EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0497

Faber

Causa C‑497/13

Froukje Faber

contro

Autobedrijf Hazet Ochten BV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 1999/44/CE — Vendita e garanzia dei beni di consumo — Status dell’acquirente — Qualità di consumatore — Difetto di conformità del bene consegnato — Obbligo di informare il venditore — Difetto manifestatosi entro sei mesi dalla consegna del bene — Onere della prova»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 giugno 2015

  1. Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Necessità di garantire l’efficacia delle direttive — Obblighi dei giudici nazionali — Obbligo di interpretazione conforme

    (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/44)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei consumatori — Vendita e garanzie dei beni di consumo — Direttiva 1999/44 — Ambito di applicazione — Obbligo per il giudice nazionale di verificare la qualità di consumatore — Acquirente che non ha espressamente rivendicato tale qualità — Irrilevanza

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/44)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei consumatori — Vendita e garanzie dei beni di consumo — Direttiva 1999/44 — Difetto di conformità del bene consegnato — Difetto manifestatosi entro sei mesi dalla consegna del bene — Difetto che si presume esistente al momento della consegna — Onere della prova

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/44, art. 5, § 3)

  4. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei consumatori — Vendita e garanzie dei beni di consumo — Direttiva 1999/44 — Normativa nazionale che impone al consumatore l’obbligo di denunciare tempestivamente al venditore il difetto di conformità — Ammissibilità — Presupposti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/44, art. 5, § 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 33)

  2.  La direttiva 1999/44, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell’ambito di applicazione della citata direttiva è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o possa disporne su semplice domanda di chiarimenti, a verificare se l’acquirente possa essere qualificato come consumatore nell’accezione di tale direttiva, anche se quest’ultimo non ha espressamente rivendicato questa qualità.

    Modalità processuali che vietino sia al giudice di primo grado che al giudice di appello, investiti di una domanda di garanzia fondata su un contratto di vendita, di qualificare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto di cui dispongono o di cui possono disporre su semplice domanda di chiarimenti, il rapporto contrattuale in oggetto alla stregua di vendita al consumatore, laddove quest’ultimo non abbia espressamente rivendicato tale qualità, equivarrebbero infatti ad assoggettare il consumatore all’obbligo di procedere da sé, a pena di perdere i diritti che il legislatore dell’Unione ha inteso conferirgli con la direttiva 1999/44, a qualificare giuridicamente in modo completo la sua situazione.

    Ne discende che tali modalità processuali non sarebbero conformi al principio di effettività in quanto sarebbero tali da rendere eccessivamente difficile applicare la tutela che la direttiva 1999/44 intende conferire ai consumatori nelle azioni proposte da questi ultimi dirette a far valere una garanzia e fondate su un difetto di conformità.

    (v. punti 44, 45, 48, dispositivo 1)

  3.  L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che esso va considerato come una disposizione equivalente ad una disposizione nazionale avente nel diritto interno rango di norma di ordine pubblico, e che il giudice nazionale è tenuto ad applicare d’ufficio qualsiasi disposizione che garantisca la sua trasposizione nel diritto interno.

    La ripartizione dell’onere della prova stabilita da tale disposizione presenta, infatti, conformemente all’articolo 7 di detta direttiva, un carattere vincolante sia per le parti, che non possono derogarvi in via convenzionale, sia per gli Stati membri, che devono adoperarsi affinché essa sia rispettata. Ne consegue che tale regola relativa all’onere della prova deve essere applicata anche qualora non sia stata espressamente invocata dal consumatore che può usufruirne.

    L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato inoltre nel senso che la regola secondo cui si presume che il difetto di conformità esistesse al momento della consegna del bene

    si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene. Il consumatore non è tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità né a provare che la sua origine è imputabile al venditore;

    può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l’origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta dopo la consegna del bene.

    (v. punti 55, 57, 75, dispositivo 2, 4)

  4.  L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale la quale preveda che il consumatore, per usufruire dei diritti che gli spettano in forza di tale direttiva, debba denunciare tempestivamente al venditore il difetto di conformità, a condizione che tale consumatore, per procedere a detta denuncia, disponga di un termine non inferiore a due mesi a decorrere dalla data in cui ha constatato tale difetto, che la denuncia cui occorre procedere verta solo sull’esistenza di detto difetto e che essa non sia assoggettata a regole relative alla prova che rendano impossibile o eccessivamente difficile per il citato consumatore esercitare i propri diritti.

    (v. punto 65, dispositivo 3)

Top