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Document 62012CJ0327

    Massime della sentenza

    Court reports – general

    Causa C‑327/12

    Ministero dello Sviluppo economico eAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

    contro

    SOA Nazionale Costruttori – Organismo di Attestazione SpA

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

    «Articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE — Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Nozioni — Organismi incaricati di verificare e certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Restrizione — Giustificazione — Tutela dei destinatari dei servizi — Qualità dei servizi di certificazione»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2013

    1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale

      (Art. 267 TFUE)

    2. Concorrenza – Norme dell’Unione – Impresa – Nozione – Imprese aventi scopo di lucro incaricate di fornire servizi di certificazione – Inclusione – Presupposti

      (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE)

    3. Concorrenza – Regole dell’Unione – Obblighi degli Stati membri – Normativa dell’Unione che impone alle società che hanno la qualità di organismi di attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori – Ammissibilità – Presupposti

      (Art. 4, § 3, TUE; artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE)

    4. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro – Inclusione in considerazione dell’interesse potenziale di imprese di altri Stati membri ad esercitare attività in tale Stato

      (Art. 267 TFUE)

    5. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro – Competenza in base all’eventuale applicabilità della norma di diritto dell’Unione a detta controversia in ragione di un divieto di discriminazione posto dal diritto nazionale

      (Art. 267 TFUE)

    6. Libertà di stabilimento – Deroghe – Attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri – Portata – Attività di certificazione di un controllo tecnico che si limita a prendere atto dei risultati dell’ispezione tecnica – Esclusione – Presupposti

      (Art. 51 TFUE)

    7. Libertà di stabilimento – Restrizioni – Normativa nazionale che impone alle società aventi la qualità di organismi di attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori – Restrizioni giustificate da un interesse generale – Tutela dei destinatari dei servizi – Ammissibilità – Presupposti – Carattere proporzionato di una simile normativa – Verifica da parte del giudice nazionale

      (Art. 49 TFUE)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 20, 21)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 28-35)

    3.  Gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che impone alle Società Organismi di Attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

      Da una parte, siffatta normativa non viola gli articoli 101 TFUE o 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in quanto non ha l’effetto di imporre o agevolare la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE, o rafforzare gli effetti di tali accordi, e dato che lo Stato membro non revoca alla propria normativa il suo carattere pubblico, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica e non impone né favorisce abusi di posizione dominante.

      Inoltre, per quanto riguarda l’articolo 106 TFUE, la circostanza che le funzioni connesse alla certificazione siano state affidate a tutti gli organismi di attestazione di uno Stato membro ed unicamente ad essi non può ritenersi tale da conferire loro diritti speciali o esclusivi, qualora tutti gli organismi di attestazione siano dotati degli stessi diritti e competenze nell’ambito del mercato di riferimento dei servizi di certificazione, né sia stato posto in essere alcun vantaggio concorrenziale a favore di talune imprese attive su tale mercato ed in danno di altre imprese che forniscono gli stessi servizi, e l’autorizzazione a creare nuovi organismi di attestazione non sia riservata ad un numero limitato di enti, ma concessa a ogni ente che risponda ai criteri posti dalla normativa nazionale.

      (v. punti 38, 42, 44 e dispositivo)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 47, 48)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 49)

    6.  La deroga contemplata dall’articolo 51 TFUE è limitata alle sole attività che, considerate in quanto tali, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.

      Le decisioni di certificare o meno un controllo tecnico, le quali, in sostanza, si limitano a prendere atto dei risultati dell’ispezione tecnica, dal momento che, da un lato, sono prive dell’autonomia decisionale propria dell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri e, dall’altro, sono adottate nell’ambito di una vigilanza statale diretta, esulano dal campo di applicazione della suddetta deroga. Allo stesso modo, il ruolo ausiliario e preparatorio riconosciuto ad organismi privati nei confronti dell’autorità di vigilanza non può essere considerato una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’articolo 51 TFUE.

      Conseguentemente, non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione la verifica, definita in tutti i suoi aspetti dal quadro normativo nazionale, della capacità tecnica e finanziaria delle imprese soggette a certificazione, della veridicità e della sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato, nonché del permanere del possesso dei requisiti relativi alla situazione personale del candidato o dell’offerente, giacché detta verifica inoltre è eseguita sotto una vigilanza statale diretta ed ha la funzione di agevolare il compito delle autorità aggiudicatrici nel settore degli appalti pubblici di lavori, la sua finalità essendo quella di consentire a questi ultimi di assolvere la propria missione conoscendo in maniera precisa e circostanziata la capacità sia tecnica che finanziaria degli offerenti.

