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Document 62013CJ0316

    Fenoll

    Causa C‑316/13

    Gérard Fenoll

    contro

    Centre d’aide par le travail «La Jouvene»

    e

    Association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon

    [domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

    «Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 31, paragrafo 2 — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Nozione di “lavoratore” — Persona disabile — Diritto alle ferie annuali retribuite — Normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione — Ruolo del giudice nazionale»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2015

    1. Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Nozione di lavoratore – Persona disabile ammessa in un centro di aiuto attraverso il lavoro – Inclusione – Verifica incombente al giudice nazionale

      (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 31 § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7)

    2. Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione – Obbligo per i giudici nazionali d’interpretazione conforme del diritto interno – Limiti – Eventuale obbligo dello Stato membro interessato di risarcire il danno causato ai singoli

      (Art. 4, § 3, TUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7)

    1.  La nozione di «lavoratore» di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretata nel senso che essa può comprendere una persona ammessa in un centro di aiuto attraverso il lavoro che, siccome persona disabile, non è in grado di lavorare in condizioni normali. Infatti, le attività esercitate dai disabili all’interno di tale centro non risultano puramente marginali e accessorie, in quanto non sono previste unicamente allo scopo di fornire un impiego, eventualmente derivativo, agli interessati, ma presentano altresì una certa utilità economica grazie a prestazioni adattate alle capacità delle persone interessate. Tali attività consentono di valorizzare la produttività, per quanto ridotta, delle persone affette da handicap gravi e, al contempo, di assicurare loro la dovuta protezione sociale.

      In tale contesto, il giudice nazionale deve in particolare accertare se le prestazioni effettivamente svolte dall’interessato possano essere considerate rientranti di regola nel mercato del lavoro. A tale scopo possono essere presi in considerazione non soltanto lo statuto e la prassi del centro in questione, nella funzione di centro di accoglienza, nonché i diversi aspetti della finalità del suo programma di assistenza sociale, ma anche la natura e le modalità di esecuzione delle prestazioni.

      (v. punti 39, 40, 42, 43 e dispositivo)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 48)

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    Causa C‑316/13

    Gérard Fenoll

    contro

    Centre d’aide par le travail «La Jouvene»

    e

    Association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon

    [domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

    «Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 31, paragrafo 2 — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Nozione di “lavoratore” — Persona disabile — Diritto alle ferie annuali retribuite — Normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione — Ruolo del giudice nazionale»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2015

    1. Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite — Nozione di lavoratore — Persona disabile ammessa in un centro di aiuto attraverso il lavoro — Inclusione — Verifica incombente al giudice nazionale

      (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 31 § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7)

    2. Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite — Normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione — Obbligo per i giudici nazionali d’interpretazione conforme del diritto interno — Limiti — Eventuale obbligo dello Stato membro interessato di risarcire il danno causato ai singoli

      (Art. 4, § 3, TUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7)

    1.  La nozione di «lavoratore» di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretata nel senso che essa può comprendere una persona ammessa in un centro di aiuto attraverso il lavoro che, siccome persona disabile, non è in grado di lavorare in condizioni normali. Infatti, le attività esercitate dai disabili all’interno di tale centro non risultano puramente marginali e accessorie, in quanto non sono previste unicamente allo scopo di fornire un impiego, eventualmente derivativo, agli interessati, ma presentano altresì una certa utilità economica grazie a prestazioni adattate alle capacità delle persone interessate. Tali attività consentono di valorizzare la produttività, per quanto ridotta, delle persone affette da handicap gravi e, al contempo, di assicurare loro la dovuta protezione sociale.

      In tale contesto, il giudice nazionale deve in particolare accertare se le prestazioni effettivamente svolte dall’interessato possano essere considerate rientranti di regola nel mercato del lavoro. A tale scopo possono essere presi in considerazione non soltanto lo statuto e la prassi del centro in questione, nella funzione di centro di accoglienza, nonché i diversi aspetti della finalità del suo programma di assistenza sociale, ma anche la natura e le modalità di esecuzione delle prestazioni.

      (v. punti 39, 40, 42, 43 e dispositivo)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 48)

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