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Document 62013CJ0066

    Green Network

    Causa C‑66/13

    Green Network SpA

    contro

    Autorità per l’energia elettrica e il gas

    (domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dal Consiglio di Stato)

    «Rinvio pregiudiziale — Regime nazionale di sostegno al consumo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili — Obbligo per i produttori e gli importatori di energia elettrica di immettere nella rete nazionale un determinato quantitativo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili o, in alternativa, di acquistare “certificati verdi” presso l’autorità competente — Prova di tale immissione che richiede la presentazione di certificati attestanti l’origine verde dell’energia elettrica prodotta o importata — Accettazione di certificati emessi in uno Stato terzo subordinata alla conclusione di un accordo bilaterale tra tale Stato terzo e lo Stato membro interessato o a un accordo tra il gestore di rete nazionale di tale Stato membro ed un’analoga autorità di detto Stato terzo — Direttiva 2001/77/CE — Competenza esterna della Comunità — Leale cooperazione»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 novembre 2014

    1. Accordi internazionali — Competenza della Comunità — Creazione di una competenza esterna esclusiva della Comunità a motivo dell’esercizio della sua competenza interna — Presupposti

      (Art. 3, § 2, TFUE)

    2. Ambiente — Promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’energia elettrica — Direttiva 2001/77 — Garanzia d’origine — Accordi internazionali — Conclusione — Competenza esterna esclusiva della Comunità — Disposizione nazionale che prevede la conclusione di un accordo tra uno Stato membro e uno Stato terzo su una garanzia d’origine relativa all’energia elettrica importata dallo Stato terzo — Rischio d’incidenza sulle norme comunitarie — Inammissibilità

      (Direttiva del Parlamento e del Consiglio 2001/77, artt. 4 e 5)

    3. Ambiente — Promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’energia elettrica — Direttiva 2001/77 — Garanzia d’origine — Accordi internazionali — Conclusione — Competenza esterna esclusiva della Comunità — Disposizione nazionale che prevede la conclusione di una convenzione tra il gestore di rete nazionale di uno Stato membro e un’autorità locale analoga di uno Stato terzo — Sostituzione di tale disposizione all’applicazione di una disposizione analoga successiva, giudicata contraria alla competenza esterna esclusiva della Comunità — Inammissibilità

      (Art. 10 CE; direttiva del Parlamento e del Consiglio 2001/77, artt. 4 e 5)

    1.  Dato che la Comunità dispone solo di competenze di attribuzione, l’esistenza di una competenza, per giunta di natura esclusiva, deve basarsi su conclusioni tratte da un’analisi complessiva e concreta del rapporto esistente tra l’accordo internazionale previsto e il diritto comunitario in vigore. Tale analisi deve prendere in considerazione i settori disciplinati, rispettivamente, dalle norme comunitarie e dalle disposizioni dell’accordo previsto, le loro prevedibili prospettive di evoluzione, nonché la natura e il contenuto di tali norme e disposizioni, al fine di verificare se l’accordo in questione sia tale da pregiudicare l’applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie e il corretto funzionamento del sistema che esse istituiscono.

      (v. punto 33)

    2.  Il Trattato CE dev’essere interpretato nel senso che, tenuto conto delle disposizioni della direttiva 2001/77, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, la Comunità europea dispone di una competenza esterna esclusiva che osta ad una disposizione nazionale che prevede la concessione di un’esenzione dall’obbligo di acquistare certificati verdi a motivo dell’immissione, nel mercato nazionale del consumo, di energia elettrica importata da uno Stato terzo, mediante la previa conclusione, tra uno Stato membro e lo Stato terzo, di un accordo in forza del quale si garantisce che l’energia elettrica così importata è prodotta da fonti energetiche rinnovabili, secondo modalità identiche a quelle previste dall’articolo 5 di tale direttiva.

      Infatti la conclusione di siffatti accordi da parte degli Stati membri, in mancanza di qualsiasi autorizzazione in tal senso da parte della direttiva 2001/77, è tale da interferire, da un lato, con l’obiettivo di tale direttiva di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e, dall’altro, con l’obbligo che incombe agli Stati membri di aumentare la loro produzione di elettricità verde in modo da contribuire a raggiungere gli obiettivi nazionali loro impartiti conformemente all’articolo 3 di tale direttiva e da partecipare in tal modo al raggiungimento dell’obiettivo indicativo globale a livello della Comunità stessa.

      A tale riguardo, una disposizione nazionale che dà avvio ad un processo tale da portare alla conclusione di un siffatto accordo è sufficiente ad incidere sulla competenza esterna esclusiva della Comunità.

      (v. punti 38, 55, 59, 60, 65, dispositivo 1)

    3.  Il diritto dell’Unione, e in particolare il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 10 CE, osta a che, dopo che una disposizione nazionale sia stata disapplicata da un giudice nazionale in quanto non conforme a una competenza esterna esclusiva di cui la Comunità europea dispone, lo stesso giudice applichi in sostituzione una precedente disposizione nazionale, sostanzialmente analoga alla disposizione suddetta, che prevede la concessione di un’esenzione dall’obbligo di acquistare certificati verdi a motivo dell’immissione, nel mercato nazionale del consumo, di energia elettrica importata da uno Stato terzo, mediante la previa conclusione, tra il gestore di rete nazionale ed un’analoga autorità locale dello Stato terzo interessato, di una convenzione che determina le modalità di verifica necessarie per certificare che l’energia elettrica così importata è prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

      (v. punti 68, 73, 74, dispositivo 2)

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