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Document 62012CJ0275

Massime della sentenza

Court reports – general

Causa C‑275/12

Samantha Elrick

contro

Bezirksregierung Köln

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover)

«Cittadinanza dell’Unione — Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Diritto di libera circolazione e di soggiorno — Cittadino di uno Stato membro — Studi svolti in un altro Stato membro — Sussidio di studio — Presupposti — Periodo di formazione superiore o pari a due anni — Conseguimento di un diploma professionale»

Massima – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 ottobre 2013

  1. Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione ratione personae – Cittadino di uno Stato membro che è studente in un altro Stato membro – Inclusione – Effetto – Godimento dei diritti associati allo status di cittadino dell’Unione europea

    [Artt. 6, e), TFUE, 20 TFUE, 21 TFUE e 165, § 1, TFUE]

  2. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Sussidi di studio concessi agli studenti cittadini nazionali per studi svolti in un altro Stato membro – Concessione del sussidio subordinata a un corso di durata almeno biennale per studi svolti in un altro Stato membro – Possibile concessione del sussidio per un corso di durata inferiore a due anni per studi svolti nello Stato erogatore – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza

    (Artt. 20 TFUE e 21 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 18-24)

  2.  Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un sussidio di studio a una cittadina nazionale residente in tale Stato membro, al fine di studiare in un altro Stato membro, alla condizione che gli studi di cui trattasi siano sanciti al termine di un corso di almeno due anni da un diploma professionale equivalente a quelli rilasciati da una scuola professionale con sede nello Stato erogatore, mentre un sussidio sarebbe stato concesso all’interessata, vista la sua particolare situazione, qualora avesse deciso di svolgere in quest’ultimo Stato membro studi equivalenti a quelli che intendeva seguire in un altro Stato membro e di durata inferiore a due anni.

    Infatti, tale normativa costituisce una restrizione ai sensi dell’articolo 21 TFUE, tenuto conto dell’incidenza che l’esercizio di tale libertà può avere sul diritto al sussidio di studio.

    Orbene, una normativa atta a restringere una libertà fondamentale garantita dal Trattato può essere giustificata, con riferimento al diritto dell’Unione, solo se è basata su considerazioni oggettive d’interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, e se è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale.

    A tal riguardo, il requisito della durata biennale risulta privo di qualsiasi nesso con il livello della formazione prescelta e dunque privo di nesso con il presunto obiettivo di tale normativa. Invero, il fatto di imporre tale requisito relativo alla durata appare incoerente e non può essere considerato proporzionato al suddetto obiettivo.

    (v. punti 28-30, 32-34 e dispositivo)

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Causa C‑275/12

Samantha Elrick

contro

Bezirksregierung Köln

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover)

«Cittadinanza dell’Unione — Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Diritto di libera circolazione e di soggiorno — Cittadino di uno Stato membro — Studi svolti in un altro Stato membro — Sussidio di studio — Presupposti — Periodo di formazione superiore o pari a due anni — Conseguimento di un diploma professionale»

Massima – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 ottobre 2013

  1. Cittadinanza dell’Unione — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione ratione personae — Cittadino di uno Stato membro che è studente in un altro Stato membro — Inclusione — Effetto — Godimento dei diritti associati allo status di cittadino dell’Unione europea

    [Artt. 6, e), TFUE, 20 TFUE, 21 TFUE e 165, § 1, TFUE]

  2. Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Sussidi di studio concessi agli studenti cittadini nazionali per studi svolti in un altro Stato membro — Concessione del sussidio subordinata a un corso di durata almeno biennale per studi svolti in un altro Stato membro — Possibile concessione del sussidio per un corso di durata inferiore a due anni per studi svolti nello Stato erogatore — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza

    (Artt. 20 TFUE e 21 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 18-24)

  2.  Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un sussidio di studio a una cittadina nazionale residente in tale Stato membro, al fine di studiare in un altro Stato membro, alla condizione che gli studi di cui trattasi siano sanciti al termine di un corso di almeno due anni da un diploma professionale equivalente a quelli rilasciati da una scuola professionale con sede nello Stato erogatore, mentre un sussidio sarebbe stato concesso all’interessata, vista la sua particolare situazione, qualora avesse deciso di svolgere in quest’ultimo Stato membro studi equivalenti a quelli che intendeva seguire in un altro Stato membro e di durata inferiore a due anni.

    Infatti, tale normativa costituisce una restrizione ai sensi dell’articolo 21 TFUE, tenuto conto dell’incidenza che l’esercizio di tale libertà può avere sul diritto al sussidio di studio.

    Orbene, una normativa atta a restringere una libertà fondamentale garantita dal Trattato può essere giustificata, con riferimento al diritto dell’Unione, solo se è basata su considerazioni oggettive d’interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, e se è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale.

    A tal riguardo, il requisito della durata biennale risulta privo di qualsiasi nesso con il livello della formazione prescelta e dunque privo di nesso con il presunto obiettivo di tale normativa. Invero, il fatto di imporre tale requisito relativo alla durata appare incoerente e non può essere considerato proporzionato al suddetto obiettivo.

    (v. punti 28-30, 32-34 e dispositivo)

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