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Document 62013CJ0225

Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve e a.

Causa C‑225/13

Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve e a.

contro

Région wallonne

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Rifiuti — Direttiva 75/442/CEE — Articolo 7, paragrafo 1 — Piano di gestione — Aree e impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti — Nozione di “piano di gestione dei rifiuti” — Direttiva 1999/31/CE — Articoli 8 e 14 — Discariche autorizzate o già in funzione alla data di recepimento della direttiva»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 aprile 2014

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Individuazione degli elementi rilevanti di diritto dell’Unione

    (Art. 267 TFUE)

  2. Ambiente – Rifiuti – Discariche di rifiuti – Direttive 75/442 e 1999/31 – Normativa nazionale che consente un rinnovo delle autorizzazioni di gestione dei centri di interramento tecnico autorizzati al di fuori delle aree previste dal piano di gestione dei rifiuti adottato ai sensi della direttiva 75/442 prima dell’entrata in vigore di tale piano – Ammissibilità alla luce delle disposizioni della direttiva 1999/31 – Presupposti

    (Direttive del Consiglio 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, art. 7, § 1, e 1999/31, come modificata dalla direttiva 2011/97, artt. 8 e 14)

  3. Ambiente – Rifiuti – Direttiva 75/442 – Piano di gestione dei rifiuti – Nozione – Normativa nazionale che consente un rinnovo delle autorizzazioni di gestione dei centri di interramento tecnico tecnico autorizzati al di fuori delle aree previste dal piano di gestione dei rifiuti adottato ai sensi della direttiva 75/442 prima dell’entrata in vigore di tale piano – Esclusione

    (Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, art. 7, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 30)

  2.  L’articolo 8 della direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dalla direttiva 2011/97, non osta ad una disposizione normativa nazionale la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo cui nessun centro di interramento tecnico può essere autorizzato al di fuori delle aree previste dal piano di gestione dei rifiuti disciplinato dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, i centri di interramento tecnico autorizzati prima dell’entrata in vigore di detto piano possono, dopo tale data, essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle stesse particelle, e la quale può trovare il suo fondamento normativo nell’articolo 14 della direttiva 1999/31 e applicarsi alle discariche autorizzate o già in funzione alla data del recepimento di essa, purché siano rispettate le altre condizioni menzionate in quest’ultimo articolo, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

    Infatti, dall’articolo 8, lettere a) e b), della direttiva 1999/31 risulta che un’autorizzazione a gestire una discarica può essere rilasciata solo se il progetto di discarica è conforme al piano di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442. Tuttavia, l’articolo 14 della direttiva 1999/31 assoggetta le discariche «che abbiano ottenuto un’autorizzazione o siano già in funzione al momento del [suo] recepimento», che doveva intervenire al più tardi il 16 luglio 2001, a un regime transitorio derogatorio.

    Da tale regime transitorio risulta che, per poter continuare a funzionare, tali discariche devono, al più tardi entro otto anni a partire dal 16 luglio 2001, essere adeguate ai nuovi requisiti ambientali elencati all’articolo 8 della direttiva 1999/31, ad eccezione di quelli contenuti nell’allegato I, punto 1, di quest’ultima. Orbene, tale eccezione riguarda per l’appunto precisamente, i requisiti relativi all’ubicazione della discarica.

    L’articolo 14 della direttiva 1999/31 consente quindi che una discarica autorizzata o già in funzione al momento del recepimento di tale direttiva da parte dello Stato membro possa continuare a funzionare ed essere oggetto di nuove autorizzazioni, anche se non rientra nell’elenco delle aree previste da tale piano di gestione dei rifiuti adottato in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442, purché siano rispettate le altre condizioni menzionate in tale articolo 14.

    (v. punti 32‑35, 37 e dispositivo)

  3.  L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione 96/350, deve essere interpretato nel senso che una disposizione normativa nazionale la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo cui nessun centro di interramento tecnico può essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti disciplinato da detto articolo, i centri di interramento tecnico autorizzati prima dell’entrata in vigore di detto piano possono, dopo tale data, essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle stesse particelle non costituisce un piano di gestione dei rifiuti, ai sensi di tale disposizione della direttiva 75/442. Infatti, una simile disposizione normativa nazionale, qualora la sua portata consista esclusivamente nel prevedere che, in deroga al diritto ordinario, l’autorizzazione alla gestione di discariche già autorizzate alla data dell’entrata in vigore del piano di gestione dei rifiuti nello Stato membro interessato può essere concessa per le stesse particelle, anche se non figurano su tale piano, non può, di per sé sola, essere considerata come un sistema organizzato ed articolato diretto al conseguito di tali obiettivi costituenti un «piano di gestione dei rifiuti», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della suddetta direttiva.

