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Document 62013CJ0137

    Herbaria Kräuterparadies

    Causa C‑137/13

    Herbaria Kräuterparadies GmbH

    contro

    Freistaat Bayern

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München)

    «Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Politica agricola comune — Produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici — Regolamento (CE) n. 889/2008 — Articolo 27, paragrafo 1, lettera f) — Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti — Divieto di utilizzare i minerali, le vitamine, gli amminoacidi e i micronutrienti in mancanza di prescrizione normativa — Aggiunta di gluconato ferroso e di vitamine a una bevanda biologica — Uso di minerali, vitamine, amminoacidi e micronutrienti — Quantità richieste perché sia permessa la vendita come integratore alimentare, recante indicazioni nutrizionali e sulla salute, o come prodotto alimentare destinato a un’alimentazione particolare»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 novembre 2014

    1. Procedimento giurisdizionale — Fase orale del procedimento — Riapertura — Obbligo di riaprire la fase orale per consentire alle parti di depositare osservazioni su punti di diritto sollevati nelle conclusioni dell’avvocato generale — Insussistenza

      (Art. 252, comma 2, TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

    2. Agricoltura — Politica agricola comune — Metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazione del medesimo sui prodotti agricoli e alimentari — Regolamento n. 889/2008 — Etichettatura dei prodotti biologici — Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti etichettati come prodotti biologici — Divieto di utilizzare minerali e vitamine non biologici, salvo ove previsto per legge — Nozione

      [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006; regolamenti della Commissione n. 889/2008, art. 27, § 1, f), e n. 432/2012; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/46, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, e 2009/39]

    3. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Determinazione delle questioni da sottoporre — Competenza esclusiva del giudice nazionale — Questioni complementari sollevate in corso di causa dalle parti nel procedimento principale — Obbligo della Corte di attenersi alle questioni risultanti dalla decisione di rinvio

      (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 28, 29)

    2.  L’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli, deve essere interpretato nel senso che l’impiego di una sostanza oggetto di tale disposizione è previsto per legge unicamente a condizione che una norma del diritto dell’Unione o una norma del diritto nazionale conforme a quest’ultimo imponga direttamente l’aggiunta della citata sostanza in un prodotto alimentare affinché quest’ultimo possa essere commercializzato in generale. L’impiego di una siffatta sostanza non è previsto per legge, ai sensi della citata disposizione, quando un prodotto alimentare è commercializzato come integratore alimentare, recante indicazioni nutrizionali e sulla salute o come prodotto alimentare destinato ad un’alimentazione particolare, nonostante ciò implichi che, per rispettare le disposizioni relative all’incorporazione delle sostanze nei prodotti alimentari che figurano, rispettivamente,

      - nella direttiva 2002/46, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008,

      - nei regolamenti n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, e n. 432/2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, nonché

      - nella direttiva 2009/39, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, e nel regolamento n. 953/2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare,

      tale prodotto alimentare debba contenere una quantità determinata della sostanza di cui trattasi.

      Gli operatori economici sono infatti liberi di determinare la composizione dei loro prodotti e di decidere con quale denominazione intendono commercializzarli. Se intendono commercializzare tali prodotti come integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46, recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute ai sensi dei regolamenti n. 1924/2006 e n. 432/2012, o come prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare ai sensi della direttiva 2009/39 e del regolamento n. 953/2009, essi devono conformarsi agli obblighi previsti in materia dalla normativa applicabile dell’Unione, il che può condurre al divieto di commercializzarli come prodotti dell’agricoltura biologica. Il diritto dell’Unione non garantisce che un operatore economico possa commercializzare i suoi prodotti con tutte le designazioni che egli considera vantaggiose per promuoverli.

      (v. punti 46, 51 e dispositivo)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 50)

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