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Document 62012CJ0283

    Massime della sentenza

    Court reports – general

    Causa C‑283/12

    Serebryannay vek EOOD

    contro

    Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna)

    «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63 — Fatto generatore — Prestazioni reciproche — Operazioni a titolo oneroso — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da servizi — Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare e di locare a terzi beni immobili in cambio di servizi di miglioria e di arredamento di detti beni da parte di tale società»

    Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2013

    1. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessione di beni – Corrispettivo che può consistere in una prestazione di servizi – Presupposto – Prestazione di servizi direttamente connessa alla cessione ed esprimibile in denaro – Contratti di permuta

      (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 73)

    2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Nozione – Servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento – Inclusione

      [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 2, § 1, c)]

    1.  Il corrispettivo di una cessione di beni può consistere in una prestazione di servizi e costituirne la base imponibile ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, a condizione tuttavia che esista un nesso diretto tra la cessione di beni e la prestazione di servizi, e che il valore di quest’ultima possa essere espresso in denaro. Lo stesso vale quando una prestazione di servizi è scambiata con un’altra prestazione di servizi, purché tali medesime condizioni siano soddisfatte. Di conseguenza, i contratti di permuta, nei quali il corrispettivo è per definizione in natura, e le operazioni per le quali il corrispettivo è in denaro sono, dal punto di vista economico e commerciale, due situazioni identiche.

      (v. punti 38, 39)

    2.  L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento dev’essere considerata come effettuata a titolo oneroso allorché, in forza di un contratto concluso con il proprietario di tale appartamento, il prestatore di detti servizi, da un lato, s’impegna a effettuare tale prestazione di servizi a proprie spese e, dall’altro, ottiene il diritto di disporre di detto appartamento al fine di utilizzarlo per la propria attività economica per la durata di tale contratto, senza essere tenuto a pagare un canone di locazione, mentre il proprietario recupera l’appartamento ristrutturato alla fine di detto contratto.

      Il fatto che la prestazione di servizi di ristrutturazione e arredamento andrà a vantaggio del proprietario dell’appartamento in questione soltanto dopo la scadenza del contratto non modifica nulla al riguardo, poiché, dal momento della conclusione dello stesso, le parti di tale contratto sinallagmatico s’impegnano l’una nei confronti dell’altra a effettuare prestazioni reciproche.

      (v. punti 41, 42 e dispositivo)

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    Causa C‑283/12

    Serebryannay vek EOOD

    contro

    Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna)

    «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63 — Fatto generatore — Prestazioni reciproche — Operazioni a titolo oneroso — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da servizi — Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare e di locare a terzi beni immobili in cambio di servizi di miglioria e di arredamento di detti beni da parte di tale società»

    Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2013

    1. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Corrispettivo che può consistere in una prestazione di servizi — Presupposto — Prestazione di servizi direttamente connessa alla cessione ed esprimibile in denaro — Contratti di permuta

      (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 73)

    2. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi a titolo oneroso — Nozione — Servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento — Inclusione

      [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 2, § 1, c)]

    1.  Il corrispettivo di una cessione di beni può consistere in una prestazione di servizi e costituirne la base imponibile ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, a condizione tuttavia che esista un nesso diretto tra la cessione di beni e la prestazione di servizi, e che il valore di quest’ultima possa essere espresso in denaro. Lo stesso vale quando una prestazione di servizi è scambiata con un’altra prestazione di servizi, purché tali medesime condizioni siano soddisfatte. Di conseguenza, i contratti di permuta, nei quali il corrispettivo è per definizione in natura, e le operazioni per le quali il corrispettivo è in denaro sono, dal punto di vista economico e commerciale, due situazioni identiche.

      (v. punti 38, 39)

    2.  L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento dev’essere considerata come effettuata a titolo oneroso allorché, in forza di un contratto concluso con il proprietario di tale appartamento, il prestatore di detti servizi, da un lato, s’impegna a effettuare tale prestazione di servizi a proprie spese e, dall’altro, ottiene il diritto di disporre di detto appartamento al fine di utilizzarlo per la propria attività economica per la durata di tale contratto, senza essere tenuto a pagare un canone di locazione, mentre il proprietario recupera l’appartamento ristrutturato alla fine di detto contratto.

      Il fatto che la prestazione di servizi di ristrutturazione e arredamento andrà a vantaggio del proprietario dell’appartamento in questione soltanto dopo la scadenza del contratto non modifica nulla al riguardo, poiché, dal momento della conclusione dello stesso, le parti di tale contratto sinallagmatico s’impegnano l’una nei confronti dell’altra a effettuare prestazioni reciproche.

      (v. punti 41, 42 e dispositivo)

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