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Document 62013CJ0100

Commissione / Germania

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 ottobre 2014 – Commissione / Germania

(causa C‑100/13) 1  ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle merci — Normativa di uno Stato membro che impone che determinati prodotti edili recanti il marchio di conformità “CE” siano conformi a norme nazionali supplementari — Norme tecniche edilizie (“Bauregellisten”)»

1. 

Ricorso per inadempimento — Atto introduttivo del giudizio — Esposizione delle censure e dei motivi — Requisiti di forma — Indicazione dei motivi esatti — Ricevibilità [Art. 258 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c)] (v. punti 32‑34)

2. 

Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Presunzioni — Asserito inadempimento generalizzato che sfocia in una violazione strutturale o sistematica di un atto del diritto comunitario — Inammissibilità (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 89/106, artt. 4, § 2, e 6, § 1) (v. punti 36, 37, 39, 42)

3. 

Ravvicinamento delle legislazioni — Prodotti da costruzione — Direttiva 89/106 — Requisiti essenziali — Attuazione da parte di norme armonizzate — Prodotti recanti il marchio CE — Presunzione di idoneità all’impiego — Obbligo di rispettare le procedure per rimettere in discussione le norme armonizzate previste dalla direttiva — Adozione da parte di uno Stato membro di misure nazionali unilaterali che limitano la libera circolazione dei prodotti da costruzione conformi alla norma armonizzata — Inadempimento (Direttiva del Consiglio 89/106, artt. 4, § 2, 5, 6, § 1, e 21) (v. punti 51‑58)

4. 

Diritto dell’Unione europea — Esecuzione da parte degli Stati membri — Criteri di valutazione — Settore oggetto di un’armonizzazione esaustiva da parte di un atto di diritto derivato — Valutazione unicamente in base alla misura di armonizzazione (Art. 34 TFUE) (v. punto 62)

Dispositivo

1) 

La Repubblica federale di Germania, imponendo, mediante le norme tecniche edilizie di cui ai codici per l’edilizia introdotti dai Länder, ai prodotti da costruzione contemplati dalle norme armonizzate EN 681-2:2000, «Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua - Elastomeri termoplastici», EN 13162:2008, «Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione» e EN 13241-1, «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo», e recanti il marchio «CE», requisiti supplementari per l’effettivo accesso di tali prodotti nel mercato e il loro impiego nel territorio tedesco, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003.

2) 

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 114 del 20.4.2013.

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Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 ottobre 2014 – Commissione / Germania

(causa C‑100/13) 1  ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle merci — Normativa di uno Stato membro che impone che determinati prodotti edili recanti il marchio di conformità “CE” siano conformi a norme nazionali supplementari — Norme tecniche edilizie (“Bauregellisten”)»

1. 

Ricorso per inadempimento — Atto introduttivo del giudizio — Esposizione delle censure e dei motivi — Requisiti di forma — Indicazione dei motivi esatti — Ricevibilità [Art. 258 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c)] (v. punti 32‑34)

2. 

Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Presunzioni — Asserito inadempimento generalizzato che sfocia in una violazione strutturale o sistematica di un atto del diritto comunitario — Inammissibilità (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 89/106, artt. 4, § 2, e 6, § 1) (v. punti 36, 37, 39, 42)

3. 

Ravvicinamento delle legislazioni — Prodotti da costruzione — Direttiva 89/106 — Requisiti essenziali — Attuazione da parte di norme armonizzate — Prodotti recanti il marchio CE — Presunzione di idoneità all’impiego — Obbligo di rispettare le procedure per rimettere in discussione le norme armonizzate previste dalla direttiva — Adozione da parte di uno Stato membro di misure nazionali unilaterali che limitano la libera circolazione dei prodotti da costruzione conformi alla norma armonizzata — Inadempimento (Direttiva del Consiglio 89/106, artt. 4, § 2, 5, 6, § 1, e 21) (v. punti 51‑58)

4. 

Diritto dell’Unione europea — Esecuzione da parte degli Stati membri — Criteri di valutazione — Settore oggetto di un’armonizzazione esaustiva da parte di un atto di diritto derivato — Valutazione unicamente in base alla misura di armonizzazione (Art. 34 TFUE) (v. punto 62)

Dispositivo

1) 

La Repubblica federale di Germania, imponendo, mediante le norme tecniche edilizie di cui ai codici per l’edilizia introdotti dai Länder, ai prodotti da costruzione contemplati dalle norme armonizzate EN 681-2:2000, «Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua - Elastomeri termoplastici», EN 13162:2008, «Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione» e EN 13241-1, «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo», e recanti il marchio «CE», requisiti supplementari per l’effettivo accesso di tali prodotti nel mercato e il loro impiego nel territorio tedesco, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003.

2) 

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


( 1 )   GU C 114 del 20.4.2013.

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