questo tipo sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa.

    Infatti, sebbene la destinazione predeterminata del gettito di tale imposta al finanziamento da parte delle autorità locali di competenze loro trasferite possa costituire un elemento di cui tenere conto al fine di identificare la sussistenza di una finalità specifica, una siffatta destinazione, relativa ad una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, la destinazione del gettito di un’imposta al finanziamento di determinate spese.

    Affinché la destinazione predeterminata del gettito di un’imposta che grava sui prodotti soggetti ad accisa consenta di considerare che tale imposta persegue una finalità specifica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, è necessario che l’imposta in questione miri, di per se stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, e quindi che sussista un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la predetta finalità specifica. In assenza di un siffatto meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un’imposta che grava su prodotti soggetti ad accisa può essere considerata perseguire una finalità specifica ai sensi della medesima disposizione soltanto qualora tale imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo.

    Anche considerando dimostrata l’affermazione secondo la quale, in sostanza, l’imposta sulle vendite, colpendo i combustibili liquidi soggetti ad accisa, mira, mediante un’organizzazione efficace del trasporto pubblico, alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica, e che non si tratterebbe di semplici spese generali che possono essere finanziate dal gettito di imposte di qualsiasi natura, la semplice destinazione del gettito all’organizzazione del trasporto pubblico non può essere considerata idonea a stabilire un nesso diretto tra l’uso del gettito della predetta imposta e tali finalità ambientali e di salute pubblica.

    (v. punti 39, 41, 42, 45, 47 e dispositivo)

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