This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012CJ0303
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Court reports – general
Causa C‑303/12
Guido Imfeld, Nathalie Garcet
contro
État belge
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège)
«Libertà di stabilimento — Parità di trattamento — Imposta sul reddito — Legislazione contro la doppia imposizione — Redditi percepiti in uno Stato diverso dallo Stato di residenza — Metodo di esenzione con riserva di progressività nello Stato di residenza — Presa in considerazione parziale della situazione personale e familiare — Perdita di talune agevolazioni fiscali collegate alla situazione personale e familiare del lavoratore»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013
Libertà di stabilimento – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposte sul reddito – Metodo di esenzione con riserva di progressività e imputazione delle quote esenti per figlio a carico sul reddito più elevato – Normativa nazionale che concede un’agevolazione fiscale alle coppie che percepiscono la totalità o la parte principale dei loro redditi in tale Stato – Omessa presa in considerazione della situazione personale e familiare dei contribuenti – Inammissibilità – Giustificazione – Mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra Stati membri – Insussistenza
(Art. 49 TFUE)
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione della normativa fiscale di uno Stato membro che ha per effetto di impedire a una coppia residente in detto Stato, che percepisce redditi sia in detto Stato sia in un altro Stato membro, di beneficiare di una determinata agevolazione fiscale, a causa delle sue modalità di imputazione, mentre detta coppia vi avrebbe diritto se il coniuge avente i redditi maggiori non percepisse la totalità dei suoi redditi in un altro Stato membro
Una siffatta normativa nazionale è idonea, in particolare, a ledere la libertà di stabilimento ove preveda un’agevolazione fiscale a favore delle coppie sotto forma di un supplemento di quota di reddito esente da imposta per figlio a carico, che è imputata ai redditi del membro della coppia che percepisce la parte più elevata di reddito, senza tener conto in alcun modo della circostanza che costui, per il fatto di avvalersi delle libertà garantite dal Trattato, può non percepire redditi nello Stato membro di residenza a titolo individuale, con la conseguenza immediata e automatica che la coppia perde così tutto il beneficio di detta agevolazione. È l’automaticità di detta perdita che, a prescindere dal trattamento fiscale riservato al contribuente nello Stato membro di residenza, lede la libertà di stabilimento.
Una siffatta normativa non può trovare giustificazione nella necessità di mantenere la ripartizione del potere impositivo tra Stati membri. Da una parte, tale giustificazione non può essere invocata dallo Stato membro di residenza di un contribuente per sottrarsi alla responsabilità, che ricade in principio su tale Stato, di riconoscere a detto contribuente le deduzioni di tipo personale e familiare che gli spettano, a meno che una convenzione non svincoli tale Stato dall’obbligo di prendere in considerazione solo esso la situazione personale e familiare dei contribuenti residenti nel suo territorio e che in parte svolgono la loro attività economica in un altro Stato membro o a meno che tale Stato non rilevi che, anche senza convenzioni, uno o più Stati di occupazione accordano, sui redditi tassati, agevolazioni collegate alla presa in considerazione della situazione personale e familiare dei contribuenti che non risiedono nel loro territorio, ma che vi percepiscono redditi imponibili Una normativa che non stabilisca alcuna correlazione tra le agevolazioni fiscali che essa concede ai residenti dello Stato membro in questione e le agevolazioni fiscali di cui essi possono beneficiare in un altro Stato membro, mentre la convenzione contro la doppia imposizione, vincolante per tali Stati membri, non impone allo Stato membro di occupazione alcun obbligo di prendere in considerazione la situazione personale e familiare dei contribuenti residenti nell’altro Stato membro, non soddisfa tali requisiti.
D’altra parte, una giustificazione incentrata sulla necessità di salvaguardare una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri può essere ammessa qualora, in particolare, il regime di cui trattasi sia inteso a prevenire comportamenti atti a pregiudicare il diritto di uno Stato membro all’esercizio della propria competenza fiscale in relazione alle attività svolte sul suo territorio. Questo presuppone che all’eliminazione della misura restrittiva consegua che lo Stato membro di residenza rinunci a una parte della sua competenza fiscale a vantaggio di altri Stati membri.
