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Document 62012CJ0387

    Hi Hotel HCF

    Causa C‑387/12

    Hi Hotel HCF SARL

    contro

    Uwe Spoering

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

    «Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza internazionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Atto commesso in uno Stato membro consistente nella partecipazione ad un atto illecito commesso sul territorio di un altro Stato membro — Determinazione del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014

    1. Questioni pregiudiziali – Competenza del giudice nazionale – Valutazione della necessarietà e della pertinenza delle questioni presentate

      (Art. 267 TFUE)

    2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale

      (Art. 267 TFUE)

    3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Nozioni impiegate da detto regolamento – Interpretazione autonoma

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001)

    4. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Interpretazione restrittiva

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

    5. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo dell’insorgere del danno e luogo dell’evento causale – Asserito danno ai diritti patrimoniali d’autore protetti nello Stato membro del giudice adito – Pluralità di presunti autori che hanno agito in diversi Stati membri – Competenza giurisdizionale in base al luogo dell’evento causale nei confronti di un autore presunto del danno in parola che non ha agito nel distretto del giudice adito – Inammissibilità – Competenza giurisdizionale spettante al giudice adito in base al luogo di concretizzazione del danno – Ammissibilità – Presupposti

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 17)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 18)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 24)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 26)

    5.  L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di pluralità di autori presunti di un asserito danno ai diritti patrimoniali d’autore tutelati nello Stato membro cui appartiene il giudice adito, tale disposizione non consente di fondare, a titolo di luogo dell’evento generatore di detto danno, la competenza del giudice nella cui circoscrizione quello tra i presunti autori che è stato convenuto non ha agito, ma essa consente di fondare la competenza di tale giudice a titolo di luogo di concretizzazione dell’asserito danno, a condizione che quest’ultimo possa concretizzarsi nella circoscrizione del giudice adito. In quest’ultima ipotesi, detto giudice è competente a conoscere soltanto del danno causato sul territorio dello Stato membro cui appartiene.

      Infatti, l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro di detti luoghi.

      In circostanze in cui uno solo tra diversi autori presunti di un asserito danno è convenuto dinanzi a un giudice nella cui circoscrizione egli non ha agito, non si può ritenere che l’evento causale si sia prodotto nella circoscrizione di tale giudice ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

      Per contro, la competenza a conoscere di un’azione da illecito civile doloso o colposo può essere accertata, in capo al giudice cui è stata sottoposta una domanda di constatazione della violazione dei diritti patrimoniali d’autore, allorché lo Stato membro sul territorio del quale si trova tale giudice tuteli i diritti patrimoniali invocati dal ricorrente e l’asserito danno possa concretizzarsi nella circoscrizione del giudice adito.

      Tuttavia, poiché la tutela concessa dallo Stato membro cui appartiene il giudice adito vige soltanto nel territorio di quest’ultimo, il giudice adito in base al luogo della concretizzazione del danno è competente a conoscere soltanto del danno causato sul territorio di tale Stato membro.

      (v. punti 27, 31, 35, 38, 40 e dispositivo)

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    Causa C‑387/12

    Hi Hotel HCF SARL

    contro

    Uwe Spoering

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

    «Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza internazionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Atto commesso in uno Stato membro consistente nella partecipazione ad un atto illecito commesso sul territorio di un altro Stato membro — Determinazione del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014

    1. Questioni pregiudiziali — Competenza del giudice nazionale — Valutazione della necessarietà e della pertinenza delle questioni presentate

      (Art. 267 TFUE)

    2. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale

      (Art. 267 TFUE)

    3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Nozioni impiegate da detto regolamento — Interpretazione autonoma

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001)

    4. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Interpretazione restrittiva

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

    5. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Luogo dell’insorgere del danno e luogo dell’evento causale — Asserito danno ai diritti patrimoniali d’autore protetti nello Stato membro del giudice adito — Pluralità di presunti autori che hanno agito in diversi Stati membri — Competenza giurisdizionale in base al luogo dell’evento causale nei confronti di un autore presunto del danno in parola che non ha agito nel distretto del giudice adito — Inammissibilità — Competenza giurisdizionale spettante al giudice adito in base al luogo di concretizzazione del danno — Ammissibilità — Presupposti

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 17)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 18)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 24)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 26)

    5.  L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di pluralità di autori presunti di un asserito danno ai diritti patrimoniali d’autore tutelati nello Stato membro cui appartiene il giudice adito, tale disposizione non consente di fondare, a titolo di luogo dell’evento generatore di detto danno, la competenza del giudice nella cui circoscrizione quello tra i presunti autori che è stato convenuto non ha agito, ma essa consente di fondare la competenza di tale giudice a titolo di luogo di concretizzazione dell’asserito danno, a condizione che quest’ultimo possa concretizzarsi nella circoscrizione del giudice adito. In quest’ultima ipotesi, detto giudice è competente a conoscere soltanto del danno causato sul territorio dello Stato membro cui appartiene.

      Infatti, l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro di detti luoghi.

      In circostanze in cui uno solo tra diversi autori presunti di un asserito danno è convenuto dinanzi a un giudice nella cui circoscrizione egli non ha agito, non si può ritenere che l’evento causale si sia prodotto nella circoscrizione di tale giudice ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

      Per contro, la competenza a conoscere di un’azione da illecito civile doloso o colposo può essere accertata, in capo al giudice cui è stata sottoposta una domanda di constatazione della violazione dei diritti patrimoniali d’autore, allorché lo Stato membro sul territorio del quale si trova tale giudice tuteli i diritti patrimoniali invocati dal ricorrente e l’asserito danno possa concretizzarsi nella circoscrizione del giudice adito.

      Tuttavia, poiché la tutela concessa dallo Stato membro cui appartiene il giudice adito vige soltanto nel territorio di quest’ultimo, il giudice adito in base al luogo della concretizzazione del danno è competente a conoscere soltanto del danno causato sul territorio di tale Stato membro.

      (v. punti 27, 31, 35, 38, 40 e dispositivo)

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