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Document 62012CJ0595

    Massime della sentenza

    Causa C‑595/12

    Loredana Napoli

    contro

    Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio)

    «Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2006/54/CE — Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Corso di formazione per il conseguimento della nomina come dipendente pubblico di ruolo — Esclusione per assenza prolungata — Assenza dovuta a un congedo di maternità»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 marzo 2014

    1. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Formazione professionale inerente all’impiego e obbligatoria per poter ottenere la nomina definitiva come dipendente pubblico di ruolo e beneficiare di condizioni d’impiego migliori – Normativa nazionale che esclude una donna in congedo di maternità da una siffatta formazione pur garantendole il diritto di partecipare al corso di formazione successivo il cui periodo di svolgimento è incerto – Inammissibilità

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, art. 15)

    2. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/54 – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che non riserva una determinata attività ai soli lavoratori di sesso maschile, ma ritarda l’accesso a tale attività da parte delle lavoratrici che non partecipino alla formazione professionale a causa di un congedo di maternità – Esclusione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, art. 14, § 2)

    3. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Direttiva 2006/54 – Articoli 14, paragrafo 1, lettera c), e 15 – Effetto diretto – Obblighi e poteri del giudice nazionale – Disapplicazione delle disposizioni nazionali contrastanti

      [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, artt. 14, § 1, c), e 15]

    1.  L’articolo 15 della direttiva 2006/54, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, per motivi di interesse pubblico, esclude una donna in congedo di maternità da un corso di formazione professionale inerente al suo impiego ed obbligatorio per poter ottenere la nomina definitiva in ruolo e beneficiare di condizioni d’impiego migliori, pur garantendole il diritto di partecipare a un corso di formazione successivo, del quale tuttavia resta incerto il periodo di svolgimento.

      Infatti, l’esclusione dal primo corso di formazione e il conseguente divieto di partecipare all’esame conclusivo dello stesso comportano per una donna la perdita dell’opportunità di beneficiare, come i suoi colleghi, di migliori condizioni di lavoro e devono pertanto essere considerati quali integranti un trattamento sfavorevole ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2006/54.

      Anche se le autorità nazionali dispongono, a seconda delle circostanze, di un certo margine discrezionale quando adottano le misure che ritengono necessarie per garantire la pubblica sicurezza di uno Stato membro, esse sono tuttavia tenute, quando adottano misure in deroga a un diritto fondamentale, quale il diritto alla parità di trattamento tra uomini e donne, di cui la direttiva 2006/54 mira a garantire l’attuazione, a rispettare il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione.

      Orbene, si deve constatare che la detta normativa nazionale, che prevede l’esclusione automatica dal corso di formazione e comporta l’impossibilità di presentarsi a sostenere l’esame organizzato in seguito senza tenere conto, in particolare, né della fase del corso in cui si verifica l’assenza per congedo di maternità, né della formazione già acquisita, e che si limita a riconoscere alla donna che abbia fruito di detto congedo il diritto di partecipare a un corso di formazione organizzato in data successiva ma incerta, non appare conforme al principio di proporzionalità.

      (v. punti 33, 35, 36, 39, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/54, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, non si applica a una normativa nazionale che non riserva una determinata attività ai soli lavoratori di sesso maschile, ma ritarda l’accesso a tale attività da parte delle lavoratrici che non abbiano potuto giovarsi di una formazione professionale completa a causa di un congedo di maternità obbligatorio.

      (v. punto 43, dispositivo 2)

    3.  L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), che contiene disposizioni di attuazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, e l’articolo 15, relativo alla ripresa del lavoro alla fine del periodo di congedo per maternità, della direttiva 2006/54, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, sono sufficientemente chiari, precisi e incondizionati da poter produrre un effetto diretto.

      Tali articoli possono pertanto essere invocati dal singolo nei confronti dello Stato membro di cui trattasi e applicati dal giudice nazionale al fine di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale ad essi non conforme.

