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Document 62013CJ0534

Fipa Group e a.

Causa C‑534/13

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri

contro

Fipa Group Srl e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 191, paragrafo 2, TFUE — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale — Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione — Compatibilità con i principi del “chi inquina paga”, di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 marzo 2015

  1. Ambiente – Prevenzione e riparazione del danno ambientale – Principio del «chi inquina paga» – Articolo 191, paragrafo 2, TFUE – Invocabilità da parte delle autorità nazionali al fine di imporre misure di prevenzione o di riparazione – Insussistenza

    (Artt. 191, § 2, TFUE e 192 TFUE)

  2. Ambiente – Prevenzione e riparazione del danno ambientale – Responsabilità ambientale – Direttiva 2004/35 – Principio del «chi inquina paga» – Impossibilità di individuare il responsabile della contaminazione di un sito o di ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione – Normativa nazionale che prevede l’obbligo, per i proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, di rimborsare gli interventi effettuati dall’autorità competente – Ammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/35)

  1.  Dal momento che l’articolo 191. paragrafo 2, TFUE, che contiene il principio «chi inquina paga», è rivolto all’azione dell’Unione, detta disposizione non può essere invocata in quanto tale dai privati al fine di escludere una normativa nazionale emanata in una materia rientrante nella politica ambientale, quando non sia applicabile nessuna normativa dell’Unione adottata in base all’articolo 192 TFUE, che disciplini specificamente l’ipotesi di cui trattasi.

    Parimenti, l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE non può essere invocato dalle autorità competenti in materia ambientale per imporre misure di prevenzione e riparazione in assenza di un fondamento giuridico nazionale.

    (v. punti 40, 41)

  2.  La direttiva 2004/35, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.

    (v. punto 63 e dispositivo)

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Causa C‑534/13

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri

contro

Fipa Group Srl e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 191, paragrafo 2, TFUE — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale — Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione — Compatibilità con i principi del “chi inquina paga”, di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 marzo 2015

  1. Ambiente — Prevenzione e riparazione del danno ambientale — Principio del «chi inquina paga» — Articolo 191, paragrafo 2, TFUE — Invocabilità da parte delle autorità nazionali al fine di imporre misure di prevenzione o di riparazione — Insussistenza

    (Artt. 191, § 2, TFUE e 192 TFUE)

  2. Ambiente — Prevenzione e riparazione del danno ambientale — Responsabilità ambientale — Direttiva 2004/35 — Principio del «chi inquina paga» — Impossibilità di individuare il responsabile della contaminazione di un sito o di ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione — Normativa nazionale che prevede l’obbligo, per i proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, di rimborsare gli interventi effettuati dall’autorità competente — Ammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/35)

  1.  Dal momento che l’articolo 191. paragrafo 2, TFUE, che contiene il principio «chi inquina paga», è rivolto all’azione dell’Unione, detta disposizione non può essere invocata in quanto tale dai privati al fine di escludere una normativa nazionale emanata in una materia rientrante nella politica ambientale, quando non sia applicabile nessuna normativa dell’Unione adottata in base all’articolo 192 TFUE, che disciplini specificamente l’ipotesi di cui trattasi.

    Parimenti, l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE non può essere invocato dalle autorità competenti in materia ambientale per imporre misure di prevenzione e riparazione in assenza di un fondamento giuridico nazionale.

    (v. punti 40, 41)

  2.  La direttiva 2004/35, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.

    (v. punto 63 e dispositivo)

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