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Document 62012CJ0429
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C‑429/12
Siegfried Pohl
contro
ÖBB Infrastruktur AG
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck)
«Rinvio pregiudiziale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 45 TFUE — Direttiva 2000/78/CE — Differenza di trattamento fondata sull’età — Determinazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento nella fascia di retribuzione — Termine di prescrizione — Principio di effettività»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014
Diritto dell’Unione europea – Effetto diretto – Modalità procedurali nazionali – Presupposti di applicazione – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Incompatibilità con il diritto dell’Unione dell’omessa considerazione di taluni periodi di occupazione – Constatazione nelle sentenze C‑195/98 e C‑88/08 – Termine di prescrizione che decorre dalla conclusione di una convenzione – Ammissibilità
Il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di effettività, non osta ad una normativa nazionale che assoggetta ad un termine di prescrizione trentennale - che inizia a decorrere dalla conclusione dell’accordo in forza del quale è stata fissata la data di riferimento ai fini dell’avanzamento o dall’inquadramento ad un livello di retribuzione erroneo - il diritto del dipendente di chiedere una nuova valutazione dei periodi di servizio da prendere in considerazione ai fini della fissazione di tale data di riferimento.
Infatti, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire tali modalità procedurali purché dette modalità, da una parte, non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano ricorsi analoghi fondati sul diritto interno (principio di equivalenza), e, dall’altra, non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).
Al riguardo, una tale norma sulla prescrizione non può ritenersi in contrasto con il principio di equivalenza ove si applichi indipendentemente dal fatto che la violazione del diritto invocata ricada nel diritto dell’unione o nel diritto nazionale.
Per quanto riguarda il principio di effettività, la fissazione di ragionevoli termini di ricorso a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, è compatibile con il diritto dell’Unione in quanto termini del genere non siano tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
Quanto alla questione se le date di pronuncia rispettive delle sentenze del 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund (C‑195/98) e del 18 giugno 2009, Hütter (C‑88/08) incidano quanto al dies a quo di un termine di prescrizione fissato dal diritto nazionale, occorre ricordare che una sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo. Inoltre, il dies a quo del termine di prescrizione applicabile al procedimento principale ricade nel diritto nazionale. Pertanto, le rispettive date di pronuncia di dette sentenze sono inconferenti quanto al dies a quo di tale termine e inconferenti ai fini della valutazione del rispetto, nel contesto del procedimento principale, del principio di effettività.
(v. punti 23, 27-32, 37 e dispositivo)
Causa C‑429/12
Siegfried Pohl
contro
ÖBB Infrastruktur AG
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck)
«Rinvio pregiudiziale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 45 TFUE — Direttiva 2000/78/CE — Differenza di trattamento fondata sull’età — Determinazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento nella fascia di retribuzione — Termine di prescrizione — Principio di effettività»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014
Diritto dell’Unione europea — Effetto diretto — Modalità procedurali nazionali — Presupposti di applicazione — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività — Incompatibilità con il diritto dell’Unione dell’omessa considerazione di taluni periodi di occupazione — Constatazione nelle sentenze C‑195/98 e C‑88/08 — Termine di prescrizione che decorre dalla conclusione di una convenzione — Ammissibilità
Il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di effettività, non osta ad una normativa nazionale che assoggetta ad un termine di prescrizione trentennale - che inizia a decorrere dalla conclusione dell’accordo in forza del quale è stata fissata la data di riferimento ai fini dell’avanzamento o dall’inquadramento ad un livello di retribuzione erroneo - il diritto del dipendente di chiedere una nuova valutazione dei periodi di servizio da prendere in considerazione ai fini della fissazione di tale data di riferimento.
Infatti, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire tali modalità procedurali purché dette modalità, da una parte, non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano ricorsi analoghi fondati sul diritto interno (principio di equivalenza), e, dall’altra, non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).
Al riguardo, una tale norma sulla prescrizione non può ritenersi in contrasto con il principio di equivalenza ove si applichi indipendentemente dal fatto che la violazione del diritto invocata ricada nel diritto dell’unione o nel diritto nazionale.
Per quanto riguarda il principio di effettività, la fissazione di ragionevoli termini di ricorso a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, è compatibile con il diritto dell’Unione in quanto termini del genere non siano tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
Quanto alla questione se le date di pronuncia rispettive delle sentenze del 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund (C‑195/98) e del 18 giugno 2009, Hütter (C‑88/08) incidano quanto al dies a quo di un termine di prescrizione fissato dal diritto nazionale, occorre ricordare che una sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo. Inoltre, il dies a quo del termine di prescrizione applicabile al procedimento principale ricade nel diritto nazionale. Pertanto, le rispettive date di pronuncia di dette sentenze sono inconferenti quanto al dies a quo di tale termine e inconferenti ai fini della valutazione del rispetto, nel contesto del procedimento principale, del principio di effettività.
(v. punti 23, 27-32, 37 e dispositivo)