Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0308

    Società Italiana Calzature / UAMI

    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 settembre 2014 – Società Italiana Calzature / UAMI

    (cause riunite C‑308/13 P e C‑309/13 P) 1  ( 1 )

    «Impugnazioni — Marchi comunitari — Regolamento (CE) n. 40/94 — Registrazione dei marchi figurativi contenenti gli elementi denominativi “GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN” e “BY GIUSEPPE ZANOTTI” — Opposizione del titolare dei marchi denominativo e figurativo, comunitario e nazionale, contenenti l’elemento denominativo “ZANOTTI” — Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di ricorso»

    1. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 40, 41, 52)

    2. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Criteri di valutazione — Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 42, 43, 47, 59, 64)

    3. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione — Motivo inoperante — Rigetto (v. punto 49)

    4. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punto 50)

    5. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione — Marchio anteriore che occupa una posizione distintiva autonoma nel marchio richiesto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 60‑62)

    Dispositivo

    1) 

    Le impugnazioni sono respinte.

    2) 

    La Società Italiana Calzature SpA è condannata alle spese.


    ( 1 ) GU C 233 del 10.8.2013.

    Top