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Document 62013CJ0506

    Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro / Commissione

    Causa C‑506/13 P

    Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE

    contro

    Commissione europea

    «Impugnazione — Contratto che concede un contributo finanziario comunitario a favore di un progetto nel settore della cooperazione medica — Decisione della Commissione di procedere al recupero di una parte degli acconti versati — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015

    1. Ricorso di annullamento — Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale — Annullamento di una nota di addebito emessa dalla Commissione — Incompetenza del giudice dell’Unione — Irricevibilità

      (Artt. 263 TFUE, 272 TFUE, 274 TFUE, 288 TFUE e 299 TFUE)

    2. Diritti fondamentali — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Limiti — Rispetto dei presupposti per la ricevibilità di un ricorso

      (Art. 6, § 1, comma 3, TUE; art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7)

    3. Diritto dell’Unione europea — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti — Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

    4. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Irricevibilità

      [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]

    5. Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti della difesa — Diritto di essere sentiti in giudizio — Obbligo di inserire nella decisione tutte le deduzioni di parte — Insussistenza

    6. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità

      (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)

    7. Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Motivi di ricorso — Sviamento di potere — Motivo inoperante — Rigetto

      (Artt. 263 TFUE e 272 TFUE)

    8. Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Motivi di ricorso — Difetto o insufficienza di motivazione — Motivo inoperante — Rigetto

      (Artt. 272 TFUE e 296 TFUE)

    1.  Se è vero che sarebbe in contrasto con la finalità del ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE interpretare restrittivamente i presupposti della ricevibilità dell’azione, limitandone l’esercizio alle sole categorie di atti contemplati dall’articolo 288 TFUE, tale competenza interpretativa e applicativa delle disposizioni del Trattato da parte del giudice dell’Unione, tuttavia, non si applica laddove la situazione giuridica del ricorrente si iscriva nell’ambito di relazioni contrattuali il cui regime giuridico è disciplinato dalla legge nazionale indicata dalle parti contraenti.

      Il giudice dell’Unione, infatti, se si riconoscesse competente a pronunciarsi sull’annullamento di provvedimenti che si iscrivono in un contesto meramente contrattuale, rischierebbe non soltanto di svuotare di significato l’articolo 272 TFUE, che consente di attribuire la competenza giurisdizionale dell’Unione in forza di una clausola compromissoria, ma altresì, nel caso in cui il contratto non contenesse una siffatta clausola, di estendere la sua competenza giurisdizionale oltre i limiti delineati dall’articolo 274 TFUE, che affida ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali l’Unione è parte. Ne consegue che, in presenza di un contratto che vincola il ricorrente a una delle istituzioni, le giurisdizioni dell’Unione possono essere adite con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE soltanto se il provvedimento impugnato mira a produrre conseguenze giuridiche vincolanti che si pongono al di fuori della relazione contrattuale che vincola le parti e che implicano l’esercizio di pubblici poteri conferiti all’istituzione contraente in qualità di autorità amministrativa.

      A tal riguardo, una nota di addebito emessa dalla Commissione nel contesto di un contributo finanziario comunitario si iscrive nel contesto di un rapporto contrattuale, dal momento che essa ha ad oggetto il recupero di un credito che trova il proprio fondamento nelle disposizioni di un contratto concluso tra detta istituzione e il beneficiario del contributo finanziario in parola. La nota di addebito, infatti, deve essere intesa quale messa in mora contenente l’indicazione della data di scadenza nonché le condizioni di pagamento ed essa non può equivalere a un titolo esecutivo, nonostante menzioni il procedimento esecutivo dell’articolo 299 TFUE come una delle possibili opzioni di cui dispone la Commissione nell’ipotesi in cui il debitore non proceda all’esecuzione entro la data di scadenza fissata. Peraltro un’istituzione, e più precisamente la Commissione, nell’ipotesi in cui scelga la via contrattuale per assegnare contributi finanziari nell’ambito dell’articolo 272 TFUE, è tenuta a rimanere all’interno di tale ambito. Pertanto, essa deve evitare, in particolare, l’utilizzo nelle relazioni con le altre parti contraenti di formulazioni ambigue che i contraenti possano percepire come rientranti nei poteri decisionali unilaterali che vanno oltre le clausole contrattuali.

      (v. punti 17‑21, 23)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 26)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 27, 43)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 39, 62, 69‑71, 91)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 48)

    6.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 80, 81)

    7.  Sussiste sviamento di potere quando un’istituzione esercita i suoi poteri allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie. Pertanto, lo sviamento di potere costituisce uno degli elementi in forza dei quali il giudice dell’Unione valuta la legalità dell’atto impugnato nell’ambito di un ricorso di annullamento sul fondamento delle disposizioni dell’articolo 263 TFUE. Per contro, nell’ambito di un ricorso proposto sulla base dell’articolo 272 TFUE, il ricorrente può contestare all’istituzione, in veste di controparte contrattuale, soltanto violazioni delle clausole contrattuali oppure violazioni del diritto applicabile al contratto.

