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Document 62012CJ0347

    Wiering

    Causa C‑347/12

    Caisse nationale des prestations familiales

    contro

    Ulrike Wiering

    e

    Markus Wiering

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Lussemburgo)]

    «Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Regolamento (CEE) n. 574/72 — Prestazioni familiari — Assegni familiari — Assegno parentale — “Elterngeld” — “Kindergeld” — Calcolo dell’integrazione differenziale»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 maggio 2014

    1. Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Norme anticumulo dell’Unione – Prestazioni della stessa natura – Criteri di valutazione – Nozione di cumulo in materia di prestazioni familiari – Obiettivo delle norme anticumulo

      (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 12)

    2. Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Norme anticumulo dell’Unione – Assegni familiari – Calcolo dell’integrazione differenziale – Obbligo di prendere in considerazione l’insieme delle prestazioni familiari di diversa natura e percepite dalla famiglia di un lavoratore a norma della legislazione dello Stato membro di residenza – Insussistenza – Verifica da parte del giudice del rinvio

      [Regolamenti del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, u), i), 4, § 1, h), e 12, e n. 574/72, art. 10, § 1, b), i), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97]

    1.  Le prestazioni di previdenza sociale devono essere considerate della stessa natura allorché, indipendentemente dalle caratteristiche peculiari delle varie normative nazionali, il loro oggetto e scopo nonché la loro base di calcolo e i criteri di attribuzione siano identici. Per contro, caratteristiche meramente formali non vanno considerate elementi pertinenti ai fini della classificazione delle prestazioni.

      Infatti, tenuto conto delle numerose differenze sussistenti tra i regimi nazionali di previdenza sociale, il requisito di una perfetta corrispondenza tra le basi di calcolo ed i presupposti di concessione implicherebbe che l’applicazione del divieto di cumulo di cui all’articolo 12 del regolamento n. 1408/71 risulterebbe notevolmente ridotta. Un effetto di questo tipo sarebbe in contrasto con la finalità del divieto in parola, che è quella di evitare cumuli non giustificati di prestazioni previdenziali.

      Inoltre, dalla formulazione della suddetta norma risulta che sussiste un cumulo non solo quando un soggetto ha simultaneamente diritto a due diverse prestazioni familiari, ma anche quando tali diritti fanno capo a due diversi soggetti, nel caso di specie due genitori per uno stesso figlio. Infatti la ratio delle norme del regolamento n. 1408/71 relative al cumulo di prestazioni familiari e le soluzioni previste in caso di cumulo dimostrano che lo scopo della disposizione in causa è di impedire che possano fruire simultaneamente di due prestazioni della stessa natura sia il diretto beneficiario di una prestazione familiare, cioè il lavoratore, sia i beneficiari indiretti, vale a dire i suoi familiari.

      (v. punti 54 ‑ 56)

    2.  Gli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71 nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1606/98, nonché l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione in cui uno dei genitori esercita un’attività lavorativa subordinata in uno Stato membro diverso da quello di residenza, ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale eventualmente dovuta ad un lavoratore migrante nello Stato membro di occupazione, non si deve prendere in considerazione l’insieme delle prestazioni familiari percepite dalla famiglia di tale lavoratore a norma della legislazione dello Stato di residenza dal momento che, con riserva delle verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, l’assegno parentale previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza non è della stessa natura, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1408/71, degli assegni familiari previsti da tale legislazione e di quelli previsti dalla legislazione dello Stato membro di occupazione.

      Infatti, se le prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato membro di occupazione e quelle che sono percepite da un lavoratore o dai suoi familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza sono destinate, conformemente all’articolo 1, lettera u), i), del regolamento n. 1408/71, a compensare i carichi familiari, tuttavia non hanno tutte necessariamente il medesimo oggetto specifico, né le stesse caratteristiche o gli stessi beneficiari.

      Inoltre, solo alcune di esse costituiscono assegni familiari ai sensi dell’articolo 1, lettera u), ii), del suddetto regolamento.

      Così, ai fini dell’applicazione della regola anticumulo prevista all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 574/72, occorre distinguere, nell’ambito del calcolo dell’integrazione differenziale eventualmente dovuta ad un lavoratore migrante nello Stato membro di occupazione, tra le diverse prestazioni familiari a cui tale lavoratore ha diritto a norma della legislazione del medesimo Stato e quelle che sono percepite dal suddetto lavoratore o dai suoi familiari a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, quelle che sono «della stessa natura», ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1408/71, in considerazione del loro oggetto, delle loro finalità, della loro base di calcolo e dei presupposti per la loro concessione nonché dei loro beneficiari.

      Inoltre, per potersi ritenere sussistente un cumulo di diritti a prestazioni familiari in un determinato caso, non è sufficiente, ad esempio, che simili prestazioni siano dovute nello Stato membro di residenza del figlio di cui trattasi e, parallelamente, siano solo suscettibili di esserlo in un altro Stato membro, dove lavora uno dei genitori di tale figlio, ma è necessario che la persona interessata soddisfi tutte le condizioni, sia formali che sostanziali, imposte dalla normativa interna di tale Stato ai fini dell’esercizio di tale diritto.

