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Document 62012CJ0559

Francia / Commissione

Causa C‑559/12 P

Repubblica francese

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Aiuto di Stato — Aiuto sotto forma di garanzia implicita illimitata in favore de La Poste derivante dal suo status di ente pubblico — Esistenza della garanzia — Presenza di risorse statali — Vantaggio — Onere e livello della prova»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2014

  1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente

    [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

  2. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo di ricorso che emerge in modo coerente e comprensibile dalla formulazione del ricorso – Assenza di motivi nuovi – Effetti di un’errata qualificazione come motivo nuovo

    [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2]

  3. Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Esame diligente e imparziale – Considerazione degli elementi il più possibile completi e affidabili – Portata dell’obbligo

    (Art. 108, § 2, TFUE)

  4. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno – Onere della prova – Ricorso da parte della Commissione a un complesso di indizi seri, precisi e concordanti per verificare un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti sul bilancio statale – Ammissibilità

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  6. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

  7. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Garanzia dello Stato in favore di un’impresa non soggetta agli ordinari procedimenti di amministrazione controllata e liquidazione – Prova dell’esistenza di tale garanzia mediante una presunzione di miglioramento della posizione finanziaria di tale impresa

    (Art. 107, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2008/C 155/02, punti 1.2, 2.1 e 2.2)

  8. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione contraddittoria – Motivo non idoneo a comportare l’annullamento della sentenza impugnata in presenza di un dispositivo fondato per altri motivi di diritto

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 38, 39)

  2.  Non costituisce un motivo nuovo dedotto nella fase di replica un argomento i cui elementi essenziali e la cui esposizione sommaria emergono in modo coerente e comprensibile dalla formulazione stessa dell’atto introduttivo del giudizio, anche se esso non contiene un motivo formale a tale proposito.

    Tuttavia, l’errata qualificazione come motivo nuovo non può implicare l’annullamento di una sentenza qualora il Tribunale abbia effettuato una verifica totale e esaustiva della fondatezza dell’argomento che emerge dall’atto introduttivo del giudizio.

    (v. punti 40, 45, 46)

  3.  Secondo i principi in materia di produzione della prova nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione è tenuta a condurre il procedimento di indagine sulle misure sotto inchiesta in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale sull’esistenza e, se del caso, sull’incompatibilità o sull’illegittimità dell’aiuto, degli elementi il più possibile completi e affidabili a tale scopo

    (v. punto 63)

  4.  Nell’ambito di un procedimento di esame degli aiuti di Stato, al fine di dimostrare l’esistenza di una garanzia implicita e illimitata dello Stato – che non risulti espressamente da nessun testo legislativo o contrattuale – in favore di un ente pubblico e per stabilire così che la condizione relativa alla presenza di risorse statali è soddisfatta, la Commissione è legittimata a fondarsi sul metodo del complesso di indizi seri, precisi e concordanti, per verificare se esista, in diritto interno, un vero obbligo in capo allo Stato di impegnare le proprie risorse al fine di coprire le perdite di un tale ente insolvente e quindi, un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti sul bilancio statale.

    (v. punti 64, 65)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 78‑80)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 85, 86)

  7.  Esiste una presunzione semplice secondo la quale la concessione di una garanzia implicita e illimitata dello Stato in favore di un’impresa che non è soggetta ai procedimenti di amministrazione controllata e liquidazione ordinari ha per conseguenza un miglioramento della sua situazione finanziaria dovuto all’alleggerimento degli oneri che, di norma, gravano sul suo bilancio. Di conseguenza, nell’ambito della procedura relativa ai regimi di aiuti esistenti, per dimostrare il vantaggio procurato da una siffatta garanzia all’impresa beneficiaria, è sufficiente che la Commissione stabilisca l’esistenza stessa di tale garanzia, senza dover dimostrare gli effetti concreti prodotti da quest’ultima a decorrere dal momento della sua concessione.

    (v. punti 98, 99)

  8.  Qualora il Tribunale abbia correttamente concluso che la Commissione ha rispettato, in un procedimento di esame di un aiuto di Stato, l’onere e il livello della prova ad essa incombente al fine di stabilire se una garanzia implicita e illimitata dello Stato costituisca un vantaggio, la circostanza che il Tribunale abbia, peraltro, adottato una motivazione contraddittoria e insufficiente non può inficiare la sentenza impugnata.

