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Document 62013CJ0297

    Data I / O

    Causa C‑297/13

    Data I/O GmbH

    contro

    Hauptzollamt München

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München)

    «Rinvio pregiudiziale — Classificazione doganale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Sezione XVI, nota 2 — Voci 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 e 8473 — Nozioni di “parti” e di “oggetti” — Parti e accessori (motori, alimentatori, laser, generatori, cavi e sigillatori a caldo) destinati al funzionamento di sistemi di programmazione — Assenza di classificazione prioritaria nella voce 8473 rispetto alle altre voci dei capitoli 84 e 85»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 maggio 2014

    Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Criteri – Parti di un prodotto e articoli accessori – Nota 2, lettera a), della sezione XVI della nomenclatura combinata – Interpretazione – Motori, alimentatori, laser, generatori, cavi e sigillatori a caldo – Classificazione come oggetto autonomo in ragione delle caratteristiche proprie nelle voci 8422, 8456, 8471, 8473, 8501, 8504, 8543 e 8544 – Assenza di classificazione prioritaria nella voce 8473

    [Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I, regola generale 3, a), e seconda parte, sezione XVI, nota 2, a); regolamento della Commissione n. 1810/2004]

    La nota 2, lettera a), della sezione XVI dell’allegato I del regolamento n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento n. 1810/2004, deve essere interpretata nel senso che un prodotto, classificabile sia nella voce 8473 della nomenclatura combinata che compare in tale allegato, come parte di una macchina ricompresa nella voce 8471, sia in una delle voci 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 e 8544 della nomenclatura medesima come oggetto autonomo, deve essere classificato, in quanto tale, in una di queste ultime voci in funzione delle proprie caratteristiche.

    Infatti, in primo luogo, la voce 8473, riguardando le parti e gli accessori riconoscibili come destinati principalmente o esclusivamente alle macchine o agli apparecchi delle voci da 8469 a 8472 della nomenclatura combinata, costituisce una voce generica. In secondo luogo, dal tenore della nota 2, lettera b), della sezione XVI della nomenclatura combinata risulta, da un lato, che quest’ultima si applica unicamente alle parti di macchine non classificabili sulla base del punto a) della nota medesima, poiché esse non costituiscono oggetti autonomi rientranti, in quanto tali, in voci specifiche del capitolo 84 o del capitolo 85 della nomenclatura combinata, e dall’altro che tale nota, enunciando una regola di classificazione fondata sulla destinazione della parte di macchina di cui trattasi, consente espressamente la classificazione di tale parte nella voce 8473 della nomenclatura combinata.

    Pertanto, una classificazione in tale voce è possibile solamente in assenza di una voce tariffaria che consenta di classificare la parte considerata come oggetto autonomo. Di conseguenza, la voce 8473 della nomenclatura combinata dev’essere considerata una voce residuale e, pertanto, sussidiaria rispetto alle voci che consentono la classificazione di una parte di macchina come oggetto autonomo.

    (v. punti 44, 47‑49, 62 e dispositivo)

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    Causa C‑297/13

    Data I/O GmbH

    contro

    Hauptzollamt München

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München)

    «Rinvio pregiudiziale — Classificazione doganale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Sezione XVI, nota 2 — Voci 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 e 8473 — Nozioni di “parti” e di “oggetti” — Parti e accessori (motori, alimentatori, laser, generatori, cavi e sigillatori a caldo) destinati al funzionamento di sistemi di programmazione — Assenza di classificazione prioritaria nella voce 8473 rispetto alle altre voci dei capitoli 84 e 85»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 maggio 2014

    Unione doganale — Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Criteri — Parti di un prodotto e articoli accessori — Nota 2, lettera a), della sezione XVI della nomenclatura combinata — Interpretazione — Motori, alimentatori, laser, generatori, cavi e sigillatori a caldo — Classificazione come oggetto autonomo in ragione delle caratteristiche proprie nelle voci 8422, 8456, 8471, 8473, 8501, 8504, 8543 e 8544 — Assenza di classificazione prioritaria nella voce 8473

    [Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I, regola generale 3, a), e seconda parte, sezione XVI, nota 2, a); regolamento della Commissione n. 1810/2004]

    La nota 2, lettera a), della sezione XVI dell’allegato I del regolamento n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento n. 1810/2004, deve essere interpretata nel senso che un prodotto, classificabile sia nella voce 8473 della nomenclatura combinata che compare in tale allegato, come parte di una macchina ricompresa nella voce 8471, sia in una delle voci 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 e 8544 della nomenclatura medesima come oggetto autonomo, deve essere classificato, in quanto tale, in una di queste ultime voci in funzione delle proprie caratteristiche.

    Infatti, in primo luogo, la voce 8473, riguardando le parti e gli accessori riconoscibili come destinati principalmente o esclusivamente alle macchine o agli apparecchi delle voci da 8469 a 8472 della nomenclatura combinata, costituisce una voce generica. In secondo luogo, dal tenore della nota 2, lettera b), della sezione XVI della nomenclatura combinata risulta, da un lato, che quest’ultima si applica unicamente alle parti di macchine non classificabili sulla base del punto a) della nota medesima, poiché esse non costituiscono oggetti autonomi rientranti, in quanto tali, in voci specifiche del capitolo 84 o del capitolo 85 della nomenclatura combinata, e dall’altro che tale nota, enunciando una regola di classificazione fondata sulla destinazione della parte di macchina di cui trattasi, consente espressamente la classificazione di tale parte nella voce 8473 della nomenclatura combinata.

    Pertanto, una classificazione in tale voce è possibile solamente in assenza di una voce tariffaria che consenta di classificare la parte considerata come oggetto autonomo. Di conseguenza, la voce 8473 della nomenclatura combinata dev’essere considerata una voce residuale e, pertanto, sussidiaria rispetto alle voci che consentono la classificazione di una parte di macchina come oggetto autonomo.

    (v. punti 44, 47‑49, 62 e dispositivo)

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