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Document 62013CJ0527

    Cachaldora Fernández

    Causa C‑527/13

    Lourdes Cachaldora Fernández

    contro

    Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

    e

    Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia)

    «Rinvio pregiudiziale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di trattamento in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7/CEE — Articolo 4 — Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro UNICE, CEEP e CES sul lavoro a tempo parziale — Calcolo delle prestazioni — Sistema di integrazione delle lacune contributive — Lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015

    1. Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7 – Normativa nazionale che prevede, per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità, l’applicazione, per i periodi di interruzione contributiva successivi a un impiego a tempo parziale, di un coefficiente riduttore relativo a tale impiego – Assenza di un’equivalente riduzione per le interruzioni successive a un impiego a tempo pieno – Insussistenza di discriminazione – Ammissibilità di una simile normativa

      (Direttiva del Consiglio 79/7, art. 4, § 1)

    2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Ambito di applicazione – Condizioni di lavoro – Nozione – Condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime previdenziale legale – Esclusione – Ostacoli di natura giuridica che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale – Nozione

      [Direttiva del Consiglio 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, allegato, clausole 4, punto 1, e 5, punto 1, a)]

    1.  L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista.

      Infatti, non si può ritenere che una normativa siffatta penalizzi in modo preponderante una determinata categoria di lavoratori, segnatamente quelli a tempo parziale e, soprattutto, le donne. Essa non può essere quindi qualificata come misura indirettamente discriminatoria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.

      (v. punti 33, 34, dispositivo 1)

    2.  L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nel suo campo di applicazione una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista.

      Infatti, tale pensione rappresenta una pensione legale di previdenza sociale che non si può ritenere costituisca una condizione di impiego. Pertanto, essa non rientra nel campo di applicazione dell’accordo quadro.

      Peraltro, adottare un’interpretazione dei termini «ostacoli di natura giuridica», che compaiono alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, in base alla quale gli Stati membri siano costretti ad adottare, al di fuori dell’ambito delle condizioni di impiego, misure legate a una pensione equivarrebbe ad imporre agli stessi obblighi in materia di politica sociale generale riguardanti misure che non rientrano nel campo di applicazione di tale accordo quadro.

      Inoltre, una normativa nazionale siffatta non può essere considerata un ostacolo giuridico idoneo a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale, dato che la sua incidenza sui lavoratori a tempo parziale riveste natura aleatoria. Infatti, da un lato, tale normativa incide solamente sui lavoratori che conoscono un’interruzione contributiva immediatamente dopo un periodo di lavoro a tempo parziale, e non su tutti i lavoratori a tempo parziale. Dall’altro, essa avvantaggia i lavoratori che, pur avendo lavorato a tempo parziale per gran parte della loro carriera professionale, abbiano lavorato a tempo pieno immediatamente prima di un’interruzione contributiva.

      (v. punti 38‑41, dispositivo 2)

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    Causa C‑527/13

    Lourdes Cachaldora Fernández

    contro

    Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

    e

    Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia)

    «Rinvio pregiudiziale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di trattamento in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7/CEE — Articolo 4 — Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro UNICE, CEEP e CES sul lavoro a tempo parziale — Calcolo delle prestazioni — Sistema di integrazione delle lacune contributive — Lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015

    1. Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7 – Normativa nazionale che prevede, per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità, l’applicazione, per i periodi di interruzione contributiva successivi a un impiego a tempo parziale, di un coefficiente riduttore relativo a tale impiego – Assenza di un’equivalente riduzione per le interruzioni successive a un impiego a tempo pieno – Insussistenza di discriminazione – Ammissibilità di una simile normativa

      (Direttiva del Consiglio 79/7, art. 4, § 1)

    2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Ambito di applicazione – Condizioni di lavoro – Nozione – Condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime previdenziale legale – Esclusione – Ostacoli di natura giuridica che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale – Nozione

      [Direttiva del Consiglio 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, allegato, clausole 4, punto 1, e 5, punto 1, a)]

    1.  L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista.

      Infatti, non si può ritenere che una normativa siffatta penalizzi in modo preponderante una determinata categoria di lavoratori, segnatamente quelli a tempo parziale e, soprattutto, le donne. Essa non può essere quindi qualificata come misura indirettamente discriminatoria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.

      (v. punti 33, 34, dispositivo 1)

    2.  L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nel suo campo di applicazione una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista.

      Infatti, tale pensione rappresenta una pensione legale di previdenza sociale che non si può ritenere costituisca una condizione di impiego. Pertanto, essa non rientra nel campo di applicazione dell’accordo quadro.

      Peraltro, adottare un’interpretazione dei termini «ostacoli di natura giuridica», che compaiono alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, in base alla quale gli Stati membri siano costretti ad adottare, al di fuori dell’ambito delle condizioni di impiego, misure legate a una pensione equivarrebbe ad imporre agli stessi obblighi in materia di politica sociale generale riguardanti misure che non rientrano nel campo di applicazione di tale accordo quadro.

      Inoltre, una normativa nazionale siffatta non può essere considerata un ostacolo giuridico idoneo a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale, dato che la sua incidenza sui lavoratori a tempo parziale riveste natura aleatoria. Infatti, da un lato, tale normativa incide solamente sui lavoratori che conoscono un’interruzione contributiva immediatamente dopo un periodo di lavoro a tempo parziale, e non su tutti i lavoratori a tempo parziale. Dall’altro, essa avvantaggia i lavoratori che, pur avendo lavorato a tempo parziale per gran parte della loro carriera professionale, abbiano lavorato a tempo pieno immediatamente prima di un’interruzione contributiva.

      (v. punti 38‑41, dispositivo 2)

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