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Document 62012CJ0243
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C‑243/12 P
FLS Plast A/S
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Competenza del Tribunale estesa al merito — Obbligo di motivazione — Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla controllata — Responsabilità della società controllante per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata — Proporzionalità — Procedimento dinanzi al Tribunale — Durata ragionevole del giudizio»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2014
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Motivo addotto contro un punto della motivazione della sentenza impugnata – Motivo diretto a contestare la fondatezza della sentenza impugnata – Motivo originato dalla stessa sentenza impugnata – Ricevibilità
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)
Concorrenza – Norme dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Carattere relativo – Onere della prova – Violazione della presunzione d’innocenza – Insussistenza
(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56 e 58; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione di una sentenza viziata da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Società controllante e sue controllate – Necessità dell’unità economica al momento della cooperazione
(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D, punto 2)
Concorrenza – Norme dell’Unione – Infrazione commessa da una controllata – Imputazione alla società controllante – Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Portata – Società controllante e società controllata che hanno formato, all’epoca della commissione dell’infrazione, una società ai sensi dell’articolo 101 TFUE e che hanno cessato di esistere sotto tale forma il giorno dell’adozione di una decisione che ha imposto un’ammenda – Conseguenze sulla determinazione dell’importo massimo dell’ammenda
(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Osservanza garantita dalla Corte – Diritto a un processo equo – Osservanza di un termine ragionevole – Diritto sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione delle regole di concorrenza – Inosservanza del termine ragionevole – Conseguenze
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)
Responsabilità extracontrattuale – Domanda fondata su una durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Criteri di valutazione – Composizione del collegio giudicante
(Artt. 256 TFUE, 268 TFUE e 340 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 25, 44‑48)
V. il testo della decisione.
(v. punti 27, 30)
V. il testo della decisione.
(v. punti 32, 76‑78)
V. il testo della decisione.
(v. punti 49, 51, 79)
V. il testo della decisione.
(v. punto 84)
In materia di concorrenza, solo all’impresa che ha cooperato con la Commissione sulla base della comunicazione sulla clemenza si può concedere, in forza di tale comunicazione, una riduzione dell’ammenda che, senza tale cooperazione, le sarebbe stata inflitta. Tale riduzione non può essere estesa ad una società che, durante una parte del periodo di durata dell’infrazione, aveva fatto parte dell’entità economica costituita da questa prima impresa, ma che non ne faceva più parte quando quest’ultima ha cooperato con la Commissione.
Infatti, un’interpretazione in senso opposto implicherebbe generalmente che, nelle ipotesi di cessione di impresa, una società che abbia inizialmente partecipato ad un’infrazione, in quanto società controllante di una controllata direttamente implicata in essa, e che abbia successivamente ceduto tale controllata ad un’altra impresa, beneficerebbe, eventualmente, di una riduzione dell’ammenda concessa a quest’ultima impresa in ragione della sua cooperazione con la Commissione, nonostante il fatto che detta società non abbia né contribuito direttamente alla scoperta dell’infrazione in parola né esercitato un’influenza determinante, al momento della cooperazione, sulla sua ex controllata.
Conseguentemente, in considerazione dell’obiettivo conseguito dalla comunicazione sulla clemenza, che consiste nella promozione della scoperta di comportamenti in contrasto con l’articolo 101 TFUE, e al fine di garantire un’applicazione effettiva di tale disposizione, nessun elemento giustifica l’estensione di una riduzione dell’ammenda concessa in ragione della sua cooperazione con la Commissione ad un’impresa che, pur avendo controllato, in passato, la controllata implicata nell’infrazione in parola, non ha direttamente contribuito alla sua scoperta.
(v. punti 85‑87)
Nel diritto dell’Unione in materia di concorrenza, per quanto riguarda il pagamento di un’ammenda inflitta per violazione delle regole sulla concorrenza, il rapporto di solidarietà sussistente tra due società che costituiscono un’entità economica non può ridursi ad una forma di cauzione fornita dalla controllante per garantire il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata, e che un’argomentazione secondo cui detta controllante non poteva essere condannata al pagamento di un’ammenda di un importo superiore a quello dell’ammenda inflitta alla sua controllata è quindi infondata.
Il principio della personalità delle pene e delle sanzioni impone che, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, l’importo dell’ammenda che deve essere pagato in solido sia determinato in funzione della gravità dell’infrazione individualmente contestata all’impresa in questione e della sua durata.
(v. punto 107)
V. il testo della decisione.
(v. punti 131‑133)
Tenuto conto della necessità di far rispettare le regole di concorrenza del diritto dell’Unione, la Corte, per il solo motivo dell’inosservanza di una durata ragionevole del procedimento, non può consentire alla parte ricorrente di rimettere in discussione l’importo di un’ammenda inflittale quando tutti i suoi motivi rivolti contro le constatazioni effettuate dal Tribunale in merito all’importo di tale ammenda e ai comportamenti che essa sanziona sono stati respinti.
Una violazione da parte di un giudice dell’Unione, dell’obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di decidere le controversie di cui è investito entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ove tale ricorso costituisce un rimedio effettivo. Ne consegue che la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso.
(v. punti 134, 135)
Nell’ambito dell’esame di una domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, della durata ragionevole del giudizio, spetta al Tribunale, statuendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata, valutare tanto la materialità del danno invocato quanto il suo nesso causale con l’eccessiva durata del procedimento giurisdizionale controverso, procedendo all’esame degli elementi di prova forniti a tal fine.
