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Document 62013CJ0277

Commissione / Portogallo

Causa C‑277/13

Commissione europea

contro

Repubblica portoghese

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/67/CE — Articolo 11 — Trasporto aereo — Servizio di assistenza a terra — Selezione dei prestatori»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2014

  1. Trasporti – Trasporti aerei – Accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione europea – Selezione dei prestatori – Normativa nazionale che prevede una procedura di selezione non aperta a tutti i prestatori interessati – Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 96/67, artt. 11 e 18)

  2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

  3. Stati membri – Obblighi derivanti dal diritto dell’Unione – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità

    (Art. 258 TFUE)

  4. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

    (Art. 258 TFUE)

  1.  Una normativa nazionale che prevede una procedura di cessione delle azioni di una società non aperta a tutti i prestatori interessati non può essere considerata equivalente a una procedura di selezione di prestatori dei servizi di assistenza a terra ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 96/67, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità. Una procedura di cessione delle azioni di una società esclude tutti i prestatori che non siano al contempo anche gli investitori interessati all’acquisto delle azioni di una società preesistente che, dopo che è stata rilevata, ha mantenuto l’autorizzazione per la fornitura di servizi di assistenza a terra che le era stata concessa, cosicché era impossibile per un fornitore di servizi di assistenza a terra ottenere l’autorizzazione senza contemporaneamente rilevare le azioni.

    Inoltre, una procedura del genere non può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 di detta direttiva. A tal proposito, va osservato che, in primo luogo, laddove un’impresa abbia ottenuto una licenza di prestatore di servizi di assistenza a terra al momento dell’acquisizione del capitale della società rilevata, non è detto che il comportamento futuro di un’impresa di tale tipo resterà immutato dopo che sarà stata ottenuta la licenza e, in particolare, che manterrà tutti posti di lavoro esistenti presso la società rilevata. In secondo luogo, è pacifico che l’obbligo imposto alle imprese di riassumere il personale del precedente prestatore di servizi svantaggia i nuovi concorrenti potenziali rispetto alle imprese già operanti e compromette l’apertura dei mercati dell’assistenza a terra, con la conseguenza di nuocere all’effetto utile della direttiva 96/67.

    (v. punti 47‑51, 54, 55)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 56)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 59)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 60)

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