EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0155

Massime della sentenza

Causa C‑155/13

Società Italiana Commercio e Servizi srl (SICES) e altri

contro

Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre)

«Agricoltura — Regolamento (CE) n. 341/2007 — Articolo 6, paragrafo 4 — Contingenti tariffari — Aglio di origine cinese — Titoli di importazione — Intrasferibilità dei diritti derivanti da taluni titoli d’importazione — Elusione — Abuso di diritto»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 marzo 2014

  1. Diritto dell’Unione europea – Esercizio abusivo di un diritto derivante da una disposizione dell’Unione – Operazioni costitutive di una pratica abusiva – Elementi da prendere in considerazione – Verifica incombente al giudice nazionale

  2. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Importazioni da paesi terzi – Regime delle importazioni – Contingente tariffario – Importazione da parte di un operatore di merci acquistate al di fuori dell’Unione europea da un altro operatore che abbia esaurito i propri titoli d’importazione – Rivendita delle merci al secondo operatore a seguito dell’importazione – Ammissibilità – Limiti – Abuso di diritto – Verifica incombente al giudice nazionale

    (Regolamento della Commissione n. 341/2007, artt. 4, § 2, e 6, § 4)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 29‑34)

  2.  L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 341/2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, ad operazioni mediante le quali un importatore, intestatario di titoli d’importazione ad aliquota ridotta, acquisti una merce al di fuori dell’Unione europea da un operatore, che sia dal canto suo importatore tradizionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento ma che abbia esaurito i propri titoli d’importazione ad aliquota ridotta, e poi gliela rivenda dopo averla importata nell’Unione. Tuttavia, simili operazioni costituiscono un abuso di diritto quando siano state concepite artificiosamente allo scopo essenziale di beneficiare del dazio agevolato. La verifica dell’esistenza di una pratica abusiva richiede che il giudice del rinvio prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, ivi comprese le operazioni commerciali precedenti e successive all’importazione di cui trattasi.

    (v. punto 40 e dispositivo)

Top

Causa C‑155/13

Società Italiana Commercio e Servizi srl (SICES) e altri

contro

Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre)

«Agricoltura — Regolamento (CE) n. 341/2007 — Articolo 6, paragrafo 4 — Contingenti tariffari — Aglio di origine cinese — Titoli di importazione — Intrasferibilità dei diritti derivanti da taluni titoli d’importazione — Elusione — Abuso di diritto»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 marzo 2014

  1. Diritto dell’Unione europea — Esercizio abusivo di un diritto derivante da una disposizione dell’Unione — Operazioni costitutive di una pratica abusiva — Elementi da prendere in considerazione — Verifica incombente al giudice nazionale

  2. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Ortofrutticoli — Importazioni da paesi terzi — Regime delle importazioni — Contingente tariffario — Importazione da parte di un operatore di merci acquistate al di fuori dell’Unione europea da un altro operatore che abbia esaurito i propri titoli d’importazione — Rivendita delle merci al secondo operatore a seguito dell’importazione — Ammissibilità — Limiti — Abuso di diritto — Verifica incombente al giudice nazionale

    (Regolamento della Commissione n. 341/2007, artt. 4, § 2, e 6, § 4)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 29‑34)

  2.  L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 341/2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, ad operazioni mediante le quali un importatore, intestatario di titoli d’importazione ad aliquota ridotta, acquisti una merce al di fuori dell’Unione europea da un operatore, che sia dal canto suo importatore tradizionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento ma che abbia esaurito i propri titoli d’importazione ad aliquota ridotta, e poi gliela rivenda dopo averla importata nell’Unione. Tuttavia, simili operazioni costituiscono un abuso di diritto quando siano state concepite artificiosamente allo scopo essenziale di beneficiare del dazio agevolato. La verifica dell’esistenza di una pratica abusiva richiede che il giudice del rinvio prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, ivi comprese le operazioni commerciali precedenti e successive all’importazione di cui trattasi.

    (v. punto 40 e dispositivo)

Top