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Document 62012CJ0481

Massime della sentenza

Causa C‑481/12

UAB «Juvelta»

contro

VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai»

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

«Libera circolazione delle merci — Articolo 34 TFUE — Restrizioni quantitative all’importazione — Misure di effetto equivalente — Commercializzazione di oggetti in metalli preziosi — Punzonatura — Requisiti imposti dalla normativa dello Stato membro d’importazione»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014

Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Normativa nazionale che richiede, per gli oggetti in metalli preziosi importati che già dispongano di una punzonatura effettuata da un organismo di controllo indipendente autorizzato nello Stato membro di esportazione e di una marchiatura supplementare ma che non soddisfano le prescrizioni di tale normativa, di presentare una nuova punzonatura realizzata in tale secondo Stato – Inammissibilità – Giustificazione tratta dalla necessità di garantire tutela efficace dei consumatori – Presupposti – Assenza di proporzionalità – Marchiatura supplementare realizzata dall’importatore e non da un organismo di controllo indipendente autorizzato in uno Stato membro – Irrilevanza

(Art. 34 TFUE)

L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale, per poter essere commercializzati nel mercato di uno Stato membro, oggetti in metalli preziosi importati da un altro Stato membro, nel quale la loro commercializzazione è autorizzata e che sono stati marchiati con un punzone in conformità della normativa di tale secondo Stato membro, devono, quando le indicazioni relative al titolo di tali oggetti presenti su tale punzone non sono conformi alle prescrizioni della normativa del primo Stato membro, essere nuovamente marchiati, da un organismo di controllo indipendente autorizzato da quest’ultimo Stato membro, mediante un punzone che conferma che detti oggetti sono stati controllati e che indica il loro titolo conformemente alle citate prescrizioni.

Alla luce di tale interpretazione, la circostanza che una marchiatura supplementare di oggetti in metalli preziosi importati, destinata a fornire indicazioni sul titolo di questi oggetti in una forma comprensibile per i consumatori dello Stato membro d’importazione, non sia stata apposta da un organismo di controllo indipendente autorizzato da uno Stato membro, è irrilevante, quando su tali oggetti sia stata preliminarmente apposta una punzonatura relativa al titolo da parte di un Ufficio del saggio dei metalli preziosi indipendente autorizzato dallo Stato membro d’esportazione e le indicazioni che tale marchiatura fornisce siano conformi a quelle che figurano in detta punzonatura.

(v. punti 34, 40, dispositivo 1, 2)

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Causa C‑481/12

UAB «Juvelta»

contro

VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai»

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

«Libera circolazione delle merci — Articolo 34 TFUE — Restrizioni quantitative all’importazione — Misure di effetto equivalente — Commercializzazione di oggetti in metalli preziosi — Punzonatura — Requisiti imposti dalla normativa dello Stato membro d’importazione»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014

Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Normativa nazionale che richiede, per gli oggetti in metalli preziosi importati che già dispongano di una punzonatura effettuata da un organismo di controllo indipendente autorizzato nello Stato membro di esportazione e di una marchiatura supplementare ma che non soddisfano le prescrizioni di tale normativa, di presentare una nuova punzonatura realizzata in tale secondo Stato — Inammissibilità — Giustificazione tratta dalla necessità di garantire tutela efficace dei consumatori — Presupposti — Assenza di proporzionalità — Marchiatura supplementare realizzata dall’importatore e non da un organismo di controllo indipendente autorizzato in uno Stato membro — Irrilevanza

(Art. 34 TFUE)

L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale, per poter essere commercializzati nel mercato di uno Stato membro, oggetti in metalli preziosi importati da un altro Stato membro, nel quale la loro commercializzazione è autorizzata e che sono stati marchiati con un punzone in conformità della normativa di tale secondo Stato membro, devono, quando le indicazioni relative al titolo di tali oggetti presenti su tale punzone non sono conformi alle prescrizioni della normativa del primo Stato membro, essere nuovamente marchiati, da un organismo di controllo indipendente autorizzato da quest’ultimo Stato membro, mediante un punzone che conferma che detti oggetti sono stati controllati e che indica il loro titolo conformemente alle citate prescrizioni.

Alla luce di tale interpretazione, la circostanza che una marchiatura supplementare di oggetti in metalli preziosi importati, destinata a fornire indicazioni sul titolo di questi oggetti in una forma comprensibile per i consumatori dello Stato membro d’importazione, non sia stata apposta da un organismo di controllo indipendente autorizzato da uno Stato membro, è irrilevante, quando su tali oggetti sia stata preliminarmente apposta una punzonatura relativa al titolo da parte di un Ufficio del saggio dei metalli preziosi indipendente autorizzato dallo Stato membro d’esportazione e le indicazioni che tale marchiatura fornisce siano conformi a quelle che figurano in detta punzonatura.

(v. punti 34, 40, dispositivo 1, 2)

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