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Document 62013CJ0491

Ben Alaya

Causa C‑491/13

Mohamed Ali Ben Alaya

contro

Bundesrepublik Deutschland

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin)

«Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2004/114/CE — Articoli 6, 7 e 12 — Requisiti di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio — Diniego di ammissione di una persona che soddisfa i requisiti previsti da tale direttiva — Margine di discrezionalità delle autorità competenti»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2014

Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di allievi, tirocinio non retribuito o volontariato – Direttiva 2004/114 – Requisiti – Diniego di ammissione di una persona che soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva – Inammissibilità – Margine di discrezionalità delle autorità competenti

(Direttiva del Consiglio 2004/114, artt. 6, 7 e 12)

L’articolo 12 della direttiva 2004/114, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro interessato è tenuto ad ammettere nel suo territorio un cittadino di paesi terzi che manifesti l’intenzione di soggiornare per più di tre mesi in tale territorio per motivi di studio, laddove tale cittadino soddisfi i requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dagli articoli 6 e 7 di detta direttiva e tale Stato membro non faccia valere nei suoi confronti uno dei motivi espressamente indicati dalla suddetta direttiva idonei a giustificare il diniego di un permesso di soggiorno.

Infatti, il margine di discrezionalità che la direttiva riconosce agli Stati membri al momento dell’esame delle domande di ammissione si riferisce unicamente alle condizioni previste agli articoli 6 e 7 della direttiva, nonché, in tale contesto, alla valutazione dei fatti rilevanti al fine di stabilire se le condizioni enunciate ai suddetti articoli risultino soddisfatte, ed in particolare se ragioni attenenti all’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica ostino all’ammissione del cittadino di paesi terzi.

(v. punti 33, 36 e dispositivo)

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