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Document 62013CJ0293

Fresh Del Monte Produce / Commissione

Cause riunite C‑293/13 P e C‑294/13 P

Fresh Del Monte Produce Inc.

contro

Commissione europea

e

Commissione europea

contro

Fresh Del Monte Produce Inc.

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo delle banane — Coordinamento nella fissazione dei prezzi di riferimento — Nozione di “unità economica” tra due società — Nozione di “influenza determinante” — Imputabilità del comportamento di una società all’altra — Snaturamento degli elementi di prova — Onere della prova — Principio in dubio pro reo — Nozione di “infrazione unica e continuata” — Nozione di “pratica concordata” — Nozione di “infrazione per oggetto” — Imprese partecipanti ad un’intesa — Comunicazione di informazioni alla Commissione — Obbligo giuridico — Portata — Diritto di non contribuire alla propria incriminazione — Interveniente in primo grado — Impugnazione incidentale — Ricevibilità»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 giugno 2015

  1. Impugnazione — Interesse ad agire — Presupposto — Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta — Insussistenza

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 2)

  2. Impugnazione — Controricorso dell’interveniente — Interesse ad agire — Rischio, per una parte, di subire da sola le conseguenze di una decisione che l’ha condannata in solido al pagamento di un’ammenda

    (Regolamento di procedura della Corte, art. 172)

  3. Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della controllata, che può essere dedotto da un complesso di indizi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici con la sua società controllante

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  4. Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Controllata detenuta congiuntamente da due società, una delle quali controlla anche l’altra — Irrilevanza

    (Art. 81, § 1, CE)

  5. Intese — Divieto — Infrazioni — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Imputazione di una responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione — Presupposti

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  6. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 18, § 2, e 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

  7. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Richiesta di informazioni ad un’impresa — Diritto di rifiutarsi di fornire una risposta che implica il riconoscimento di un’infrazione

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 46, 47)

  2.  Nell’ambito di un’impugnazione, una parte ha interesse a presentare una comparsa di risposta allorché, non avendo impugnato in tempo utile una decisione della Commissione che l’ha condannata, congiuntamente ed in solido con un’altra impresa, per un’infrazione delle regole della concorrenza, di modo che tale decisione è divenuta definitiva nei suoi confronti, essa dovrà, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere l’impugnazione proposta dall’impresa responsabile in solido ed annullare la decisione che la riguarda, pagare da sola l’ammenda fissata, e non in solido con l’altra impresa.

    (v. punti 52, 53, 164‑166)

  3.  Per stabilire se la società controllante possa esercitare un’influenza determinante sul comportamento sul mercato della sua controllata deve essere preso in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici intercorrenti fra la controllata e la controllante e, in tal modo, tener conto della realtà economica. L’effettivo esercizio di un’influenza determinante può essere dedotto, infatti, da un complesso di elementi concordanti, ancorché nessuno di tali elementi, isolatamente considerato, sia sufficiente per dimostrare l’esistenza di tale influenza.

    Ciò si verifica nel caso in cui una società controllante ottenga, su propria richiesta ed al di là dei propri diritti, informazioni correnti sullo stato del mercato del prodotto in questione, rivolga alla sua controllata istruzioni precise sul comportamento che quest’ultima deve tenere su tale mercato, tali istruzioni siano accompagnate da minacce basate su un mezzo di pressione importante di cui essa dispone nei confronti di tale controllata e quest’ultima, temendo lo stato di fallimento, si sforzi di rispondere alle aspettative della sua controllante.

    (v. punti 75‑77, 98, 99)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 78)

  5.  Un’impresa può avere partecipato direttamente al complesso dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata alle regole della concorrenza dell’Unione, nel qual caso correttamente la Commissione può imputarle la responsabilità di tutti questi comportamenti e, pertanto, di tale infrazione nel suo insieme. Un’impresa può anche avere partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, ma essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguire i medesimi obiettivi, o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio. Anche in un caso del genere la Commissione può ben imputare a tale impresa la responsabilità di tutti i comportamenti anticoncorrenziali che compongono tale infrazione e, di conseguenza, dell’infrazione nel suo insieme.

    Per contro, se un’impresa ha preso parte direttamente a uno o a più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, ma non risulta provato che tramite il proprio comportamento essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all’intesa e che fosse al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da tali partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi, o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la Commissione deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio.

    (v. punti 156‑160)

  6.  Una riduzione dell’ammenda, nei termini previsti nella comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, è giustificata solo qualora l’impresa fornisca informazioni alla Commissione senza esservi stata invitata. Infatti, il comportamento dell’impresa interessata deve non soltanto facilitare il compito della Commissione di accertare l’esistenza di un’infrazione, ma anche attestare un vero spirito di cooperazione.

    (v. punto 184)

  7.  Il diritto di non contribuire alla propria incriminazione non è pregiudicato dalle domande di informazioni avanzate sulla base dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Infatti, il fatto di non aver fornito nel termine impartito un’informazione richiesta su tale base non può comportare l’imposizione di un’ammenda o di una penalità di mora in forza, rispettivamente, degli articoli 23 e 24 del regolamento n. 1/2003. La semplice domanda di informazioni si distingue così dalla decisione formale adottata sulla base dell’articolo 18, paragrafo 3, di tale regolamento, per la quale tale regolamento prevede l’imposizione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata risposta.

    (v. punti 195, 196)

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