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Document 62013CJ0515
Ingeniørforeningen i Danmark
Ingeniørforeningen i Danmark
Causa C‑515/13
Ingeniørforeningen i Danmark
contro
Tekniq
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret)
«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) — Articolo 6, paragrafo 1 — Disparità di trattamento fondata sull’età — Normativa nazionale che prevede la non corresponsione dell’indennità di licenziamento ai lavoratori che possono beneficiare, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione di vecchiaia del regime generale»
Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 febbraio 2015
Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Normativa nazionale che prevede la non corresponsione dell’indennità di licenziamento ai lavoratori che possono beneficiare di una pensione di vecchiaia del regime generale – Giustificazione vertente sul perseguimento di obiettivi legittimi – Ammissibilità – Presupposti – Valutazione da parte del giudice nazionale
[Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 2, § 1, a), e 6, § 1]
Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in base alla quale un datore di lavoro che licenzi un lavoratore dipendente, occupato senza interruzione nella stessa impresa per 12, 15 o 18 anni, è tenuto a corrispondere, alla cessazione di tale rapporto di lavoro, un’indennità pari rispettivamente a una, a due ovvero a tre mensilità di retribuzione, mentre invece tale indennità non deve essere corrisposta nel caso in cui detto lavoratore dipendente, alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro, abbia la possibilità di percepire una pensione di vecchiaia del regime generale, in quanto, da un lato, detta normativa risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di politica del lavoro e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale verificare che ciò avvenga nel caso di specie.
Infatti, limitare l’indennità speciale di licenziamento ai soli lavoratori che, al momento del loro licenziamento, non otterranno una pensione di vecchiaia del regime generale non appare irragionevole rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, che consiste nel fornire una maggiore tutela ai lavoratori il cui passaggio verso un nuovo impiego risulta problematico a causa della loro anzianità di servizio nell’impresa. La normativa nazionale suddetta consente altresì di limitare le possibilità di abuso consistente, per il lavoratore, nel fruire di un’indennità destinata a sostenerlo nella ricerca di un nuovo impiego quando invece sta per andare in pensione. Tale normativa nazionale, pertanto, non risulta manifestamente inadeguata alla realizzazione del legittimo obiettivo di politica del lavoro perseguito dal legislatore dell’Unione.
Inoltre, tale normativa nazionale mirerebbe a garantire, conformemente al principio di proporzionalità e alla necessità di contrastare gli abusi, che l’indennità speciale di licenziamento sia versata solo ai soggetti ai quali è destinata, vale a dire a coloro che intendono rimanere attivi ma che, a causa della loro età, incontrano generalmente maggiori difficoltà a trovare di un nuovo impiego. Tale normativa consentirebbe altresì di evitare che l’indennità speciale di licenziamento sia corrisposta a soggetti che, oltre ad essa, beneficeranno di una pensione di vecchiaia del regime generale e, quindi, essa non eccede quanto necessario per realizzare gli obiettivi che mira a conciliare.
Peraltro, la disposizione della normativa nazionale di cui trattasi è diversa da quella che ha dato luogo alla sentenza Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08). Infatti, dato che la pensione di vecchiaia oggetto della suddetta causa poteva essere versata a partire dall’età di 60 anni, ogni lavoratore che avesse raggiunto detta età al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro poteva beneficiare soltanto di una pensione di importo ridotto rispetto a quanto avrebbe ottenuto se avesse potuto attendere di avere l’età pensionabile per far valere i suoi diritti a quest’ultima. Pertanto, egli rischiava effettivamente di subire una riduzione dell’importo corrisposto a causa del pensionamento anticipato. Per contro, ciò non avviene con riferimento all’esclusione dell’indennità speciale di licenziamento qualora il lavoratore abbia la possibilità, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, di beneficiare della pensione di vecchiaia del regime generale, poiché il rischio di subire una riduzione dell’importo versato a titolo di pensionamento anticipato non riguarda, in linea di principio, i lavoratori che possono beneficiare della pensione di vecchiaia del regime generale. Inoltre, dato che l’indennità speciale di licenziamento è un’indennità una tantum, corrispondente a una, a due o a tre mensilità di stipendio, una disposizione che contempla la sua esclusione con riferimento ai lavoratori ammissibili a una pensione di vecchiaia del regime generale non appare idonea a causare una perdita di entrate significativa a lungo termine. A tal riguardo, l’esclusione dell’indennità di licenziamento di cui trattasi si distingue da quella all’origine della causa decisa con la sentenza Dansk Jurist- og Økonomforbund (C‑546/11), che riguardava l’esclusione, per i funzionari che hanno compiuto l’età di 65 anni e possono accedere al beneficio di una pensione di vecchiaia, del diritto alla conservazione del loro trattamento per un periodo di tre anni.
Di conseguenza, una disposizione che prevede l’esclusione dell’indennità speciale di licenziamento per il caso in cui il lavoratore abbia la possibilità, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, di beneficiare della pensione di vecchiaia del regime generale non risulta pregiudicare eccessivamente gli interessi legittimi dei lavoratori che hanno raggiunto l’età normale del pensionamento.
