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Document 62012CJ0523

    Massime della sentenza

    Court reports – general

    Causa C‑523/12

    Dirextra Alta Formazione srl

    contro

    Regione Puglia

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia)

    «Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo sociale europeo in favore degli studenti iscritti a una specializzazione post lauream — Normativa regionale preordinata a potenziare il livello locale di istruzione e che subordina la concessione delle borse a condizioni riguardanti gli operatori che organizzano i corsi post lauream — Condizione dell’esperienza di dieci anni continuativi»

    Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 dicembre 2013

    1. Diritti fondamentali – Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Rapporto tra la convenzione e una norma di diritto nazionale – Rapporto che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione

    2. Libera prestazione dei servizi – Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo sociale europeo – Normativa nazionale che subordina la concessione di borse di studio a condizioni riguardanti gli operatori che organizzano i corsi post lauream – Condizione di un’esperienza decennale – Restrizione – Obiettivo di garantire un livello elevato della formazione universitaria – Ammissibilità

      (Art. 56 TFUE)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 20)

    2.  L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale che prescrive che gli istituti di formazione avanzata presso i quali intendano iscriversi gli studenti che richiedono una borsa regionale finanziata, in particolare, dal Fondo sociale europeo documentino un’esperienza di dieci anni, ove tali istituti non siano né università riconosciute dall’ordinamento nazionale né istituti che erogano master accreditati.

      Infatti, una normativa di questo tipo, richiedendo un’esperienza decennale ai soli istituti i cui master non sono accreditati, consente, senza essere eccessiva, di garantire che essi documentino un’esperienza sufficientemente lunga che consenta, in assenza di un qualsiasi controllo da parte dell’autorità pubblica e di un qualsiasi accreditamento, di presumere la qualità del loro insegnamento al pari degli istituti universitari riconosciuti dall’ordinamento nazionale e degli istituti i cui master sono accreditati.

      (v. punti 28, 30 e dispositivo)

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    Causa C‑523/12

    Dirextra Alta Formazione srl

    contro

    Regione Puglia

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia)

    «Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo sociale europeo in favore degli studenti iscritti a una specializzazione post lauream — Normativa regionale preordinata a potenziare il livello locale di istruzione e che subordina la concessione delle borse a condizioni riguardanti gli operatori che organizzano i corsi post lauream — Condizione dell’esperienza di dieci anni continuativi»

    Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 dicembre 2013

    1. Diritti fondamentali — Convenzione europea dei diritti dell’uomo — Rapporto tra la convenzione e una norma di diritto nazionale — Rapporto che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione

    2. Libera prestazione dei servizi — Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo sociale europeo — Normativa nazionale che subordina la concessione di borse di studio a condizioni riguardanti gli operatori che organizzano i corsi post lauream — Condizione di un’esperienza decennale — Restrizione — Obiettivo di garantire un livello elevato della formazione universitaria — Ammissibilità

      (Art. 56 TFUE)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 20)

    2.  L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale che prescrive che gli istituti di formazione avanzata presso i quali intendano iscriversi gli studenti che richiedono una borsa regionale finanziata, in particolare, dal Fondo sociale europeo documentino un’esperienza di dieci anni, ove tali istituti non siano né università riconosciute dall’ordinamento nazionale né istituti che erogano master accreditati.

      Infatti, una normativa di questo tipo, richiedendo un’esperienza decennale ai soli istituti i cui master non sono accreditati, consente, senza essere eccessiva, di garantire che essi documentino un’esperienza sufficientemente lunga che consenta, in assenza di un qualsiasi controllo da parte dell’autorità pubblica e di un qualsiasi accreditamento, di presumere la qualità del loro insegnamento al pari degli istituti universitari riconosciuti dall’ordinamento nazionale e degli istituti i cui master sono accreditati.

      (v. punti 28, 30 e dispositivo)

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