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Document 62013CJ0354

    FOA

    Causa C‑354/13

    Fag og Arbejde (FOA)

    contro

    Kommunernes Landsforening (KL)

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Kolding)

    «Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Licenziamento — Motivo — Obesità del lavoratore — Principio generale di non discriminazione in ragione dell’obesità — Insussistenza — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Divieto di ogni discriminazione fondata su un handicap — Sussistenza di un “handicap”»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2014

    1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Divieto di discriminazione – Portata – Discriminazione fondata sull’obesità – Esclusione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Licenziamento asseritamente fondato sull’obesità – Esclusione

      (artt. 10 TFUE e 19 TFUE; direttiva del Consiglio 2000/78, art. 1)

    2. Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Nozione di handicap – Obesità di un lavoratore che non può svolgere la propria attività lavorativa per un lungo periodo di tempo o può farlo soltanto in modo limitato – Inclusione

      (Direttiva del Consiglio 2000/78, considerando 16 e artt. 1 e 5)

    1.  Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non sancisce alcun principio generale di non discriminazione a motivo dell’obesità, in quanto tale, per quanto riguarda l’occupazione e le condizioni di lavoro.

      Va in proposito constatato che nessuna disposizione del Trattato UE contiene un divieto di discriminazione fondato sull’obesità in quanto tale. In particolare, né l’articolo 10 TFUE né l’articolo 19 TFUE fanno riferimento all’obesità.

      Inoltre, il diritto derivato dell’Unione non sancisce neanch’esso un principio di non discriminazione a motivo dell’obesità per quanto riguarda l’occupazione e le condizioni di lavoro. In particolare, la direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, non menziona l’obesità quale motivo di discriminazione. Orbene, l’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 non deve essere esteso per analogia al di là delle discriminazioni fondate sui motivi tassativamente elencati nell’articolo 1 di quest’ultima. Di conseguenza, l’obesità in quanto tale non può essere considerata un motivo che si aggiunge a quelli in base ai quali la direttiva 2000/78 vieta qualunque discriminazione.

      Infine, nemmeno le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sono applicabili a una situazione che riguarda un licenziamento che si presume sia fondato sull’obesità

      (v. punti 33, 35-40, dispositivo 1)

    2.  La direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che lo stato di obesità di un lavoratore costituisce un handicap, ai sensi di tale direttiva, qualora determini una limitazione, risultante segnatamente da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, la quale, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su un piano di uguaglianza con gli altri lavoratori.

      Infatti, in primo luogo, sarebbe in contrasto con la finalità stessa della direttiva in parola, che è quella di realizzare la parità di trattamento, ammettere che essa possa applicarsi in funzione della causa dell’handicap.

      Inoltre, la definizione della nozione di handicap ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2000/78 precede la determinazione e la valutazione delle misure di adattamento appropriate previste dall’articolo 5 di quest’ultima. Conformemente al considerando 16 di tale direttiva, siffatte misure hanno lo scopo di tener conto dei bisogni dei disabili e sono quindi la conseguenza e non l’elemento costitutivo della nozione di handicap. Pertanto, la mera circostanza che nei confronti di una persona non siano state adottate siffatte misure di adattamento non è sufficiente a ritenere che detta persona non possa essere un soggetto portatore di handicap ai sensi di detta direttiva.

      Inoltre, lo stato di obesità non costituisce, in quanto tale, un handicap ai sensi della direttiva 2000/78. Per contro, nell’ipotesi in cui, in determinate circostanze, tale stato comporti una limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione del lavoratore alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori e se tale limitazione è di lunga durata, una siffatta condizione può ricadere nella nozione di handicap ai sensi della direttiva 2000/78.

      Tale sarebbe il caso, in particolare, se l’obesità del lavoratore ostacolasse la sua piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale su un piano di uguaglianza con gli altri lavoratori in ragione di una mobilità ridotta o dell’insorgenza, in tale persona, di patologie che le impediscono di svolgere il suo lavoro o che determinano una difficoltà nell’esercizio della sua attività professionale.