      (v. punti 51, 53, 54)

    7.  Una normativa nazionale che impone alle Società Organismi di Attestazione tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori configura una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE, ma è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di tutela dei destinatari di detti servizi. Spetta al giudice nazionale valutare se, tenuto conto in particolare delle modalità di calcolo delle tariffe minime, segnatamente in funzione del numero delle categorie di lavori per le quali il certificato è redatto, la citata normativa nazionale vada oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

      (v. punto 69 e dispositivo)

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    Causa C‑327/12

    Ministero dello Sviluppo economico eAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

    contro

    SOA Nazionale Costruttori – Organismo di Attestazione SpA

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

    «Articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE — Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Nozioni — Organismi incaricati di verificare e certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Restrizione — Giustificazione — Tutela dei destinatari dei servizi — Qualità dei servizi di certificazione»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2013

    1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale

      (Art. 267 TFUE)

    2. Concorrenza — Norme dell’Unione — Impresa — Nozione — Imprese aventi scopo di lucro incaricate di fornire servizi di certificazione — Inclusione — Presupposti

      (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE)

    3. Concorrenza — Regole dell’Unione — Obblighi degli Stati membri — Normativa dell’Unione che impone alle società che hanno la qualità di organismi di attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Ammissibilità — Presupposti

      (Art. 4, § 3, TUE; artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE)

    4. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro — Inclusione in considerazione dell’interesse potenziale di imprese di altri Stati membri ad esercitare attività in tale Stato

      (Art. 267 TFUE)

    5. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro — Competenza in base all’eventuale applicabilità della norma di diritto dell’Unione a detta controversia in ragione di un divieto di discriminazione posto dal diritto nazionale

      (Art. 267 TFUE)

    6. Libertà di stabilimento — Deroghe — Attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri — Portata — Attività di certificazione di un controllo tecnico che si limita a prendere atto dei risultati dell’ispezione tecnica — Esclusione — Presupposti

      (Art. 51 TFUE)

    7. Libertà di stabilimento — Restrizioni — Normativa nazionale che impone alle società aventi la qualità di organismi di attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Restrizioni giustificate da un interesse generale — Tutela dei destinatari dei servizi — Ammissibilità — Presupposti — Carattere proporzionato di una simile normativa — Verifica da parte del giudice nazionale

      (Art. 49 TFUE)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 20, 21)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 28-35)

    3.  Gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che impone alle Società Organismi di Attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

      Da una parte, siffatta normativa non viola gli articoli 101 TFUE o 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in quanto non ha l’effetto di imporre o agevolare la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE, o rafforzare gli effetti di tali accordi, e dato che lo Stato membro non revoca alla propria normativa il suo carattere pubblico, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica e non impone né favorisce abusi di posizione dominante.

      Inoltre, per quanto riguarda l’articolo 106 TFUE, la circostanza che le funzioni connesse alla certificazione siano state affidate a tutti gli organismi di attestazione di uno Stato membro ed unicamente ad essi non può ritenersi tale da conferire loro diritti speciali o esclusivi, qualora tutti gli organismi di attestazione siano dotati degli stessi diritti e competenze nell’ambito del mercato di riferimento dei servizi di certificazione, né sia stato posto in essere alcun vantaggio concorrenziale a favore di talune imprese attive su tale mercato ed in danno di altre imprese che forniscono gli stessi servizi, e l’autorizzazione a creare nuovi organismi di attestazione non sia riservata ad un numero limitato di enti, ma concessa a ogni ente che risponda ai criteri posti dalla normativa nazionale.

      (v. punti 38, 42, 44 e dispositivo)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 47, 48)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 49)

    6.  La deroga contemplata dall’articolo 51 TFUE è limitata alle sole attività che, considerate in quanto tali, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.

      Le decisioni di certificare o meno un controllo tecnico, le quali, in sostanza, si limitano a prendere atto dei risultati dell’ispezione tecnica, dal momento che, da un lato, sono prive dell’autonomia decisionale propria dell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri e, dall’altro, sono adottate nell’ambito di una vigilanza statale diretta, esulano dal campo di applicazione della suddetta deroga. Allo stesso modo, il ruolo ausiliario e preparatorio riconosciuto ad organismi privati nei confronti dell’autorità di vigilanza non può essere considerato una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’articolo 51 TFUE.

      Conseguentemente, non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione la verifica, definita in tutti i suoi aspetti dal quadro normativo nazionale, della capacità tecnica e finanziaria delle imprese soggette a certificazione, della veridicità e della sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato, nonché del permanere del possesso dei requisiti relativi alla situazione personale del candidato o dell’offerente, giacché detta verifica inoltre è eseguita sotto una vigilanza statale diretta ed ha la funzione di agevolare il compito delle autorità aggiudicatrici nel settore degli appalti pubblici di lavori, la sua finalità essendo quella di consentire a questi ultimi di assolvere la propria missione conoscendo in maniera precisa e circostanziata la capacità sia tecnica che finanziaria degli offerenti.

      (v. punti 51, 53, 54)

    7.  Una normativa nazionale che impone alle Società Organismi di Attestazione tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori configura una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE, ma è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di tutela dei destinatari di detti servizi. Spetta al giudice nazionale valutare se, tenuto conto in particolare delle modalità di calcolo delle tariffe minime, segnatamente in funzione del numero delle categorie di lavori per le quali il certificato è redatto, la citata normativa nazionale vada oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

      (v. punto 69 e dispositivo)

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