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Document 62013CJ0190

Márquez Samohano

Causa C‑190/13

Antonio Márquez Samohano

contro

Universitat Pompeu Fabra

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona)

«Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Università — Docenti associati — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Clausola 5, punto 1 — Misure dirette a prevenire l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato — Nozione di “ragioni obiettive” idonee a giustificare tali contratti — Clausola 3 — Nozione di “contratto di lavoro a tempo determinato” — Sanzioni — Diritto a un’indennità — Disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014

  1. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale

    (Art. 267 TFUE)

  2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ambito di applicazione – Contratto di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Lavoratore impiegato a tempo determinato assunto in qualità di docente associato – Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 2, punto 1, e 3, punto 1)

  3. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Provvedimenti volti a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti – Applicazione ai contratti di lavoro successivi a tempo determinato nel settore pubblico – Normativa nazionale che consente alle università di rinnovare in successione contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con docenti associati – Mancanza di limiti alla durata massima e al numero di rinnovi di tali contratti – Ammissibilità – Presupposti – Rinnovo di detti contratti inteso a soddisfare esigenze provvisorie e che sembra idoneo a raggiungere l’obiettivo legittimo di politica sociale perseguito – Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 35)

  2.  Dalla formulazione stessa della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che compare in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, risulta che l’ambito d’applicazione di quest’ultimo è concepito in senso ampio, poiché riguarda in generale i «lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». Inoltre, la definizione della nozione di lavoratori a tempo determinato» ai sensi dell’accordo quadro, figurante nella clausola 3, punto 1, di quest’ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro.

    Ne deriva che un lavoratore quale un docente associato di un’università, il cui contratto di lavoro, ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale, deve necessariamente essere concluso a tempo determinato, rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro.

    (v. punti 38, 39)

  3.  La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che compare in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che consente alle università di rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato successivi conclusi con docenti associati, senza alcun limite della durata massima e del numero di rinnovi di tali contratti, qualora tali contratti siano giustificati da una ragione obiettiva ai sensi del punto 1, lettera a), di tale clausola, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Tuttavia, spetta ugualmente a tale giudice verificare, in concreto, che il rinnovo di tali contratti di lavoro intenda effettivamente soddisfare esigenze provvisorie e che la normativa nazionale in parola non sia stata utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli in materia di assunzione di personale docente.

    Fatte salve le necessarie verifiche spettanti al giudice del rinvio, unico competente a interpretare il diritto nazionale, risulta che tale normativa, conformemente alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, stabilisce le circostanze precise e concrete nelle quali possono essere conclusi e rinnovati contratti di lavoro a tempo determinato ai fini dell’assunzione di docenti associati e che essa risponde ad un’esigenza reale. Tali contratti risultano, inoltre, idonei al raggiungimento del legittimo obiettivo di politica sociale perseguito, consistente nell’arricchire l’insegnamento universitario, in settori specifici, mediante specialisti di affermata competenza, dal momento che tali contratti consentono di prendere in considerazione l’evoluzione tanto delle competenze degli interessati nei settori in parola quanto dei bisogni dell’università.

    (v. punti 45, 49, 50, 60 e dispositivo)

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Causa C‑190/13

Antonio Márquez Samohano

contro

Universitat Pompeu Fabra

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona)

«Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Università — Docenti associati — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Clausola 5, punto 1 — Misure dirette a prevenire l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato — Nozione di “ragioni obiettive” idonee a giustificare tali contratti — Clausola 3 — Nozione di “contratto di lavoro a tempo determinato” — Sanzioni — Diritto a un’indennità — Disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014

  1. Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale

    (Art. 267 TFUE)

  2. Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70 — Ambito di applicazione — Contratto di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Lavoratore impiegato a tempo determinato assunto in qualità di docente associato — Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 2, punto 1, e 3, punto 1)

  3. Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70 — Provvedimenti volti a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti — Applicazione ai contratti di lavoro successivi a tempo determinato nel settore pubblico — Normativa nazionale che consente alle università di rinnovare in successione contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con docenti associati — Mancanza di limiti alla durata massima e al numero di rinnovi di tali contratti — Ammissibilità — Presupposti — Rinnovo di detti contratti inteso a soddisfare esigenze provvisorie e che sembra idoneo a raggiungere l’obiettivo legittimo di politica sociale perseguito — Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 35)

  2.  Dalla formulazione stessa della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che compare in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, risulta che l’ambito d’applicazione di quest’ultimo è concepito in senso ampio, poiché riguarda in generale i «lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». Inoltre, la definizione della nozione di lavoratori a tempo determinato» ai sensi dell’accordo quadro, figurante nella clausola 3, punto 1, di quest’ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro.

    Ne deriva che un lavoratore quale un docente associato di un’università, il cui contratto di lavoro, ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale, deve necessariamente essere concluso a tempo determinato, rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro.

    (v. punti 38, 39)

  3.  La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che compare in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che consente alle università di rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato successivi conclusi con docenti associati, senza alcun limite della durata massima e del numero di rinnovi di tali contratti, qualora tali contratti siano giustificati da una ragione obiettiva ai sensi del punto 1, lettera a), di tale clausola, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Tuttavia, spetta ugualmente a tale giudice verificare, in concreto, che il rinnovo di tali contratti di lavoro intenda effettivamente soddisfare esigenze provvisorie e che la normativa nazionale in parola non sia stata utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli in materia di assunzione di personale docente.

    Fatte salve le necessarie verifiche spettanti al giudice del rinvio, unico competente a interpretare il diritto nazionale, risulta che tale normativa, conformemente alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, stabilisce le circostanze precise e concrete nelle quali possono essere conclusi e rinnovati contratti di lavoro a tempo determinato ai fini dell’assunzione di docenti associati e che essa risponde ad un’esigenza reale. Tali contratti risultano, inoltre, idonei al raggiungimento del legittimo obiettivo di politica sociale perseguito, consistente nell’arricchire l’insegnamento universitario, in settori specifici, mediante specialisti di affermata competenza, dal momento che tali contratti consentono di prendere in considerazione l’evoluzione tanto delle competenze degli interessati nei settori in parola quanto dei bisogni dell’università.

    (v. punti 45, 49, 50, 60 e dispositivo)

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