    (v. punti 103, 104)

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Causa C‑559/12 P

Repubblica francese

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Aiuto di Stato — Aiuto sotto forma di garanzia implicita illimitata in favore de La Poste derivante dal suo status di ente pubblico — Esistenza della garanzia — Presenza di risorse statali — Vantaggio — Onere e livello della prova»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2014

  1. Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente

    [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

  2. Procedimento giurisdizionale — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Motivo di ricorso che emerge in modo coerente e comprensibile dalla formulazione del ricorso — Assenza di motivi nuovi — Effetti di un’errata qualificazione come motivo nuovo

    [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2]

  3. Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Obblighi della Commissione — Esame diligente e imparziale — Considerazione degli elementi il più possibile completi e affidabili — Portata dell’obbligo

    (Art. 108, § 2, TFUE)

  4. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno — Onere della prova — Ricorso da parte della Commissione a un complesso di indizi seri, precisi e concordanti per verificare un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti sul bilancio statale — Ammissibilità

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  5. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  6. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

  7. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Concessione di un vantaggio ai beneficiari — Garanzia dello Stato in favore di un’impresa non soggetta agli ordinari procedimenti di amministrazione controllata e liquidazione — Prova dell’esistenza di tale garanzia mediante una presunzione di miglioramento della posizione finanziaria di tale impresa

    (Art. 107, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2008/C 155/02, punti 1.2, 2.1 e 2.2)

  8. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivazione contraddittoria — Motivo non idoneo a comportare l’annullamento della sentenza impugnata in presenza di un dispositivo fondato per altri motivi di diritto

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 38, 39)

  2.  Non costituisce un motivo nuovo dedotto nella fase di replica un argomento i cui elementi essenziali e la cui esposizione sommaria emergono in modo coerente e comprensibile dalla formulazione stessa dell’atto introduttivo del giudizio, anche se esso non contiene un motivo formale a tale proposito.

    Tuttavia, l’errata qualificazione come motivo nuovo non può implicare l’annullamento di una sentenza qualora il Tribunale abbia effettuato una verifica totale e esaustiva della fondatezza dell’argomento che emerge dall’atto introduttivo del giudizio.

    (v. punti 40, 45, 46)

  3.  Secondo i principi in materia di produzione della prova nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione è tenuta a condurre il procedimento di indagine sulle misure sotto inchiesta in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale sull’esistenza e, se del caso, sull’incompatibilità o sull’illegittimità dell’aiuto, degli elementi il più possibile completi e affidabili a tale scopo

    (v. punto 63)

  4.  Nell’ambito di un procedimento di esame degli aiuti di Stato, al fine di dimostrare l’esistenza di una garanzia implicita e illimitata dello Stato – che non risulti espressamente da nessun testo legislativo o contrattuale – in favore di un ente pubblico e per stabilire così che la condizione relativa alla presenza di risorse statali è soddisfatta, la Commissione è legittimata a fondarsi sul metodo del complesso di indizi seri, precisi e concordanti, per verificare se esista, in diritto interno, un vero obbligo in capo allo Stato di impegnare le proprie risorse al fine di coprire le perdite di un tale ente insolvente e quindi, un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti sul bilancio statale.

    (v. punti 64, 65)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 78‑80)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 85, 86)

  7.  Esiste una presunzione semplice secondo la quale la concessione di una garanzia implicita e illimitata dello Stato in favore di un’impresa che non è soggetta ai procedimenti di amministrazione controllata e liquidazione ordinari ha per conseguenza un miglioramento della sua situazione finanziaria dovuto all’alleggerimento degli oneri che, di norma, gravano sul suo bilancio. Di conseguenza, nell’ambito della procedura relativa ai regimi di aiuti esistenti, per dimostrare il vantaggio procurato da una siffatta garanzia all’impresa beneficiaria, è sufficiente che la Commissione stabilisca l’esistenza stessa di tale garanzia, senza dover dimostrare gli effetti concreti prodotti da quest’ultima a decorrere dal momento della sua concessione.

    (v. punti 98, 99)

  8.  Qualora il Tribunale abbia correttamente concluso che la Commissione ha rispettato, in un procedimento di esame di un aiuto di Stato, l’onere e il livello della prova ad essa incombente al fine di stabilire se una garanzia implicita e illimitata dello Stato costituisca un vantaggio, la circostanza che il Tribunale abbia, peraltro, adottato una motivazione contraddittoria e insufficiente non può inficiare la sentenza impugnata.

    (v. punti 103, 104)

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