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Document 62012TJ0270

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016.
Panalpina World Transport (Holding) Ltd e a. contro Commissione europea.
Concorrenza – Intese – Servizi di trasporto aereo di merci internazionale – Decisione che accerta un’infrazione dell’articolo 101 TFUE – Fissazione dei prezzi – Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale – Ammende – Proporzionalità – Gravità dell’infrazione – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Transazione – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006.
Causa T-270/12.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016 –

Panalpina World Transport (Holding) e altri / Commissione

(causa T‑270/12)

«Concorrenza — Intese — Servizi di trasporto aereo di merci internazionale — Decisione che accerta un’infrazione dell’articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale — Ammende — Proporzionalità — Gravità dell’infrazione — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Transazione — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006»

1. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito — Portata (Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 26‑29)

2. 

Concorrenza — Trasporti — Regole di concorrenza — Trasporto aereo — Regolamento n. 17 — Ambito di applicazione — Attività riguardanti direttamente la prestazione di servizi di trasporto aereo — Esclusione — Attività non riguardanti il trasporto aereo in quanto tale, bensì un mercato a monte o a valle — Inclusione (Art. 101 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 17 e n. 141, considerando 3 e art. 1) (v. punti 33, 34, 39‑43, 64)

3. 

Concorrenza — Ammende — Decisione con cui vengono inflitte ammende — Obbligo di motivazione — Portata — Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata dell’infrazione — Indicazione sufficiente (Art. 101 TFUE e 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3) (v. punti 76‑80)

4. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fissazione dell’importo di base — Determinazione del valore delle vendite — Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione — Possibilità per la Commissione di discostarsi dal metodo generale di calcolo — Considerazione delle peculiarità di un caso — Esistenza di un’intesa che interessa un mercato a monte — Insussistenza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 5, 6 e 13) (v. punti 92, 94, 98, 114, 147‑149, 152, 201)

5. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fissazione dell’importo di base — Determinazione del valore delle vendite — Gravità dell’infrazione — Fissazione dell’ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione — Fatturato complessivo dell’impresa interessata — Fatturato realizzato con le merci oggetto dell’infrazione — Rispettiva presa in considerazione — Limiti (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali, art. 49, § 3; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 102‑107, 158‑160, 165, 166)

6. 

Concorrenza — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Natura giuridica — Regola di condotta indicativa che comporta un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione — Possibilità per la Commissione di discostarsene — Presupposti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 37) (v. punti 109, 110)

7. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fissazione dell’importo di base — Determinazione del valore delle vendite — Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione — Inclusione dei costi relativi ai prezzi dei prodotti e dei servizi venduti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 130, 131, 135)

8. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fissazione dell’importo di base — Determinazione del valore delle vendite — Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione — Intesa nel settore dei servizi di trasporto merci internazionale aereo — Intesa riguardante i servizi di trasporto merci quale pacchetto di servizi — Considerazione del valore delle vendite realizzate con i servizi di trasporto merci quale pacchetto di servizi — Ammissibilità (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punto 136)

9. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fissazione dell’importo di base — Determinazione del valore delle vendite — Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione — Limitazione alle sole vendite effettivamente interessate dall’intesa — Insussistenza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 139, 140, 143)

10. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Principio della parità di trattamento — Prassi decisionale della Commissione — Carattere indicativo (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punto 178)

11. 

Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Motivo non suffragato da argomenti precisi — Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c)] (v. punto 185)

12. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Intesa orizzontale in materia di prezzi — Infrazione molto grave (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 23 e 25) (v. punto 200)

13. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Adeguamento dell’importo di base — Circostanze attenuanti — Esistenza di un’intesa che interessa un mercato a monte — Insussistenza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punto 201)

14. 

Concorrenza — Procedimento amministrativo — Procedimento di transazione — Avvio — Potere discrezionale della Commissione — Portata (Art. 101 TFUE; regolamenti della Commissione n. 773/2004, art. 10 bis, § 1, e n. 622/2008, considerando 4; comunicazione della Commissione 2008/C 167/01) (v. punti 209, 210, 215, 219, 223, 226, 229, 232)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39462 – Trasporto merci), per quanto riguarda le ricorrenti, nonché domanda di riforma delle ammende loro inflitte nell’ambito di tale decisione.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Panalpina World Transport (Holding) Ltd, la Panalpina Management AG, e la Panalpina China Ltd sono condannate alle spese.

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