(v. punti 27, 28, 31, 32, 37‑42, 44, 45 e dispositivo)
Causa C‑515/13
Ingeniørforeningen i Danmark
contro
Tekniq
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret)
«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) — Articolo 6, paragrafo 1 — Disparità di trattamento fondata sull’età — Normativa nazionale che prevede la non corresponsione dell’indennità di licenziamento ai lavoratori che possono beneficiare, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione di vecchiaia del regime generale»
Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 febbraio 2015
Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione fondata sull’età — Normativa nazionale che prevede la non corresponsione dell’indennità di licenziamento ai lavoratori che possono beneficiare di una pensione di vecchiaia del regime generale — Giustificazione vertente sul perseguimento di obiettivi legittimi — Ammissibilità — Presupposti — Valutazione da parte del giudice nazionale
[Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 2, § 1, a), e 6, § 1]
Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in base alla quale un datore di lavoro che licenzi un lavoratore dipendente, occupato senza interruzione nella stessa impresa per 12, 15 o 18 anni, è tenuto a corrispondere, alla cessazione di tale rapporto di lavoro, un’indennità pari rispettivamente a una, a due ovvero a tre mensilità di retribuzione, mentre invece tale indennità non deve essere corrisposta nel caso in cui detto lavoratore dipendente, alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro, abbia la possibilità di percepire una pensione di vecchiaia del regime generale, in quanto, da un lato, detta normativa risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di politica del lavoro e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale verificare che ciò avvenga nel caso di specie.
Infatti, limitare l’indennità speciale di licenziamento ai soli lavoratori che, al momento del loro licenziamento, non otterranno una pensione di vecchiaia del regime generale non appare irragionevole rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, che consiste nel fornire una maggiore tutela ai lavoratori il cui passaggio verso un nuovo impiego risulta problematico a causa della loro anzianità di servizio nell’impresa. La normativa nazionale suddetta consente altresì di limitare le possibilità di abuso consistente, per il lavoratore, nel fruire di un’indennità destinata a sostenerlo nella ricerca di un nuovo impiego quando invece sta per andare in pensione. Tale normativa nazionale, pertanto, non risulta manifestamente inadeguata alla realizzazione del legittimo obiettivo di politica del lavoro perseguito dal legislatore dell’Unione.
Inoltre, tale normativa nazionale mirerebbe a garantire, conformemente al principio di proporzionalità e alla necessità di contrastare gli abusi, che l’indennità speciale di licenziamento sia versata solo ai soggetti ai quali è destinata, vale a dire a coloro che intendono rimanere attivi ma che, a causa della loro età, incontrano generalmente maggiori difficoltà a trovare di un nuovo impiego. Tale normativa consentirebbe altresì di evitare che l’indennità speciale di licenziamento sia corrisposta a soggetti che, oltre ad essa, beneficeranno di una pensione di vecchiaia del regime generale e, quindi, essa non eccede quanto necessario per realizzare gli obiettivi che mira a conciliare.
Peraltro, la disposizione della normativa nazionale di cui trattasi è diversa da quella che ha dato luogo alla sentenza Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08). Infatti, dato che la pensione di vecchiaia oggetto della suddetta causa poteva essere versata a partire dall’età di 60 anni, ogni lavoratore che avesse raggiunto detta età al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro poteva beneficiare soltanto di una pensione di importo ridotto rispetto a quanto avrebbe ottenuto se avesse potuto attendere di avere l’età pensionabile per far valere i suoi diritti a quest’ultima. Pertanto, egli rischiava effettivamente di subire una riduzione dell’importo corrisposto a causa del pensionamento anticipato. Per contro, ciò non avviene con riferimento all’esclusione dell’indennità speciale di licenziamento qualora il lavoratore abbia la possibilità, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, di beneficiare della pensione di vecchiaia del regime generale, poiché il rischio di subire una riduzione dell’importo versato a titolo di pensionamento anticipato non riguarda, in linea di principio, i lavoratori che possono beneficiare della pensione di vecchiaia del regime generale. Inoltre, dato che l’indennità speciale di licenziamento è un’indennità una tantum, corrispondente a una, a due o a tre mensilità di stipendio, una disposizione che contempla la sua esclusione con riferimento ai lavoratori ammissibili a una pensione di vecchiaia del regime generale non appare idonea a causare una perdita di entrate significativa a lungo termine. A tal riguardo, l’esclusione dell’indennità di licenziamento di cui trattasi si distingue da quella all’origine della causa decisa con la sentenza Dansk Jurist- og Økonomforbund (C‑546/11), che riguardava l’esclusione, per i funzionari che hanno compiuto l’età di 65 anni e possono accedere al beneficio di una pensione di vecchiaia, del diritto alla conservazione del loro trattamento per un periodo di tre anni.
Di conseguenza, una disposizione che prevede l’esclusione dell’indennità speciale di licenziamento per il caso in cui il lavoratore abbia la possibilità, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, di beneficiare della pensione di vecchiaia del regime generale non risulta pregiudicare eccessivamente gli interessi legittimi dei lavoratori che hanno raggiunto l’età normale del pensionamento.
(v. punti 27, 28, 31, 32, 37‑42, 44, 45 e dispositivo)