      (v. punti 50, 51, dispositivo 3)

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    Causa C‑595/12

    Loredana Napoli

    contro

    Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio)

    «Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2006/54/CE — Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Corso di formazione per il conseguimento della nomina come dipendente pubblico di ruolo — Esclusione per assenza prolungata — Assenza dovuta a un congedo di maternità»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 marzo 2014

    1. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Accesso al lavoro e condizioni di lavoro — Parità di trattamento — Formazione professionale inerente all’impiego e obbligatoria per poter ottenere la nomina definitiva come dipendente pubblico di ruolo e beneficiare di condizioni d’impiego migliori — Normativa nazionale che esclude una donna in congedo di maternità da una siffatta formazione pur garantendole il diritto di partecipare al corso di formazione successivo il cui periodo di svolgimento è incerto — Inammissibilità

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, art. 15)

    2. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Accesso al lavoro e condizioni di lavoro — Parità di trattamento — Articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/54 — Ambito di applicazione — Normativa nazionale che non riserva una determinata attività ai soli lavoratori di sesso maschile, ma ritarda l’accesso a tale attività da parte delle lavoratrici che non partecipino alla formazione professionale a causa di un congedo di maternità — Esclusione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, art. 14, § 2)

    3. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Accesso al lavoro e condizioni di lavoro — Parità di trattamento — Direttiva 2006/54 — Articoli 14, paragrafo 1, lettera c), e 15 — Effetto diretto — Obblighi e poteri del giudice nazionale — Disapplicazione delle disposizioni nazionali contrastanti

      [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, artt. 14, § 1, c), e 15]

    1.  L’articolo 15 della direttiva 2006/54, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, per motivi di interesse pubblico, esclude una donna in congedo di maternità da un corso di formazione professionale inerente al suo impiego ed obbligatorio per poter ottenere la nomina definitiva in ruolo e beneficiare di condizioni d’impiego migliori, pur garantendole il diritto di partecipare a un corso di formazione successivo, del quale tuttavia resta incerto il periodo di svolgimento.

      Infatti, l’esclusione dal primo corso di formazione e il conseguente divieto di partecipare all’esame conclusivo dello stesso comportano per una donna la perdita dell’opportunità di beneficiare, come i suoi colleghi, di migliori condizioni di lavoro e devono pertanto essere considerati quali integranti un trattamento sfavorevole ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2006/54.

      Anche se le autorità nazionali dispongono, a seconda delle circostanze, di un certo margine discrezionale quando adottano le misure che ritengono necessarie per garantire la pubblica sicurezza di uno Stato membro, esse sono tuttavia tenute, quando adottano misure in deroga a un diritto fondamentale, quale il diritto alla parità di trattamento tra uomini e donne, di cui la direttiva 2006/54 mira a garantire l’attuazione, a rispettare il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione.

      Orbene, si deve constatare che la detta normativa nazionale, che prevede l’esclusione automatica dal corso di formazione e comporta l’impossibilità di presentarsi a sostenere l’esame organizzato in seguito senza tenere conto, in particolare, né della fase del corso in cui si verifica l’assenza per congedo di maternità, né della formazione già acquisita, e che si limita a riconoscere alla donna che abbia fruito di detto congedo il diritto di partecipare a un corso di formazione organizzato in data successiva ma incerta, non appare conforme al principio di proporzionalità.

      (v. punti 33, 35, 36, 39, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/54, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, non si applica a una normativa nazionale che non riserva una determinata attività ai soli lavoratori di sesso maschile, ma ritarda l’accesso a tale attività da parte delle lavoratrici che non abbiano potuto giovarsi di una formazione professionale completa a causa di un congedo di maternità obbligatorio.

      (v. punto 43, dispositivo 2)

    3.  L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), che contiene disposizioni di attuazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, e l’articolo 15, relativo alla ripresa del lavoro alla fine del periodo di congedo per maternità, della direttiva 2006/54, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, sono sufficientemente chiari, precisi e incondizionati da poter produrre un effetto diretto.

      Tali articoli possono pertanto essere invocati dal singolo nei confronti dello Stato membro di cui trattasi e applicati dal giudice nazionale al fine di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale ad essi non conforme.

      (v. punti 50, 51, dispositivo 3)

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