Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0498

    Agrooikosystimata

    Causa C‑498/13

    Agrooikosystimata EPE

    contro

    Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e altri

    (domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dal Symvoulio tis Epikrateias)

    «Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Politica agricola comune — Regolamento (CEE) n. 2078/92 — Metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale — Ritiro a lungo termine dei seminativi dai terreni agricoli per fini legati all’ambiente — Aiuti agricoli di carattere ambientale versati agli agricoltori e cofinanziati dall’Unione europea — Status di beneficiario di tali aiuti»

    Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2015

    1. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenza tra le versioni linguistiche – Considerazione del sistema e della finalità della normativa in oggetto

    2. Agricoltura – Politica agricola comune – Promozione di metodi di produzione compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente – Regolamento n. 2078/92 – Regime di aiuti a favore degli agricoltori per il ritiro a lungo termine dei seminativi dai terreni agricoli – Beneficiari ammessi – Persone che disponevano precedentemente di una produzione agricola

      [Regolamento del Consiglio n. 2078/92, considerando 2, 10 e 12, e art. 2, § 1, f)]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 33)

    2.  Il regolamento n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale, deve essere interpretato nel senso che solo le persone che già disponevano di una produzione agricola potevano beneficiare del programma di ritiro dei seminativi dai terreni agricoli a lungo termine previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento medesimo.

      Infatti, come si evince dal suo secondo, decimo e dodicesimo considerando, il regolamento 2078/92 aveva istituito un regime comunitario di aiuti il cui obiettivo principale consisteva nel controllo della produzione agricola, sicché solo persone che possiedano lo status di agricoltore potevano pretendere di partecipare a un programma RTALT di ritiro dei seminativi dai terreni agricoli a lungo termine. Pertanto, la realizzazione degli obiettivi agricoli di carattere ambientale considerati da detto regolamento non può essere di per sé sufficiente per giustificare che l’aiuto che esso prevede sia concesso a persone che non siano agricoltori.

      (v. punti 37, 38, 44, 45 e dispositivo)

    Top

    Causa C‑498/13

    Agrooikosystimata EPE

    contro

    Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e altri

    (domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dal Symvoulio tis Epikrateias)

    «Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Politica agricola comune — Regolamento (CEE) n. 2078/92 — Metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale — Ritiro a lungo termine dei seminativi dai terreni agricoli per fini legati all’ambiente — Aiuti agricoli di carattere ambientale versati agli agricoltori e cofinanziati dall’Unione europea — Status di beneficiario di tali aiuti»

    Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2015

    1. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Interpretazione uniforme — Divergenza tra le versioni linguistiche — Considerazione del sistema e della finalità della normativa in oggetto

    2. Agricoltura — Politica agricola comune — Promozione di metodi di produzione compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente — Regolamento n. 2078/92 — Regime di aiuti a favore degli agricoltori per il ritiro a lungo termine dei seminativi dai terreni agricoli — Beneficiari ammessi — Persone che disponevano precedentemente di una produzione agricola

      [Regolamento del Consiglio n. 2078/92, considerando 2, 10 e 12, e art. 2, § 1, f)]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 33)

    2.  Il regolamento n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale, deve essere interpretato nel senso che solo le persone che già disponevano di una produzione agricola potevano beneficiare del programma di ritiro dei seminativi dai terreni agricoli a lungo termine previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento medesimo.

      Infatti, come si evince dal suo secondo, decimo e dodicesimo considerando, il regolamento 2078/92 aveva istituito un regime comunitario di aiuti il cui obiettivo principale consisteva nel controllo della produzione agricola, sicché solo persone che possiedano lo status di agricoltore potevano pretendere di partecipare a un programma RTALT di ritiro dei seminativi dai terreni agricoli a lungo termine. Pertanto, la realizzazione degli obiettivi agricoli di carattere ambientale considerati da detto regolamento non può essere di per sé sufficiente per giustificare che l’aiuto che esso prevede sia concesso a persone che non siano agricoltori.

      (v. punti 37, 38, 44, 45 e dispositivo)

    Top