(v. punto 136)
Causa C‑243/12 P
FLS Plast A/S
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Competenza del Tribunale estesa al merito — Obbligo di motivazione — Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla controllata — Responsabilità della società controllante per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata — Proporzionalità — Procedimento dinanzi al Tribunale — Durata ragionevole del giudizio»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2014
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Motivo addotto contro un punto della motivazione della sentenza impugnata — Motivo diretto a contestare la fondatezza della sentenza impugnata — Motivo originato dalla stessa sentenza impugnata — Ricevibilità
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)
Concorrenza — Norme dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Carattere relativo — Onere della prova — Violazione della presunzione d’innocenza — Insussistenza
(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Portata dell’obbligo di motivazione
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56 e 58; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81)
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivazione di una sentenza viziata da una violazione del diritto dell’Unione — Dispositivo fondato per altri motivi di diritto — Rigetto
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti — Società controllante e sue controllate — Necessità dell’unità economica al momento della cooperazione
(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D, punto 2)
Concorrenza — Norme dell’Unione — Infrazione commessa da una controllata — Imputazione alla società controllante — Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda — Portata — Società controllante e società controllata che hanno formato, all’epoca della commissione dell’infrazione, una società ai sensi dell’articolo 101 TFUE e che hanno cessato di esistere sotto tale forma il giorno dell’adozione di una decisione che ha imposto un’ammenda — Conseguenze sulla determinazione dell’importo massimo dell’ammenda
(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)
Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti fondamentali — Osservanza garantita dalla Corte — Diritto a un processo equo — Osservanza di un termine ragionevole — Diritto sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo — Riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
Procedimento giurisdizionale — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione delle regole di concorrenza — Inosservanza del termine ragionevole — Conseguenze
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)
Responsabilità extracontrattuale — Domanda fondata su una durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Criteri di valutazione — Composizione del collegio giudicante
(Artt. 256 TFUE, 268 TFUE e 340 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 25, 44‑48)
V. il testo della decisione.
(v. punti 27, 30)
V. il testo della decisione.
(v. punti 32, 76‑78)
V. il testo della decisione.
(v. punti 49, 51, 79)
V. il testo della decisione.
(v. punto 84)
In materia di concorrenza, solo all’impresa che ha cooperato con la Commissione sulla base della comunicazione sulla clemenza si può concedere, in forza di tale comunicazione, una riduzione dell’ammenda che, senza tale cooperazione, le sarebbe stata inflitta. Tale riduzione non può essere estesa ad una società che, durante una parte del periodo di durata dell’infrazione, aveva fatto parte dell’entità economica costituita da questa prima impresa, ma che non ne faceva più parte quando quest’ultima ha cooperato con la Commissione.
Infatti, un’interpretazione in senso opposto implicherebbe generalmente che, nelle ipotesi di cessione di impresa, una società che abbia inizialmente partecipato ad un’infrazione, in quanto società controllante di una controllata direttamente implicata in essa, e che abbia successivamente ceduto tale controllata ad un’altra impresa, beneficerebbe, eventualmente, di una riduzione dell’ammenda concessa a quest’ultima impresa in ragione della sua cooperazione con la Commissione, nonostante il fatto che detta società non abbia né contribuito direttamente alla scoperta dell’infrazione in parola né esercitato un’influenza determinante, al momento della cooperazione, sulla sua ex controllata.
Conseguentemente, in considerazione dell’obiettivo conseguito dalla comunicazione sulla clemenza, che consiste nella promozione della scoperta di comportamenti in contrasto con l’articolo 101 TFUE, e al fine di garantire un’applicazione effettiva di tale disposizione, nessun elemento giustifica l’estensione di una riduzione dell’ammenda concessa in ragione della sua cooperazione con la Commissione ad un’impresa che, pur avendo controllato, in passato, la controllata implicata nell’infrazione in parola, non ha direttamente contribuito alla sua scoperta.
(v. punti 85‑87)
Nel diritto dell’Unione in materia di concorrenza, per quanto riguarda il pagamento di un’ammenda inflitta per violazione delle regole sulla concorrenza, il rapporto di solidarietà sussistente tra due società che costituiscono un’entità economica non può ridursi ad una forma di cauzione fornita dalla controllante per garantire il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata, e che un’argomentazione secondo cui detta controllante non poteva essere condannata al pagamento di un’ammenda di un importo superiore a quello dell’ammenda inflitta alla sua controllata è quindi infondata.
Il principio della personalità delle pene e delle sanzioni impone che, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, l’importo dell’ammenda che deve essere pagato in solido sia determinato in funzione della gravità dell’infrazione individualmente contestata all’impresa in questione e della sua durata.
(v. punto 107)
V. il testo della decisione.
(v. punti 131‑133)
Tenuto conto della necessità di far rispettare le regole di concorrenza del diritto dell’Unione, la Corte, per il solo motivo dell’inosservanza di una durata ragionevole del procedimento, non può consentire alla parte ricorrente di rimettere in discussione l’importo di un’ammenda inflittale quando tutti i suoi motivi rivolti contro le constatazioni effettuate dal Tribunale in merito all’importo di tale ammenda e ai comportamenti che essa sanziona sono stati respinti.
Una violazione da parte di un giudice dell’Unione, dell’obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di decidere le controversie di cui è investito entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ove tale ricorso costituisce un rimedio effettivo. Ne consegue che la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso.
(v. punti 134, 135)
Nell’ambito dell’esame di una domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, della durata ragionevole del giudizio, spetta al Tribunale, statuendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata, valutare tanto la materialità del danno invocato quanto il suo nesso causale con l’eccessiva durata del procedimento giurisdizionale controverso, procedendo all’esame degli elementi di prova forniti a tal fine.
(v. punto 136)