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Document 62013CJ0373

    T.

    Causa C‑373/13

    H. T.

    contro

    Land Baden-Württemberg

    (domanda di pronuncia pregiudiziale introdotta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg)

    «Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Frontiere, asilo e immigrazione — Direttiva 2004/83/CE — Articolo 24, paragrafo 1 — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Revoca del permesso di soggiorno — Presupposti — Nozione di “imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico” — Partecipazione di una persona avente lo status di rifugiato alle attività di un’organizzazione figurante nell’elenco delle organizzazioni terroristiche predisposto dall’Unione europea»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 giugno 2015

    1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva 2004/83 — Revoca del permesso di soggiorno — Ammissibilità — Presupposti

      (Direttiva del Consiglio 2004/83, artt. 21, §§ 2 e 3, e 24, § 1)

    2. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Metodi — Interpretazione letterale, sistematica e teleologica

    3. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Interpretazione uniforme — Divergenze fra le varie versioni linguistiche — Considerazione dell’economia generale e della finalità della normativa in questione

      (Direttiva del Consiglio 2004/83, artt. 21, § 2, e 24, § 1)

    4. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva 2004/83 — Revoca del permesso di soggiorno — Imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico — Nozione — Sostegno di una persona avente lo status di rifugiato alle attività di un’organizzazione figurante nell’elenco delle organizzazioni terroristiche predisposto dall’Unione — Inclusione — Assenza dei requisiti previsti per applicare la deroga al principio di non respingimento — Irrilevanza — Obbligo delle autorità competenti di procedere a una valutazione individuale degli elementi di fatto specifici relativi alle azioni sia dell’associazione di cui trattasi sia del rifugiato

      (Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC; direttiva del Consiglio 2004/83, artt. 21, § 2, e 24, § 1)

    5. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva 2004/83 — Revoca del permesso di soggiorno — Decisione di allontanamento del rifugiato in esito a tale revoca — Sospensione dell’esecuzione di tale decisione — Privazione dell’accesso ai diritti e prestazioni garantiti dal capo VII della direttiva — Inammissibilità

      (Direttiva del Consiglio 2004/83, capo VII e art. 24, § 1)

    1.  La direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, dev’essere interpretata nel senso che un permesso di soggiorno, una volta rilasciato a un rifugiato, può essere revocato o in forza dell’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, quando sussistono imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico ai sensi di tale disposizione, oppure in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 3, della richiamata direttiva, quando sussistono motivi per applicare la deroga al principio di non respingimento prevista dall’articolo 21, paragrafo 2, di questa stessa direttiva.

      Tale interpretazione è coerente con l’economia della direttiva 2004/83. L’articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva completa l’articolo 21, paragrafo 3, della stessa, in quanto autorizza implicitamente ma necessariamente lo Stato membro interessato a revocare un permesso di soggiorno, o a cessarlo, anche nei casi in cui le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della predetta direttiva non sono soddisfatte, qualora imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico ai sensi dell’articolo 24 della medesima direttiva lo giustifichino.

      Inoltre, la possibilità per uno Stato membro di revocare il permesso di soggiorno precedentemente rilasciato a un rifugiato risponde a evidenti ragioni logiche. Infatti non si può escludere che, per un motivo puramente fortuito, uno Stato membro che abbia rilasciato un permesso di soggiorno a un rifugiato sia in seguito informato dell’esistenza di fatti commessi da quest’ultimo prima del rilascio del permesso di soggiorno e che, se fossero stati noti a tale Stato membro in tempo utile, avrebbero ostato, per imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, al rilascio di tale permesso. Orbene, sarebbe incompatibile con l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2004/83 il fatto che, in una tale situazione, non esista nessuna possibilità di revocare detto permesso di soggiorno già rilasciato. Tale conclusione vale a fortiori quando i fatti addebitati al rifugiato di cui trattasi sono stati commessi dopo il rilascio del permesso di soggiorno di cui trattasi.

      (v. punti 50, 54, 55, dispositivo 1)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 58)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 59‑62)

    4.  Il sostegno a un’associazione terroristica iscritta nell’elenco allegato alla posizione comune 2001/931, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, può costituire uno degli «imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico», ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, recante norme minime relative ai requisiti che devono soddisfare i cittadini di paesi terzi o apolidi per poter beneficiare della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto di tale qualifica, anche se le condizioni previste dall’articolo 21, paragrafo 2, della stessa non sono riunite.

      Infatti, la nozione di «imperiosi motivi» ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 ha una portata più ampia rispetto a quella di «ragionevoli motivi» ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, di tale direttiva, e talune circostanze che non presentano il grado di gravità che autorizza uno Stato membro a ricorrere alla deroga prevista dall’articolo 21, paragrafo 2, della predetta direttiva e a prendere una decisione di respingimento possono tuttavia consentire a tale Stato membro di privare il rifugiato di cui trattasi del suo permesso di soggiorno sul fondamento dell’articolo 24, paragrafo 1, di tale medesima direttiva. Affinché un permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato possa essere revocato sul fondamento di tale disposizione, per il motivo che tale rifugiato sostiene siffatta associazione terroristica, le autorità competenti sono tuttavia tenute a procedere, sotto il controllo dei giudici nazionali, a una valutazione individuale degli elementi di fatto specifici relativi alle azioni sia dell’associazione sia del rifugiato di cui trattasi.

      (v. punti 75, 99, dispositivo 2)

    5.  Quando uno Stato membro decide di allontanare un rifugiato il cui permesso di soggiorno è stato revocato sul fondamento dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, recante norme minime relative ai requisiti che devono soddisfare i cittadini di paesi terzi o apolidi per poter beneficiare della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto di tale qualifica, ma sospende l’esecuzione di tale decisione, è incompatibile con la richiamata direttiva privarlo dell’accesso alle prestazioni garantite dal capo VII della medesima, salvo che trovi applicazione un’eccezione espressamente prevista da questa stessa direttiva.

      Infatti, anche se privo del permesso di soggiorno, l’interessato resta un rifugiato e conserva a tale titolo il diritto alle prestazioni che il capo VII della direttiva 2004/83 garantisce a qualsiasi rifugiato. In altri termini, uno Stato membro non dispone di alcun potere discrezionale per continuare a concedere a tale rifugiato le prestazioni concrete garantite dalla richiamata direttiva o per rifiutargliele. Dato che tali diritti conferiti ai rifugiati sono la conseguenza del riconoscimento dello status di rifugiato e non del rilascio del permesso di soggiorno, per tutto il tempo in cui possiede tale status il rifugiato deve beneficiare dei diritti che gli sono così garantiti dalla direttiva 2004/83; tali diritti possono essere limitati soltanto nel rispetto delle condizioni fissate dal capo VII di tale direttiva e gli Stati membri non hanno il diritto di aggiungere restrizioni che non siano in esso previste.

      (v. punti 95, 97, 99, dispositivo 2)

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