      (v. punti 58 ‑ 61, 73, 74, 76 e dispositivo)

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    Causa C‑347/12

    Caisse nationale des prestations familiales

    contro

    Ulrike Wiering

    e

    Markus Wiering

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Lussemburgo)]

    «Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Regolamento (CEE) n. 574/72 — Prestazioni familiari — Assegni familiari — Assegno parentale — “Elterngeld” — “Kindergeld” — Calcolo dell’integrazione differenziale»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 maggio 2014

    1. Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Norme anticumulo dell’Unione — Prestazioni della stessa natura — Criteri di valutazione — Nozione di cumulo in materia di prestazioni familiari — Obiettivo delle norme anticumulo

      (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 12)

    2. Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Norme anticumulo dell’Unione — Assegni familiari — Calcolo dell’integrazione differenziale — Obbligo di prendere in considerazione l’insieme delle prestazioni familiari di diversa natura e percepite dalla famiglia di un lavoratore a norma della legislazione dello Stato membro di residenza — Insussistenza — Verifica da parte del giudice del rinvio

      [Regolamenti del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, u), i), 4, § 1, h), e 12, e n. 574/72, art. 10, § 1, b), i), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97]

    1.  Le prestazioni di previdenza sociale devono essere considerate della stessa natura allorché, indipendentemente dalle caratteristiche peculiari delle varie normative nazionali, il loro oggetto e scopo nonché la loro base di calcolo e i criteri di attribuzione siano identici. Per contro, caratteristiche meramente formali non vanno considerate elementi pertinenti ai fini della classificazione delle prestazioni.

      Infatti, tenuto conto delle numerose differenze sussistenti tra i regimi nazionali di previdenza sociale, il requisito di una perfetta corrispondenza tra le basi di calcolo ed i presupposti di concessione implicherebbe che l’applicazione del divieto di cumulo di cui all’articolo 12 del regolamento n. 1408/71 risulterebbe notevolmente ridotta. Un effetto di questo tipo sarebbe in contrasto con la finalità del divieto in parola, che è quella di evitare cumuli non giustificati di prestazioni previdenziali.

      Inoltre, dalla formulazione della suddetta norma risulta che sussiste un cumulo non solo quando un soggetto ha simultaneamente diritto a due diverse prestazioni familiari, ma anche quando tali diritti fanno capo a due diversi soggetti, nel caso di specie due genitori per uno stesso figlio. Infatti la ratio delle norme del regolamento n. 1408/71 relative al cumulo di prestazioni familiari e le soluzioni previste in caso di cumulo dimostrano che lo scopo della disposizione in causa è di impedire che possano fruire simultaneamente di due prestazioni della stessa natura sia il diretto beneficiario di una prestazione familiare, cioè il lavoratore, sia i beneficiari indiretti, vale a dire i suoi familiari.

      (v. punti 54 ‑ 56)

    2.  Gli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71 nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1606/98, nonché l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione in cui uno dei genitori esercita un’attività lavorativa subordinata in uno Stato membro diverso da quello di residenza, ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale eventualmente dovuta ad un lavoratore migrante nello Stato membro di occupazione, non si deve prendere in considerazione l’insieme delle prestazioni familiari percepite dalla famiglia di tale lavoratore a norma della legislazione dello Stato di residenza dal momento che, con riserva delle verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, l’assegno parentale previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza non è della stessa natura, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1408/71, degli assegni familiari previsti da tale legislazione e di quelli previsti dalla legislazione dello Stato membro di occupazione.

      Infatti, se le prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato membro di occupazione e quelle che sono percepite da un lavoratore o dai suoi familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza sono destinate, conformemente all’articolo 1, lettera u), i), del regolamento n. 1408/71, a compensare i carichi familiari, tuttavia non hanno tutte necessariamente il medesimo oggetto specifico, né le stesse caratteristiche o gli stessi beneficiari.

      Inoltre, solo alcune di esse costituiscono assegni familiari ai sensi dell’articolo 1, lettera u), ii), del suddetto regolamento.

      Così, ai fini dell’applicazione della regola anticumulo prevista all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 574/72, occorre distinguere, nell’ambito del calcolo dell’integrazione differenziale eventualmente dovuta ad un lavoratore migrante nello Stato membro di occupazione, tra le diverse prestazioni familiari a cui tale lavoratore ha diritto a norma della legislazione del medesimo Stato e quelle che sono percepite dal suddetto lavoratore o dai suoi familiari a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, quelle che sono «della stessa natura», ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1408/71, in considerazione del loro oggetto, delle loro finalità, della loro base di calcolo e dei presupposti per la loro concessione nonché dei loro beneficiari.

      Inoltre, per potersi ritenere sussistente un cumulo di diritti a prestazioni familiari in un determinato caso, non è sufficiente, ad esempio, che simili prestazioni siano dovute nello Stato membro di residenza del figlio di cui trattasi e, parallelamente, siano solo suscettibili di esserlo in un altro Stato membro, dove lavora uno dei genitori di tale figlio, ma è necessario che la persona interessata soddisfi tutte le condizioni, sia formali che sostanziali, imposte dalla normativa interna di tale Stato ai fini dell’esercizio di tale diritto.

      (v. punti 58 ‑ 61, 73, 74, 76 e dispositivo)

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