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Document 62012CJ0479
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C‑479/12
H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG
contro
Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)
«Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Disegni e modelli comunitari — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articoli 7, paragrafo 1, 11, paragrafo 2, 19, paragrafo 2, 88 e 89, paragrafo 1, lettere a) e d) — Modello comunitario non registrato — Protezione — Divulgazione al pubblico — Novità — Azione per contraffazione — Onere della prova — Prescrizione — Decadenza — Diritto applicabile»
Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 febbraio 2014
Disegni e modelli comunitari – Disegni o modelli comunitari non registrati – Divulgazione – Nozione – Diffusione presso commercianti operanti nel settore
(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 11, § 2)
Disegni e modelli comunitari – Disegni o modelli comunitari non registrati – Divulgazione – Nozione – Divulgazione a un’unica impresa del settore o presentazione nei locali espositivi di un’impresa situata al di fuori del territorio dell’Unione
(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 7, § 1, prima frase)
Disegni e modelli comunitari – Disegni o modelli comunitari non registrati – Utilizzo senza il consenso del titolare risultante dalla copiatura di un disegno o modello protetto – Onere della prova
(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 19, § 2, primo comma)
Disegni e modelli comunitari – Disegni o modelli comunitari non registrati – Utilizzo senza il consenso del titolare risultante dalla copiatura di un disegno o modello protetto – Azione per contraffazione – Prescrizione e decadenza – Diritto applicabile
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 19, § 2, e 89, § 1, a)]
Disegni e modelli comunitari – Azione per contraffazione – Sanzioni – Diritto applicabile
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 88, § 2, e 89, § 1, d)]
L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, va interpretato nel senso che può ritenersi che un disegno o modello non registrato poteva ragionevolmente essere conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione, qualora fossero state distribuite illustrazioni di tale disegno o modello a commercianti che operano in tale settore, ove la relativa valutazione spetta al tribunale dei disegni e modelli comunitari alla luce delle circostanze della controversia ad esso sottoposta.
(v. punto 30, dispositivo 1)
L’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, va interpretato nel senso che può ritenersi che un disegno o modello non registrato, pur essendo stato rivelato a terzi senza vincolo esplicito o implicito di riservatezza, non poteva, nel corso della normale attività commerciale, essere ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati del settore economico interessato operanti nell’Unione, qualora fosse stato divulgato a un’unica impresa appartenente a detto settore oppure fosse stato esposto solo nei locali espositivi di un’impresa situata al di fuori del territorio dell’Unione, ove la relativa valutazione spetta al tribunale dei disegni e modelli comunitari alla luce delle circostanze della controversia ad esso sottoposta.
(v. punto 36, dispositivo 2)
L’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, va interpretato nel senso che al titolare di un disegno o modello protetto incombe l’onere di provare che l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di tale disegno o modello. Tuttavia, se il tribunale dei disegni o modelli comunitari dichiara che il fatto di far sostenere tale onere a detto titolare è tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile la produzione della prova, per garantire il rispetto del principio di effettività, questi è tenuto a ricorrere a tutti i mezzi processuali messi a sua disposizione dal diritto nazionale per rimediare a tale difficoltà, ivi comprese, eventualmente, le regole di diritto interno che prevedono modifiche o agevolazioni nella produzione delle prove.
(v. punto 44, dispositivo 3)
La prescrizione e la decadenza opponibili in sede di difesa all’azione esercitata si sensi degli articoli 19, paragrafo 2, e 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, sono disciplinate dal diritto nazionale, che deve essere applicato nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
(v. punto 50, dispositivo 4)
L’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, va interpretato nel senso che le domande di distruzione dei prodotti in contraffazione sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato. Le domande intese al risarcimento del danno risultante dalle attività dell’autore di tali atti e al conseguimento, ai fini della determinazione del danno medesimo, di informazioni relative a dette attività, sono disciplinate, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, dal diritto nazionale, compreso il diritto internazionale privato, del tribunale dei disegni e modelli comunitari adito.