(v. punti 62, 69, 72, 73, 75, 76, 80 e dispositivo)
Causa C‑303/12
Guido Imfeld, Nathalie Garcet
contro
État belge
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège)
«Libertà di stabilimento — Parità di trattamento — Imposta sul reddito — Legislazione contro la doppia imposizione — Redditi percepiti in uno Stato diverso dallo Stato di residenza — Metodo di esenzione con riserva di progressività nello Stato di residenza — Presa in considerazione parziale della situazione personale e familiare — Perdita di talune agevolazioni fiscali collegate alla situazione personale e familiare del lavoratore»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013
Libertà di stabilimento — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposte sul reddito — Metodo di esenzione con riserva di progressività e imputazione delle quote esenti per figlio a carico sul reddito più elevato — Normativa nazionale che concede un’agevolazione fiscale alle coppie che percepiscono la totalità o la parte principale dei loro redditi in tale Stato — Omessa presa in considerazione della situazione personale e familiare dei contribuenti — Inammissibilità — Giustificazione — Mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra Stati membri — Insussistenza
(Art. 49 TFUE)
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione della normativa fiscale di uno Stato membro che ha per effetto di impedire a una coppia residente in detto Stato, che percepisce redditi sia in detto Stato sia in un altro Stato membro, di beneficiare di una determinata agevolazione fiscale, a causa delle sue modalità di imputazione, mentre detta coppia vi avrebbe diritto se il coniuge avente i redditi maggiori non percepisse la totalità dei suoi redditi in un altro Stato membro
Una siffatta normativa nazionale è idonea, in particolare, a ledere la libertà di stabilimento ove preveda un’agevolazione fiscale a favore delle coppie sotto forma di un supplemento di quota di reddito esente da imposta per figlio a carico, che è imputata ai redditi del membro della coppia che percepisce la parte più elevata di reddito, senza tener conto in alcun modo della circostanza che costui, per il fatto di avvalersi delle libertà garantite dal Trattato, può non percepire redditi nello Stato membro di residenza a titolo individuale, con la conseguenza immediata e automatica che la coppia perde così tutto il beneficio di detta agevolazione. È l’automaticità di detta perdita che, a prescindere dal trattamento fiscale riservato al contribuente nello Stato membro di residenza, lede la libertà di stabilimento.
Una siffatta normativa non può trovare giustificazione nella necessità di mantenere la ripartizione del potere impositivo tra Stati membri. Da una parte, tale giustificazione non può essere invocata dallo Stato membro di residenza di un contribuente per sottrarsi alla responsabilità, che ricade in principio su tale Stato, di riconoscere a detto contribuente le deduzioni di tipo personale e familiare che gli spettano, a meno che una convenzione non svincoli tale Stato dall’obbligo di prendere in considerazione solo esso la situazione personale e familiare dei contribuenti residenti nel suo territorio e che in parte svolgono la loro attività economica in un altro Stato membro o a meno che tale Stato non rilevi che, anche senza convenzioni, uno o più Stati di occupazione accordano, sui redditi tassati, agevolazioni collegate alla presa in considerazione della situazione personale e familiare dei contribuenti che non risiedono nel loro territorio, ma che vi percepiscono redditi imponibili Una normativa che non stabilisca alcuna correlazione tra le agevolazioni fiscali che essa concede ai residenti dello Stato membro in questione e le agevolazioni fiscali di cui essi possono beneficiare in un altro Stato membro, mentre la convenzione contro la doppia imposizione, vincolante per tali Stati membri, non impone allo Stato membro di occupazione alcun obbligo di prendere in considerazione la situazione personale e familiare dei contribuenti residenti nell’altro Stato membro, non soddisfa tali requisiti.
D’altra parte, una giustificazione incentrata sulla necessità di salvaguardare una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri può essere ammessa qualora, in particolare, il regime di cui trattasi sia inteso a prevenire comportamenti atti a pregiudicare il diritto di uno Stato membro all’esercizio della propria competenza fiscale in relazione alle attività svolte sul suo territorio. Questo presuppone che all’eliminazione della misura restrittiva consegua che lo Stato membro di residenza rinunci a una parte della sua competenza fiscale a vantaggio di altri Stati membri.
(v. punti 62, 69, 72, 73, 75, 76, 80 e dispositivo)