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Document 62012CJ0288
Commissione / Ungheria
Commissione / Ungheria
Causa C‑288/12
Commissione europea
contro
Ungheria
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 95/46/CE — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati — Articolo 28, paragrafo 1 — Autorità nazionali di controllo — Indipendenza — Normativa nazionale che pone fine anticipatamente al mandato dell’autorità di controllo — Creazione di una nuova autorità di controllo e nomina di un’altra persona in qualità di presidente»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 aprile 2014
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato – Ricorso diretto contro una normativa nazionale che prevede la cessazione del mandato dell’autorità di controllo della tutela dei dati personali prima del termine non ancora scaduto alla data stabilita nel parere motivato – Ricevibilità
(Art. 258, comma 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 28, §§ 1 e 2)
Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno, incluso quello di rango costituzionale – Inammissibilità
(Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 28, §§ 1 e 2)
Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Autorità nazionali di controllo – Normativa nazionale che pone fine anticipatamente al mandato dell’autorità di controllo – Violazione del requisito d’indipendenza – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 28, § 1)
Un ricorso per inadempimento è irricevibile qualora, allo scadere del termine fissato nel parere motivato, l’inadempimento contestato ha cessato di produrre i suoi effetti. Così non è, e il ricorso è pertanto ricevibile, qualora l’inadempimento lamentato dalla Commissione risieda nel fatto che un commissario per la protezione dei dati personali non ha potuto svolgere il suo mandato fino al suo termine ed è pacifico che tale termine non fosse ancora scaduto alla data stabilita nel parere motivato.
(v. punti 29‑31)
Uno Stato membro non può eccepire disposizioni del proprio ordinamento giuridico nazionale, neppure costituzionale, per giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
(v. punto 35)
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, uno Stato membro che pone anticipatamente fine al mandato dell’autorità di controllo per la protezione dei dati personali.
Infatti, l’indipendenza di cui devono godere le autorità di controllo competenti per la protezione dei dati personali esclude, in particolare, qualsiasi imposizione e ogni altra influenza esterna di qualunque forma, sia diretta che indiretta, che possano orientare le loro decisioni e che potrebbero quindi rimettere in discussione lo svolgimento, da parte di dette autorità, del loro compito, consistente nello stabilire un giusto equilibrio tra la protezione del diritto alla vita privata e la libera circolazione dei dati personali.
Tuttavia, l’indipendenza funzionale non è sufficiente, da sola, per preservare le autorità di controllo da qualsiasi influenza esterna. A tale proposito, il solo rischio che le autorità responsabili di uno Stato possano esercitare un’influenza politica sulle decisioni delle autorità di controllo è sufficiente ad ostacolare lo svolgimento indipendente delle funzioni di queste ultime. Orbene, se fosse consentito ad ogni Stato membro porre fine al mandato di un’autorità di controllo prima del relativo termine inizialmente previsto della stessa senza rispettare le norme e le garanzie prestabilite a tal fine dalla legislazione applicabile, la minaccia di una tale cessazione anticipata incombente su detta autorità durante l’intero esercizio del suo mandato potrebbe condurre ad una forma di obbedienza al potere politico in capo alla stessa, incompatibile con detto requisito di indipendenza. Inoltre, in una tale situazione, non potrebbe ritenersi che l’autorità di controllo possa agire, in ogni circostanza, al di sopra di qualsivoglia sospetto di parzialità.
(v. punti 51‑55, 62, dispositivo 1)
Causa C‑288/12
Commissione europea
contro
Ungheria
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 95/46/CE — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati — Articolo 28, paragrafo 1 — Autorità nazionali di controllo — Indipendenza — Normativa nazionale che pone fine anticipatamente al mandato dell’autorità di controllo — Creazione di una nuova autorità di controllo e nomina di un’altra persona in qualità di presidente»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 aprile 2014
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato — Ricorso diretto contro una normativa nazionale che prevede la cessazione del mandato dell’autorità di controllo della tutela dei dati personali prima del termine non ancora scaduto alla data stabilita nel parere motivato — Ricevibilità
(Art. 258, comma 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 28, §§ 1 e 2)
Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno, incluso quello di rango costituzionale — Inammissibilità
(Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 28, §§ 1 e 2)
Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46 — Autorità nazionali di controllo — Normativa nazionale che pone fine anticipatamente al mandato dell’autorità di controllo — Violazione del requisito d’indipendenza — Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 28, § 1)
Un ricorso per inadempimento è irricevibile qualora, allo scadere del termine fissato nel parere motivato, l’inadempimento contestato ha cessato di produrre i suoi effetti. Così non è, e il ricorso è pertanto ricevibile, qualora l’inadempimento lamentato dalla Commissione risieda nel fatto che un commissario per la protezione dei dati personali non ha potuto svolgere il suo mandato fino al suo termine ed è pacifico che tale termine non fosse ancora scaduto alla data stabilita nel parere motivato.
(v. punti 29‑31)
Uno Stato membro non può eccepire disposizioni del proprio ordinamento giuridico nazionale, neppure costituzionale, per giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
(v. punto 35)
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, uno Stato membro che pone anticipatamente fine al mandato dell’autorità di controllo per la protezione dei dati personali.
Infatti, l’indipendenza di cui devono godere le autorità di controllo competenti per la protezione dei dati personali esclude, in particolare, qualsiasi imposizione e ogni altra influenza esterna di qualunque forma, sia diretta che indiretta, che possano orientare le loro decisioni e che potrebbero quindi rimettere in discussione lo svolgimento, da parte di dette autorità, del loro compito, consistente nello stabilire un giusto equilibrio tra la protezione del diritto alla vita privata e la libera circolazione dei dati personali.
Tuttavia, l’indipendenza funzionale non è sufficiente, da sola, per preservare le autorità di controllo da qualsiasi influenza esterna. A tale proposito, il solo rischio che le autorità responsabili di uno Stato possano esercitare un’influenza politica sulle decisioni delle autorità di controllo è sufficiente ad ostacolare lo svolgimento indipendente delle funzioni di queste ultime. Orbene, se fosse consentito ad ogni Stato membro porre fine al mandato di un’autorità di controllo prima del relativo termine inizialmente previsto della stessa senza rispettare le norme e le garanzie prestabilite a tal fine dalla legislazione applicabile, la minaccia di una tale cessazione anticipata incombente su detta autorità durante l’intero esercizio del suo mandato potrebbe condurre ad una forma di obbedienza al potere politico in capo alla stessa, incompatibile con detto requisito di indipendenza. Inoltre, in una tale situazione, non potrebbe ritenersi che l’autorità di controllo possa agire, in ogni circostanza, al di sopra di qualsivoglia sospetto di parzialità.
(v. punti 51‑55, 62, dispositivo 1)