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Document 62012CJ0419

    Massime della sentenza

    Cause riunite C‑419/12 e C‑420/12

    Crono Service scarl e altri e Anitrav – Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori

    contro

    Roma Capitale e Regione Lazio

    (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio)

    «Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 TFUE, 101 TFUE e 102 TFUE — Servizi di noleggio autoveicoli con conducente — Situazione puramente interna — Competenza della Corte — Presupposti per la ricevibilità»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 febbraio 2014

    1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Individuazione degli elementi rilevanti di diritto dell’Unione – Riformulazione delle questioni

      (Art. 267 TFUE)

    2. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Portata dell’obbligo nel settore della concorrenza – Precisazioni insufficienti su detto contesto – Irricevibilità

      (Art. 267 TFUE)

    3. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro – Servizi di noleggio autoveicoli con conducente – Attività che non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni adottate al fine di liberalizzare i servizi di trasporto – Incompetenza della Corte

      (Artt. 49 TFUE, 58 TFUE e 91, § 1, TFUE)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 27‑30)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 31‑33, 44 e dispositivo)

    3.  L’articolo 49 TFUE non può essere applicato ad attività le quali non presentino nessun elemento di collegamento con una qualsivoglia situazione prevista dal diritto dell’Unione ed i cui elementi rilevanti rimangano confinati, nel loro insieme, all’interno di un unico Stato membro. Difatti, quando una controversia presenta carattere locale e i fatti che ne sono oggetto sono tutti circoscritti al territorio di un unico Stato membro, gli effetti transfrontalieri delle normative di cui trattasi non possono essere presunti. Certo, una risposta a questioni vertenti sulle libertà fondamentali del diritto dell’Unione potrebbe essere comunque utile al giudice del rinvio anche in una situazione puramente interna, segnatamente nell’ipotesi in cui il diritto nazionale gli imponesse di riconoscere ad un cittadino nazionale gli stessi diritti di cui, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell’Unione il cittadino di un altro Stato membro.

      Ora, una situazione in cui i ricorrenti, titolari di autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio autoveicoli con conducente rilasciate da un comune, sembrano voler conseguire l’accesso, a condizioni diverse da quelle loro applicate, al territorio di un altro comune, non per esercitare tale attività in modo stabile e continuato a partire da detto territorio, bensì per esercitarla in modo occasionale e a partire da altri territori, è riconducibile non alla libertà di stabilimento bensì, prima facie, alla libera prestazione di servizi. Tuttavia, in forza dell’articolo 58 TFUE, in materia di trasporti, la libera prestazione di servizi è disciplinata non dall’articolo 56 TFUE, bensì dal titolo VI della terza parte del Trattato FUE, che concerne la politica comune dei trasporti. Inoltre, in sostanza, le attività di noleggio con conducente non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni adottate, sul fondamento dell’articolo 91, paragrafo 1, TFUE, al fine di liberalizzare i servizi di trasporto. Ne consegue che un’eventuale interpretazione dell’articolo 49 TFUE non presenterebbe alcun nesso con la realtà o con l’oggetto della controversia.

      (v. punti 36‑44 e dispositivo)

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    Cause riunite C‑419/12 e C‑420/12

    Crono Service scarl e altri e Anitrav – Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori

    contro

    Roma Capitale e Regione Lazio

    (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio)

    «Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 TFUE, 101 TFUE e 102 TFUE — Servizi di noleggio autoveicoli con conducente — Situazione puramente interna — Competenza della Corte — Presupposti per la ricevibilità»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 febbraio 2014

    1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Individuazione degli elementi rilevanti di diritto dell’Unione — Riformulazione delle questioni

      (Art. 267 TFUE)

    2. Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto — Portata dell’obbligo nel settore della concorrenza — Precisazioni insufficienti su detto contesto — Irricevibilità

      (Art. 267 TFUE)

    3. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro — Servizi di noleggio autoveicoli con conducente — Attività che non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni adottate al fine di liberalizzare i servizi di trasporto — Incompetenza della Corte

      (Artt. 49 TFUE, 58 TFUE e 91, § 1, TFUE)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 27‑30)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 31‑33, 44 e dispositivo)

    3.  L’articolo 49 TFUE non può essere applicato ad attività le quali non presentino nessun elemento di collegamento con una qualsivoglia situazione prevista dal diritto dell’Unione ed i cui elementi rilevanti rimangano confinati, nel loro insieme, all’interno di un unico Stato membro. Difatti, quando una controversia presenta carattere locale e i fatti che ne sono oggetto sono tutti circoscritti al territorio di un unico Stato membro, gli effetti transfrontalieri delle normative di cui trattasi non possono essere presunti. Certo, una risposta a questioni vertenti sulle libertà fondamentali del diritto dell’Unione potrebbe essere comunque utile al giudice del rinvio anche in una situazione puramente interna, segnatamente nell’ipotesi in cui il diritto nazionale gli imponesse di riconoscere ad un cittadino nazionale gli stessi diritti di cui, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell’Unione il cittadino di un altro Stato membro.

      Ora, una situazione in cui i ricorrenti, titolari di autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio autoveicoli con conducente rilasciate da un comune, sembrano voler conseguire l’accesso, a condizioni diverse da quelle loro applicate, al territorio di un altro comune, non per esercitare tale attività in modo stabile e continuato a partire da detto territorio, bensì per esercitarla in modo occasionale e a partire da altri territori, è riconducibile non alla libertà di stabilimento bensì, prima facie, alla libera prestazione di servizi. Tuttavia, in forza dell’articolo 58 TFUE, in materia di trasporti, la libera prestazione di servizi è disciplinata non dall’articolo 56 TFUE, bensì dal titolo VI della terza parte del Trattato FUE, che concerne la politica comune dei trasporti. Inoltre, in sostanza, le attività di noleggio con conducente non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni adottate, sul fondamento dell’articolo 91, paragrafo 1, TFUE, al fine di liberalizzare i servizi di trasporto. Ne consegue che un’eventuale interpretazione dell’articolo 49 TFUE non presenterebbe alcun nesso con la realtà o con l’oggetto della controversia.

      (v. punti 36‑44 e dispositivo)

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