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Document 62013CJ0221

    Mascellani

    Causa C‑221/13

    Teresa Mascellani

    contro

    Ministero della Giustizia

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Trento)

    «Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES — Trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in uno a tempo pieno senza il consenso del lavoratore»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 ottobre 2014

    Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Normativa nazionale che consente la trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in uno a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato – Ammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 5, punto 2)

    L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, ed in particolare la sua clausola 5, punto 2, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in base alla quale il datore di lavoro può disporre la trasformazione di un contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato.

    Detta clausola non impone agli Stati membri di adottare una normativa che subordini al consenso del lavoratore la trasformazione del suo contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno. Infatti, tale disposizione è volta unicamente ad escludere che l’opposizione di un lavoratore a una simile trasformazione del proprio contratto di lavoro possa costituire l’unico motivo del suo licenziamento, in assenza di altre ragioni obiettive. Ne consegue che la clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro non osta a una normativa che consente al datore di lavoro di disporre, per ragioni di tal tipo, la trasformazione del contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato.

    (v. punti 23, 24, 28 e dispositivo)

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    Causa C‑221/13

    Teresa Mascellani

    contro

    Ministero della Giustizia

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Trento)

    «Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES — Trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in uno a tempo pieno senza il consenso del lavoratore»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 ottobre 2014

    Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale — Direttiva 97/81 — Normativa nazionale che consente la trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in uno a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato — Ammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 5, punto 2)

    L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, ed in particolare la sua clausola 5, punto 2, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in base alla quale il datore di lavoro può disporre la trasformazione di un contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato.

    Detta clausola non impone agli Stati membri di adottare una normativa che subordini al consenso del lavoratore la trasformazione del suo contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno. Infatti, tale disposizione è volta unicamente ad escludere che l’opposizione di un lavoratore a una simile trasformazione del proprio contratto di lavoro possa costituire l’unico motivo del suo licenziamento, in assenza di altre ragioni obiettive. Ne consegue che la clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro non osta a una normativa che consente al datore di lavoro di disporre, per ragioni di tal tipo, la trasformazione del contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato.

    (v. punti 23, 24, 28 e dispositivo)

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