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Document 62012CJ0472

    Panasonic Italia

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Classificazione di merci nelle voci doganali della tariffa doganale comune

    (Art. 267 TFUE)

    2. Tariffa doganale comune – Voci doganali – Schermi atti a riprodurre dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione nonché segnali video compositi – Classificazione nella sottovoce 8471 60 90 o nella sottovoce 8528 21 90 della nomenclatura combinata – Presupposti – Valutazione da parte del giudice nazionale sulla base delle caratteristiche e proprietà oggettive menzionate nelle note esplicative relative al sistema armonizzato

    (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I)

    3. Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Regolamento n. 754/2004 – Assenza di effetti retroattivi

    (Regolamento della Commissione n. 754/2004)

    Massima

    1. V. il testo della decisione.

    (v. punti 32, 33)

    2. Ai fini della classificazione doganale nell’ambito della nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento n. 2388/2000, dal regolamento n. 2031/2001, dal regolamento n. 1832/2002 e dal regolamento n. 1789/2003, di schermi al plasma, a colori, di ampiezza corrispondente a una diagonale di 106,6 cm, muniti di due altoparlanti e di un telecomando e aventi un dispositivo di ingresso già predisposto per l’alloggiamento di una scheda video, occorre tenere conto della destinazione inerente a questi ultimi, che consiste nel riprodurre, da un lato, dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e, dall’altro, segnali video compositi. Schermi di tal genere devono essere classificati nella sottovoce 8471 60 90 della nomenclatura combinata se sono utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, ai sensi della nota 5, B, lettera a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata, oppure nella sottovoce 8528 21 90 di tale nomenclatura in caso contrario, circostanza che dev’essere determinata dal giudice nazionale sulla base delle caratteristiche oggettive di detti schermi, e, segnatamente, di quelle indicate nelle note esplicative relative alla voce 8471 del sistema armonizzato istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e relativo protocollo di emendamento, in particolare ai punti da 1 a 5 della parte del capitolo I, D, di tale sistema armonizzato, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione.

    Infatti, la mera possibilità di riprodurre immagini provenienti da fonti diverse da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione non può escludere la classificazione di uno schermo nella voce 8471 della nomenclatura combinata, in considerazione del tenore letterale della nota 5, B, lettera a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata, che si riferisce alle unità utilizzate «esclusivamente o principalmente» in un sistema automatico di elaborazione dell’informazione. Dai punti summenzionati delle note esplicative relative alla posizione 8471 risulta che i monitor utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione sono individuabili, oltre che per il fatto di essere provvisti del tipo di presa idonea alla connessione con sistemi di trattamento dei dati, anche mediante altre caratteristiche tecniche, segnatamente per il fatto di essere progettati per lavorare a distanza ravvicinata, per il fatto di non disporre della possibilità di riprodurre segnali televisivi, per il fatto di avere ridotte emissioni elettromagnetiche, per il fatto che il passo dello schermo inizia da mm 0,41 per una risoluzione media e diminuisce con l’aumento della risoluzione, che la larghezza di banda è di MHz 15 o superiore, nonché per il fatto che la dimensione dei punti (pixel) sullo schermo è più piccola rispetto a quella dei monitor descritti nella voce 8528 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, mentre la convergenza dei primi è più forte di quella di questi ultimi.

    (v. punti 49, 51, 54, dispositivo 1)

    3. Il regolamento n. 754/2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, non può essere applicato retroattivamente.

    Infatti, nessun elemento nel preambolo di tale regolamento, nel testo delle sue disposizioni o nel suo allegato suggerisce che tale regolamento debba essere applicato retroattivamente.

    (v. punti 57, 59, dispositivo 2)

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    Causa C‑472/12

    Panasonic Italia SpA e altri

    contro

    Agenzia delle Dogane di Milano

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)

    «Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci 8471 e 8528 — Schermi al plasma — Funzionamento come schermo di computer — Potenziale funzionamento come schermo televisivo in seguito all’inserimento di una scheda video»

    Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 luglio 2014

    1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Classificazione di merci nelle voci doganali della tariffa doganale comune

      (Art. 267 TFUE)

    2. Tariffa doganale comune – Voci doganali – Schermi atti a riprodurre dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione nonché segnali video compositi – Classificazione nella sottovoce 8471 60 90 o nella sottovoce 8528 21 90 della nomenclatura combinata – Presupposti – Valutazione da parte del giudice nazionale sulla base delle caratteristiche e proprietà oggettive menzionate nelle note esplicative relative al sistema armonizzato

      (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I)

    3. Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Regolamento n. 754/2004 – Assenza di effetti retroattivi

      (Regolamento della Commissione n. 754/2004)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 32, 33)

    2.  Ai fini della classificazione doganale nell’ambito della nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento n. 2388/2000, dal regolamento n. 2031/2001, dal regolamento n. 1832/2002 e dal regolamento n. 1789/2003, di schermi al plasma, a colori, di ampiezza corrispondente a una diagonale di 106,6 cm, muniti di due altoparlanti e di un telecomando e aventi un dispositivo di ingresso già predisposto per l’alloggiamento di una scheda video, occorre tenere conto della destinazione inerente a questi ultimi, che consiste nel riprodurre, da un lato, dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e, dall’altro, segnali video compositi. Schermi di tal genere devono essere classificati nella sottovoce 8471 60 90 della nomenclatura combinata se sono utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, ai sensi della nota 5, B, lettera a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata, oppure nella sottovoce 8528 21 90 di tale nomenclatura in caso contrario, circostanza che dev’essere determinata dal giudice nazionale sulla base delle caratteristiche oggettive di detti schermi, e, segnatamente, di quelle indicate nelle note esplicative relative alla voce 8471 del sistema armonizzato istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e relativo protocollo di emendamento, in particolare ai punti da 1 a 5 della parte del capitolo I, D, di tale sistema armonizzato, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione.

      Infatti, la mera possibilità di riprodurre immagini provenienti da fonti diverse da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione non può escludere la classificazione di uno schermo nella voce 8471 della nomenclatura combinata, in considerazione del tenore letterale della nota 5, B, lettera a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata, che si riferisce alle unità utilizzate «esclusivamente o principalmente» in un sistema automatico di elaborazione dell’informazione. Dai punti summenzionati delle note esplicative relative alla posizione 8471 risulta che i monitor utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione sono individuabili, oltre che per il fatto di essere provvisti del tipo di presa idonea alla connessione con sistemi di trattamento dei dati, anche mediante altre caratteristiche tecniche, segnatamente per il fatto di essere progettati per lavorare a distanza ravvicinata, per il fatto di non disporre della possibilità di riprodurre segnali televisivi, per il fatto di avere ridotte emissioni elettromagnetiche, per il fatto che il passo dello schermo inizia da mm 0,41 per una risoluzione media e diminuisce con l’aumento della risoluzione, che la larghezza di banda è di MHz 15 o superiore, nonché per il fatto che la dimensione dei punti (pixel) sullo schermo è più piccola rispetto a quella dei monitor descritti nella voce 8528 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, mentre la convergenza dei primi è più forte di quella di questi ultimi.

      (v. punti 49, 51, 54, dispositivo 1)

    3.  Il regolamento n. 754/2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, non può essere applicato retroattivamente.

      Infatti, nessun elemento nel preambolo di tale regolamento, nel testo delle sue disposizioni o nel suo allegato suggerisce che tale regolamento debba essere applicato retroattivamente.

      (v. punti 57, 59, dispositivo 2)

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