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Document 62013CJ0391

    Grecia / Commissione

    Parole chiave
    Dispositivo

    Parole chiave

    Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 28, 29)

    2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale (Regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2) (v. punti 45, 55)

    3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (v. punto 58)

    Dispositivo

    Dispositivo

    1) L’impugnazione è respinta.

    2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

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    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 luglio 2014 –

    Grecia / Commissione

    (causa C‑391/13 P) ( 1 )

    «Impugnazione — FEAOG, FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea — Olio d’oliva — Seminativi — Errore manifesto di valutazione — Maggiorazione del tasso di rettifica forfetaria per inadempimento reiterato — Incidenza della riforma della PAC sulla rettifica forfetaria — Proporzionalità — Natura delle spese destinate alla costituzione del SIG oleicolo»

    1. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 28, 29)

    2. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale (Regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2) (v. punti 45, 55)

    3. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti (v. punto 58)

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


    ( 1 ) GU C 260 del 7.9.2013.

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