(v. punto 55, dispositivo 5)
Causa C‑479/12
H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG
contro
Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)
«Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Disegni e modelli comunitari — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articoli 7, paragrafo 1, 11, paragrafo 2, 19, paragrafo 2, 88 e 89, paragrafo 1, lettere a) e d) — Modello comunitario non registrato — Protezione — Divulgazione al pubblico — Novità — Azione per contraffazione — Onere della prova — Prescrizione — Decadenza — Diritto applicabile»
Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 febbraio 2014
Disegni e modelli comunitari — Disegni o modelli comunitari non registrati — Divulgazione — Nozione — Diffusione presso commercianti operanti nel settore
(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 11, § 2)
Disegni e modelli comunitari — Disegni o modelli comunitari non registrati — Divulgazione — Nozione — Divulgazione a un’unica impresa del settore o presentazione nei locali espositivi di un’impresa situata al di fuori del territorio dell’Unione
(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 7, § 1, prima frase)
Disegni e modelli comunitari — Disegni o modelli comunitari non registrati — Utilizzo senza il consenso del titolare risultante dalla copiatura di un disegno o modello protetto — Onere della prova
(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 19, § 2, primo comma)
Disegni e modelli comunitari — Disegni o modelli comunitari non registrati — Utilizzo senza il consenso del titolare risultante dalla copiatura di un disegno o modello protetto — Azione per contraffazione — Prescrizione e decadenza — Diritto applicabile
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 19, § 2, e 89, § 1, a)]
Disegni e modelli comunitari — Azione per contraffazione — Sanzioni — Diritto applicabile
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 88, § 2, e 89, § 1, d)]
L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, va interpretato nel senso che può ritenersi che un disegno o modello non registrato poteva ragionevolmente essere conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione, qualora fossero state distribuite illustrazioni di tale disegno o modello a commercianti che operano in tale settore, ove la relativa valutazione spetta al tribunale dei disegni e modelli comunitari alla luce delle circostanze della controversia ad esso sottoposta.
(v. punto 30, dispositivo 1)
L’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, va interpretato nel senso che può ritenersi che un disegno o modello non registrato, pur essendo stato rivelato a terzi senza vincolo esplicito o implicito di riservatezza, non poteva, nel corso della normale attività commerciale, essere ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati del settore economico interessato operanti nell’Unione, qualora fosse stato divulgato a un’unica impresa appartenente a detto settore oppure fosse stato esposto solo nei locali espositivi di un’impresa situata al di fuori del territorio dell’Unione, ove la relativa valutazione spetta al tribunale dei disegni e modelli comunitari alla luce delle circostanze della controversia ad esso sottoposta.
(v. punto 36, dispositivo 2)
L’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, va interpretato nel senso che al titolare di un disegno o modello protetto incombe l’onere di provare che l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di tale disegno o modello. Tuttavia, se il tribunale dei disegni o modelli comunitari dichiara che il fatto di far sostenere tale onere a detto titolare è tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile la produzione della prova, per garantire il rispetto del principio di effettività, questi è tenuto a ricorrere a tutti i mezzi processuali messi a sua disposizione dal diritto nazionale per rimediare a tale difficoltà, ivi comprese, eventualmente, le regole di diritto interno che prevedono modifiche o agevolazioni nella produzione delle prove.
(v. punto 44, dispositivo 3)
La prescrizione e la decadenza opponibili in sede di difesa all’azione esercitata si sensi degli articoli 19, paragrafo 2, e 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, sono disciplinate dal diritto nazionale, che deve essere applicato nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
(v. punto 50, dispositivo 4)
L’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, va interpretato nel senso che le domande di distruzione dei prodotti in contraffazione sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato. Le domande intese al risarcimento del danno risultante dalle attività dell’autore di tali atti e al conseguimento, ai fini della determinazione del danno medesimo, di informazioni relative a dette attività, sono disciplinate, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, dal diritto nazionale, compreso il diritto internazionale privato, del tribunale dei disegni e modelli comunitari adito.
(v. punto 55, dispositivo 5)