    (v. punti 29, 37 e dispositivo)

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Causa C‑225/13

Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve e a.

contro

Région wallonne

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Rifiuti — Direttiva 75/442/CEE — Articolo 7, paragrafo 1 — Piano di gestione — Aree e impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti — Nozione di “piano di gestione dei rifiuti” — Direttiva 1999/31/CE — Articoli 8 e 14 — Discariche autorizzate o già in funzione alla data di recepimento della direttiva»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 aprile 2014

  1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Individuazione degli elementi rilevanti di diritto dell’Unione

    (Art. 267 TFUE)

  2. Ambiente — Rifiuti — Discariche di rifiuti — Direttive 75/442 e 1999/31 — Normativa nazionale che consente un rinnovo delle autorizzazioni di gestione dei centri di interramento tecnico autorizzati al di fuori delle aree previste dal piano di gestione dei rifiuti adottato ai sensi della direttiva 75/442 prima dell’entrata in vigore di tale piano — Ammissibilità alla luce delle disposizioni della direttiva 1999/31 — Presupposti

    (Direttive del Consiglio 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, art. 7, § 1, e 1999/31, come modificata dalla direttiva 2011/97, artt. 8 e 14)

  3. Ambiente — Rifiuti — Direttiva 75/442 — Piano di gestione dei rifiuti — Nozione — Normativa nazionale che consente un rinnovo delle autorizzazioni di gestione dei centri di interramento tecnico tecnico autorizzati al di fuori delle aree previste dal piano di gestione dei rifiuti adottato ai sensi della direttiva 75/442 prima dell’entrata in vigore di tale piano — Esclusione

    (Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, art. 7, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 30)

  2.  L’articolo 8 della direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dalla direttiva 2011/97, non osta ad una disposizione normativa nazionale la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo cui nessun centro di interramento tecnico può essere autorizzato al di fuori delle aree previste dal piano di gestione dei rifiuti disciplinato dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, i centri di interramento tecnico autorizzati prima dell’entrata in vigore di detto piano possono, dopo tale data, essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle stesse particelle, e la quale può trovare il suo fondamento normativo nell’articolo 14 della direttiva 1999/31 e applicarsi alle discariche autorizzate o già in funzione alla data del recepimento di essa, purché siano rispettate le altre condizioni menzionate in quest’ultimo articolo, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

    Infatti, dall’articolo 8, lettere a) e b), della direttiva 1999/31 risulta che un’autorizzazione a gestire una discarica può essere rilasciata solo se il progetto di discarica è conforme al piano di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442. Tuttavia, l’articolo 14 della direttiva 1999/31 assoggetta le discariche «che abbiano ottenuto un’autorizzazione o siano già in funzione al momento del [suo] recepimento», che doveva intervenire al più tardi il 16 luglio 2001, a un regime transitorio derogatorio.

    Da tale regime transitorio risulta che, per poter continuare a funzionare, tali discariche devono, al più tardi entro otto anni a partire dal 16 luglio 2001, essere adeguate ai nuovi requisiti ambientali elencati all’articolo 8 della direttiva 1999/31, ad eccezione di quelli contenuti nell’allegato I, punto 1, di quest’ultima. Orbene, tale eccezione riguarda per l’appunto precisamente, i requisiti relativi all’ubicazione della discarica.

    L’articolo 14 della direttiva 1999/31 consente quindi che una discarica autorizzata o già in funzione al momento del recepimento di tale direttiva da parte dello Stato membro possa continuare a funzionare ed essere oggetto di nuove autorizzazioni, anche se non rientra nell’elenco delle aree previste da tale piano di gestione dei rifiuti adottato in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442, purché siano rispettate le altre condizioni menzionate in tale articolo 14.

    (v. punti 32‑35, 37 e dispositivo)

  3.  L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione 96/350, deve essere interpretato nel senso che una disposizione normativa nazionale la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo cui nessun centro di interramento tecnico può essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti disciplinato da detto articolo, i centri di interramento tecnico autorizzati prima dell’entrata in vigore di detto piano possono, dopo tale data, essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle stesse particelle non costituisce un piano di gestione dei rifiuti, ai sensi di tale disposizione della direttiva 75/442. Infatti, una simile disposizione normativa nazionale, qualora la sua portata consista esclusivamente nel prevedere che, in deroga al diritto ordinario, l’autorizzazione alla gestione di discariche già autorizzate alla data dell’entrata in vigore del piano di gestione dei rifiuti nello Stato membro interessato può essere concessa per le stesse particelle, anche se non figurano su tale piano, non può, di per sé sola, essere considerata come un sistema organizzato ed articolato diretto al conseguito di tali obiettivi costituenti un «piano di gestione dei rifiuti», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della suddetta direttiva.

    (v. punti 29, 37 e dispositivo)

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