      (v. punti 94‑96)

    8.  L’argomento vertente su una carenza di motivazione sulla base dell’articolo 296 TFUE non può essere accolto nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 272 TFUE.

      (v. punto 104)

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    Causa C‑506/13 P

    Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE

    contro

    Commissione europea

    «Impugnazione — Contratto che concede un contributo finanziario comunitario a favore di un progetto nel settore della cooperazione medica — Decisione della Commissione di procedere al recupero di una parte degli acconti versati — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015

    1. Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Annullamento di una nota di addebito emessa dalla Commissione – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità

      (Artt. 263 TFUE, 272 TFUE, 274 TFUE, 288 TFUE e 299 TFUE)

    2. Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Limiti – Rispetto dei presupposti per la ricevibilità di un ricorso

      (Art. 6, § 1, comma 3, TUE; art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7)

    3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

    4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità

      [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]

    5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere sentiti in giudizio – Obbligo di inserire nella decisione tutte le deduzioni di parte – Insussistenza

    6. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

      (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)

    7. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Motivo inoperante – Rigetto

      (Artt. 263 TFUE e 272 TFUE)

    8. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo inoperante – Rigetto

      (Artt. 272 TFUE e 296 TFUE)

    1.  Se è vero che sarebbe in contrasto con la finalità del ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE interpretare restrittivamente i presupposti della ricevibilità dell’azione, limitandone l’esercizio alle sole categorie di atti contemplati dall’articolo 288 TFUE, tale competenza interpretativa e applicativa delle disposizioni del Trattato da parte del giudice dell’Unione, tuttavia, non si applica laddove la situazione giuridica del ricorrente si iscriva nell’ambito di relazioni contrattuali il cui regime giuridico è disciplinato dalla legge nazionale indicata dalle parti contraenti.

      Il giudice dell’Unione, infatti, se si riconoscesse competente a pronunciarsi sull’annullamento di provvedimenti che si iscrivono in un contesto meramente contrattuale, rischierebbe non soltanto di svuotare di significato l’articolo 272 TFUE, che consente di attribuire la competenza giurisdizionale dell’Unione in forza di una clausola compromissoria, ma altresì, nel caso in cui il contratto non contenesse una siffatta clausola, di estendere la sua competenza giurisdizionale oltre i limiti delineati dall’articolo 274 TFUE, che affida ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali l’Unione è parte. Ne consegue che, in presenza di un contratto che vincola il ricorrente a una delle istituzioni, le giurisdizioni dell’Unione possono essere adite con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE soltanto se il provvedimento impugnato mira a produrre conseguenze giuridiche vincolanti che si pongono al di fuori della relazione contrattuale che vincola le parti e che implicano l’esercizio di pubblici poteri conferiti all’istituzione contraente in qualità di autorità amministrativa.

      A tal riguardo, una nota di addebito emessa dalla Commissione nel contesto di un contributo finanziario comunitario si iscrive nel contesto di un rapporto contrattuale, dal momento che essa ha ad oggetto il recupero di un credito che trova il proprio fondamento nelle disposizioni di un contratto concluso tra detta istituzione e il beneficiario del contributo finanziario in parola. La nota di addebito, infatti, deve essere intesa quale messa in mora contenente l’indicazione della data di scadenza nonché le condizioni di pagamento ed essa non può equivalere a un titolo esecutivo, nonostante menzioni il procedimento esecutivo dell’articolo 299 TFUE come una delle possibili opzioni di cui dispone la Commissione nell’ipotesi in cui il debitore non proceda all’esecuzione entro la data di scadenza fissata. Peraltro un’istituzione, e più precisamente la Commissione, nell’ipotesi in cui scelga la via contrattuale per assegnare contributi finanziari nell’ambito dell’articolo 272 TFUE, è tenuta a rimanere all’interno di tale ambito. Pertanto, essa deve evitare, in particolare, l’utilizzo nelle relazioni con le altre parti contraenti di formulazioni ambigue che i contraenti possano percepire come rientranti nei poteri decisionali unilaterali che vanno oltre le clausole contrattuali.

      (v. punti 17‑21, 23)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 26)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 27, 43)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 39, 62, 69‑71, 91)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 48)

    6.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 80, 81)

    7.  Sussiste sviamento di potere quando un’istituzione esercita i suoi poteri allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie. Pertanto, lo sviamento di potere costituisce uno degli elementi in forza dei quali il giudice dell’Unione valuta la legalità dell’atto impugnato nell’ambito di un ricorso di annullamento sul fondamento delle disposizioni dell’articolo 263 TFUE. Per contro, nell’ambito di un ricorso proposto sulla base dell’articolo 272 TFUE, il ricorrente può contestare all’istituzione, in veste di controparte contrattuale, soltanto violazioni delle clausole contrattuali oppure violazioni del diritto applicabile al contratto.

      (v. punti 94‑96)

    8.  L’argomento vertente su una carenza di motivazione sulla base dell’articolo 296 TFUE non può essere accolto nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 272 TFUE.

      (v. punto 104)

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