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Document 62013CJ0314

    Massime della sentenza

    Causa C‑314/13

    Užsienio reikalų ministerija

    e

    Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

    contro

    Vladimir Peftiev e altri

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

    «Rinvio pregiudiziale — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Deroghe — Pagamento di onorari per servizi legali — Potere discrezionale dell’autorità nazionale competente — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Incidenza dell’origine illegale dei fondi — Insussistenza»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2014

    1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Domanda di deroga diretta a sbloccare taluni fondi per retribuire servizi legali – Potere discrezionale della competente autorità nazionale – Limiti – Osservanza del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo

      [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2, seconda frase; Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, § 1, comma 1; regolamento del Consiglio n. 765/2006, art. 3, § 1, b)]

    2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Domanda di deroga diretta a sbloccare taluni fondi per retribuire servizi giuridici – Valutazione dell’autorità nazionale – Incidenza dell’origine illegale dei fondi – Insussistenza

      [Regolamento del Consiglio n. 765/2006, art. 3, § 1, b)]

    1.  L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia, deve essere interpretato nel senso che, quando l’autorità nazionale competente si pronuncia su una domanda di deroga presentata conformemente a tale disposizione ai fini di proporre un ricorso per contestare la legalità di misure restrittive inflitte dall’Unione europea, essa non dispone di un potere discrezionale assoluto, ma deve esercitare le sue competenze nel rispetto dei diritti sanciti dall’articolo 47, secondo comma, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del carattere indispensabile della rappresentanza da parte di un avvocato per proporre un siffatto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

      Un congelamento di fondi, infatti, non può comportare la conseguenza di privare le persone i cui fondi sono stati congelati di un accesso effettivo alla giustizia. Tuttavia, nell’esercizio del suo potere discrezionale, l’autorità nazionale competente ha il diritto di verificare che i fondi di cui si chiede lo svincolo siano destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali. Essa può inoltre fissare le condizioni che ritiene idonee a garantire, in particolare, che l’obiettivo della sanzione inflitta non sia mancato e che non si abusi della deroga concessa.

      (v. punti 26, 34, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un congelamento di fondi e di risorse economiche è fondato su detto regolamento, una deroga del congelamento dei fondi e delle risorse economiche nella prospettiva di retribuire servizi legali deve essere valutata in conformità a tale disposizione, che non contiene alcuna allusione all’origine dei fondi e alla loro eventuale acquisizione illegale.

      Detto regolamento, infatti, concerne non già la punizione dell’acquisizione illegale di fondi, bensì l’applicazione di misure restrittive alle persone responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale in occasione delle elezioni del 19 marzo 2006 in Bielorussia.

      (v. punti 37, 40, dispositivo 2)

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    Causa C‑314/13

    Užsienio reikalų ministerija

    e

    Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

    contro

    Vladimir Peftiev e altri

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

    «Rinvio pregiudiziale — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Deroghe — Pagamento di onorari per servizi legali — Potere discrezionale dell’autorità nazionale competente — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Incidenza dell’origine illegale dei fondi — Insussistenza»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2014

    1. Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Domanda di deroga diretta a sbloccare taluni fondi per retribuire servizi legali — Potere discrezionale della competente autorità nazionale — Limiti — Osservanza del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo

      [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2, seconda frase; Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, § 1, comma 1; regolamento del Consiglio n. 765/2006, art. 3, § 1, b)]

    2. Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Domanda di deroga diretta a sbloccare taluni fondi per retribuire servizi giuridici — Valutazione dell’autorità nazionale — Incidenza dell’origine illegale dei fondi — Insussistenza

      [Regolamento del Consiglio n. 765/2006, art. 3, § 1, b)]

    1.  L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia, deve essere interpretato nel senso che, quando l’autorità nazionale competente si pronuncia su una domanda di deroga presentata conformemente a tale disposizione ai fini di proporre un ricorso per contestare la legalità di misure restrittive inflitte dall’Unione europea, essa non dispone di un potere discrezionale assoluto, ma deve esercitare le sue competenze nel rispetto dei diritti sanciti dall’articolo 47, secondo comma, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del carattere indispensabile della rappresentanza da parte di un avvocato per proporre un siffatto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

      Un congelamento di fondi, infatti, non può comportare la conseguenza di privare le persone i cui fondi sono stati congelati di un accesso effettivo alla giustizia. Tuttavia, nell’esercizio del suo potere discrezionale, l’autorità nazionale competente ha il diritto di verificare che i fondi di cui si chiede lo svincolo siano destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali. Essa può inoltre fissare le condizioni che ritiene idonee a garantire, in particolare, che l’obiettivo della sanzione inflitta non sia mancato e che non si abusi della deroga concessa.

      (v. punti 26, 34, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un congelamento di fondi e di risorse economiche è fondato su detto regolamento, una deroga del congelamento dei fondi e delle risorse economiche nella prospettiva di retribuire servizi legali deve essere valutata in conformità a tale disposizione, che non contiene alcuna allusione all’origine dei fondi e alla loro eventuale acquisizione illegale.

      Detto regolamento, infatti, concerne non già la punizione dell’acquisizione illegale di fondi, bensì l’applicazione di misure restrittive alle persone responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale in occasione delle elezioni del 19 marzo 2006 in Bielorussia.

      (v. punti 37, 40, dispositivo 2)

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