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Document 62012CJ0309

    Massime della sentenza

    Court reports – general

    Causa C‑309/12

    Maria Albertina Gomes Viana Novo e altri

    contro

    Fundo de Garantia Salarial IP

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte)

    «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 80/987/CEE — Direttiva 2002/74/CE — Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Organismi di garanzia — Limitazione dell’obbligo di pagamento da parte degli organismi di garanzia — Crediti salariali scaduti oltre sei mesi prima dell’esercizio di un’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2013

    Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 80/987 – Limitazione dell’obbligo di pagamento da parte degli organismi di garanzia – Normativa nazionale che esclude i crediti salariali scaduti oltre sei mesi prima dell’esercizio di un’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro – Ammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 80/987, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/74)

    La direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/74, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che non garantisce i crediti salariali scaduti oltre sei mesi prima dell’esercizio di un’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro, anche quando i lavoratori hanno avviato, prima dell’inizio di tale periodo, un procedimento giudiziario contro il loro datore di lavoro al fine di ottenere la determinazione dell’importo di detti crediti e la relativa riscossione coattiva.

    Infatti, da un lato, sia la direttiva 80/987, nella versione iniziale, sia la direttiva 80/987, come modificata, conferiscono agli Stati membri la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento mediante la determinazione di un periodo di riferimento o di un periodo di garanzia e/o mediante la fissazione di massimali per i pagamenti. Pertanto, la direttiva 80/987, come modificata, non osta a che uno Stato membro fissi come data a partire dalla quale deve essere calcolato il periodo di riferimento la data dell’esercizio dell’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro. Del pari, se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di limitare la garanzia fissando un periodo di riferimento, esso può scegliere di limitare tale periodo a sei mesi, purché garantisca il pagamento della retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.

    Dall’altro lato, la direttiva 80/987, come modificata, riguarda soltanto una protezione minima dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro. A tal titolo, le disposizioni concernenti la facoltà offerta agli Stati membri di limitare la propria garanzia dimostrano che il sistema istituito dal tale direttiva tiene conto della capacità finanziaria di tali Stati e cerca di preservare l’equilibrio finanziario dei loro organismi di garanzia. Così, se i casi in cui è consentito limitare l’obbligo di pagamento dei crediti salariali da parte degli organismi di garanzia devono essere interpretati in senso restrittivo, tale interpretazione non può avere l’effetto di vanificare la facoltà espressamente riservata agli Stati membri di limitare detto obbligo di pagamento.

    (v. punti 22, 27, 29, 31, 32, 37 e dispositivo)

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    Causa C‑309/12

    Maria Albertina Gomes Viana Novo e altri

    contro

    Fundo de Garantia Salarial IP

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte)

    «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 80/987/CEE — Direttiva 2002/74/CE — Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Organismi di garanzia — Limitazione dell’obbligo di pagamento da parte degli organismi di garanzia — Crediti salariali scaduti oltre sei mesi prima dell’esercizio di un’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2013

    Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987 — Limitazione dell’obbligo di pagamento da parte degli organismi di garanzia — Normativa nazionale che esclude i crediti salariali scaduti oltre sei mesi prima dell’esercizio di un’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro — Ammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 80/987, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/74)

    La direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/74, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che non garantisce i crediti salariali scaduti oltre sei mesi prima dell’esercizio di un’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro, anche quando i lavoratori hanno avviato, prima dell’inizio di tale periodo, un procedimento giudiziario contro il loro datore di lavoro al fine di ottenere la determinazione dell’importo di detti crediti e la relativa riscossione coattiva.

    Infatti, da un lato, sia la direttiva 80/987, nella versione iniziale, sia la direttiva 80/987, come modificata, conferiscono agli Stati membri la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento mediante la determinazione di un periodo di riferimento o di un periodo di garanzia e/o mediante la fissazione di massimali per i pagamenti. Pertanto, la direttiva 80/987, come modificata, non osta a che uno Stato membro fissi come data a partire dalla quale deve essere calcolato il periodo di riferimento la data dell’esercizio dell’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro. Del pari, se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di limitare la garanzia fissando un periodo di riferimento, esso può scegliere di limitare tale periodo a sei mesi, purché garantisca il pagamento della retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.

    Dall’altro lato, la direttiva 80/987, come modificata, riguarda soltanto una protezione minima dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro. A tal titolo, le disposizioni concernenti la facoltà offerta agli Stati membri di limitare la propria garanzia dimostrano che il sistema istituito dal tale direttiva tiene conto della capacità finanziaria di tali Stati e cerca di preservare l’equilibrio finanziario dei loro organismi di garanzia. Così, se i casi in cui è consentito limitare l’obbligo di pagamento dei crediti salariali da parte degli organismi di garanzia devono essere interpretati in senso restrittivo, tale interpretazione non può avere l’effetto di vanificare la facoltà espressamente riservata agli Stati membri di limitare detto obbligo di pagamento.

    (v. punti 22, 27, 29, 31, 32, 37 e dispositivo)

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