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Document 62012CJ0442
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Court reports – general
Causa C‑442/12
Jan Sneller
contro
DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)
«Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344/CEE — Articolo 4, paragrafo 1 — Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato — Clausola prevista nelle condizioni generali applicabili al contratto che garantisce assistenza giuridica in procedimenti giurisdizionali o amministrativi da parte di un dipendente dell’assicuratore — Spese relative all’assistenza giuridica da parte di un consulente giuridico esterno rimborsate unicamente in caso di necessità, valutata dall’assicuratore, di affidare la gestione della causa ad un consulente giuridico esterno»
Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 novembre 2013
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Assicurazione tutela giudiziaria – Direttiva 87/344 – Diritto dell’assicurato alla libera scelta del proprio rappresentante legale – Deroga – Contratto di assicurazione che prevede un’assistenza giuridica fornita, in via di principio, dai collaboratori dell’assicuratore – Possibilità per l’assicuratore di farsi carico delle spese di assistenza giuridica prestata dal rappresentante legale dell’assicurato unicamente qualora sia necessario delegare ad un consulente esterno la gestione del caso – Esclusione – Obbligatorietà o meno dell’assistenza giuridica – Irrilevanza
[Direttiva del Consiglio 87/344, undicesimo considerando e art. 4, § 1, a)]
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Assicurazione tutela giudiziaria – Direttiva 87/344 – Diritto dell’assicurato alla libera scelta del proprio rappresentante legale – Portata – Possibilità di limitare il rimborso delle spese per la rappresentanza – Ammissibilità – Presupposto
(Direttiva del Consiglio 87/344, art. 4, § 1)
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che osta a che un assicuratore della tutela giudiziaria, il quale nei suoi contratti di assicurazione prevede che l’assistenza giuridica è in via di principio fornita dai suoi collaboratori, preveda altresì che i costi per l’assistenza giuridica di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall’assicurato potranno essere coperti unicamente se l’assicuratore ritiene che il caso debba essere gestito da un consulente giuridico esterno.
L’obbligatorietà o meno dell’assistenza giuridica in base al diritto nazionale per il procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui si tratti non incide sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo1, lettera a), della direttiva 87/344.
Il diritto dell’assicurato alla libera scelta del proprio rappresentante ha infatti portata generale e valore obbligatorio. Sia dall’undicesimo considerando della direttiva 87/344 che dall’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva risulta che l’interesse dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest’ultimo abbia la libertà di scegliere egli stesso il suo avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale nell’ambito di qualunque procedimento giudiziario o amministrativo. Di conseguenza, dalla lettura del combinato disposto delle menzionate disposizioni discende che la libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato non può essere limitata unicamente alle situazioni in cui l’assicuratore decide che è necessario avvalersi di un consulente esterno.
(v. punti 22, 23, 25, 29, 32, dispositivo 1, 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 26, 27)
Causa C‑442/12
Jan Sneller
contro
DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)
«Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344/CEE — Articolo 4, paragrafo 1 — Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato — Clausola prevista nelle condizioni generali applicabili al contratto che garantisce assistenza giuridica in procedimenti giurisdizionali o amministrativi da parte di un dipendente dell’assicuratore — Spese relative all’assistenza giuridica da parte di un consulente giuridico esterno rimborsate unicamente in caso di necessità, valutata dall’assicuratore, di affidare la gestione della causa ad un consulente giuridico esterno»
Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 novembre 2013
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344 — Diritto dell’assicurato alla libera scelta del proprio rappresentante legale — Deroga — Contratto di assicurazione che prevede un’assistenza giuridica fornita, in via di principio, dai collaboratori dell’assicuratore — Possibilità per l’assicuratore di farsi carico delle spese di assistenza giuridica prestata dal rappresentante legale dell’assicurato unicamente qualora sia necessario delegare ad un consulente esterno la gestione del caso — Esclusione — Obbligatorietà o meno dell’assistenza giuridica — Irrilevanza
[Direttiva del Consiglio 87/344, undicesimo considerando e art. 4, § 1, a)]
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344 — Diritto dell’assicurato alla libera scelta del proprio rappresentante legale — Portata — Possibilità di limitare il rimborso delle spese per la rappresentanza — Ammissibilità — Presupposto
(Direttiva del Consiglio 87/344, art. 4, § 1)
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che osta a che un assicuratore della tutela giudiziaria, il quale nei suoi contratti di assicurazione prevede che l’assistenza giuridica è in via di principio fornita dai suoi collaboratori, preveda altresì che i costi per l’assistenza giuridica di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall’assicurato potranno essere coperti unicamente se l’assicuratore ritiene che il caso debba essere gestito da un consulente giuridico esterno.
L’obbligatorietà o meno dell’assistenza giuridica in base al diritto nazionale per il procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui si tratti non incide sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo1, lettera a), della direttiva 87/344.
Il diritto dell’assicurato alla libera scelta del proprio rappresentante ha infatti portata generale e valore obbligatorio. Sia dall’undicesimo considerando della direttiva 87/344 che dall’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva risulta che l’interesse dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest’ultimo abbia la libertà di scegliere egli stesso il suo avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale nell’ambito di qualunque procedimento giudiziario o amministrativo. Di conseguenza, dalla lettura del combinato disposto delle menzionate disposizioni discende che la libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato non può essere limitata unicamente alle situazioni in cui l’assicuratore decide che è necessario avvalersi di un consulente esterno.
(v. punti 22, 23, 25, 29, 32, dispositivo 1, 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 26, 27)