      (v. punti 55, 57‑60, 64, dispositivo 2)

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    Causa C‑354/13

    Fag og Arbejde (FOA)

    contro

    Kommunernes Landsforening (KL)

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Kolding)

    «Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Licenziamento — Motivo — Obesità del lavoratore — Principio generale di non discriminazione in ragione dell’obesità — Insussistenza — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Divieto di ogni discriminazione fondata su un handicap — Sussistenza di un “handicap”»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2014

    1. Diritto dell’Unione europea — Principi — Parità di trattamento — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione — Portata — Discriminazione fondata sull’obesità — Esclusione — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Ambito di applicazione — Licenziamento asseritamente fondato sull’obesità — Esclusione

      (artt. 10 TFUE e 19 TFUE; direttiva del Consiglio 2000/78, art. 1)

    2. Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità — Nozione di handicap — Obesità di un lavoratore che non può svolgere la propria attività lavorativa per un lungo periodo di tempo o può farlo soltanto in modo limitato — Inclusione

      (Direttiva del Consiglio 2000/78, considerando 16 e artt. 1 e 5)

    1.  Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non sancisce alcun principio generale di non discriminazione a motivo dell’obesità, in quanto tale, per quanto riguarda l’occupazione e le condizioni di lavoro.

      Va in proposito constatato che nessuna disposizione del Trattato UE contiene un divieto di discriminazione fondato sull’obesità in quanto tale. In particolare, né l’articolo 10 TFUE né l’articolo 19 TFUE fanno riferimento all’obesità.

      Inoltre, il diritto derivato dell’Unione non sancisce neanch’esso un principio di non discriminazione a motivo dell’obesità per quanto riguarda l’occupazione e le condizioni di lavoro. In particolare, la direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, non menziona l’obesità quale motivo di discriminazione. Orbene, l’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 non deve essere esteso per analogia al di là delle discriminazioni fondate sui motivi tassativamente elencati nell’articolo 1 di quest’ultima. Di conseguenza, l’obesità in quanto tale non può essere considerata un motivo che si aggiunge a quelli in base ai quali la direttiva 2000/78 vieta qualunque discriminazione.

      Infine, nemmeno le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sono applicabili a una situazione che riguarda un licenziamento che si presume sia fondato sull’obesità

      (v. punti 33, 35-40, dispositivo 1)

    2.  La direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che lo stato di obesità di un lavoratore costituisce un handicap, ai sensi di tale direttiva, qualora determini una limitazione, risultante segnatamente da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, la quale, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su un piano di uguaglianza con gli altri lavoratori.

      Infatti, in primo luogo, sarebbe in contrasto con la finalità stessa della direttiva in parola, che è quella di realizzare la parità di trattamento, ammettere che essa possa applicarsi in funzione della causa dell’handicap.

      Inoltre, la definizione della nozione di handicap ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2000/78 precede la determinazione e la valutazione delle misure di adattamento appropriate previste dall’articolo 5 di quest’ultima. Conformemente al considerando 16 di tale direttiva, siffatte misure hanno lo scopo di tener conto dei bisogni dei disabili e sono quindi la conseguenza e non l’elemento costitutivo della nozione di handicap. Pertanto, la mera circostanza che nei confronti di una persona non siano state adottate siffatte misure di adattamento non è sufficiente a ritenere che detta persona non possa essere un soggetto portatore di handicap ai sensi di detta direttiva.

      Inoltre, lo stato di obesità non costituisce, in quanto tale, un handicap ai sensi della direttiva 2000/78. Per contro, nell’ipotesi in cui, in determinate circostanze, tale stato comporti una limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione del lavoratore alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori e se tale limitazione è di lunga durata, una siffatta condizione può ricadere nella nozione di handicap ai sensi della direttiva 2000/78.

      Tale sarebbe il caso, in particolare, se l’obesità del lavoratore ostacolasse la sua piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale su un piano di uguaglianza con gli altri lavoratori in ragione di una mobilità ridotta o dell’insorgenza, in tale persona, di patologie che le impediscono di svolgere il suo lavoro o che determinano una difficoltà nell’esercizio della sua attività professionale.

      (v. punti 55, 57‑60, 64, dispositivo 2)

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