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Document 62012CJ0225

Massime della sentenza

Court reports – general

Causa C‑225/12

C. Demir

contro

Staatssecretaris van Justitie

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE‑Turchia — Articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Clausole di “standstill” — Nozione di “situazione regolare quanto al soggiorno”»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013

  1. Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE‑Turchia – Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Regola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 – Portata – Divieto per gli Stati membri di introdurre nuove restrizioni in materia di prima ammissione nel loro territorio dei cittadini turchi – Restrizioni volte a definire i criteri di regolarità dei cittadini turchi – Inclusione – Limiti – Motivi imperativi di interesse generale – Opposizione all’ingresso e al soggiorno illegali

    (Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE‑Turchia, artt. 13 e 14)

  2. Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE‑Turchia – Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Regola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 – Presupposti d’applicazione – Cittadini turchi che si trovano in «situazione regolare» nello Stato membro ospitante – Nozione

    (Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE‑Turchia, art. 13

  1.  L’articolo 13 della decisione n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che, qualora una misura di uno Stato membro ospitante intenda definire i criteri di regolarità della situazione dei cittadini turchi, adottando o modificando le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia d’ingresso, di soggiorno e, eventualmente, di impiego, di tali cittadini nel suo territorio, e qualora tali condizioni costituiscano una nuova restrizione all’esercizio della libertà di circolazione dei lavoratori turchi, ai sensi della clausola di «standstill» di cui al predetto articolo, il solo fatto che la misura abbia lo scopo di contrastare l’ingresso e il soggiorno illegali, precedenti alla presentazione di una domanda di permesso di soggiorno, non consente di escludere l’applicazione di tale clausola.

    Infatti, sebbene le misure che possono essere adottate nei confronti dei cittadini turchi, che si trovino in situazione irregolare, possano vertere sugli effetti di siffatta irregolarità senza rientrare nell’ambito di applicazione della clausola di «standstill» di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80, esse non devono essere intese a definire l’irregolarità stessa. Una siffatta restrizione, che avrebbe come oggetto o effetto quello di assoggettare l’esercizio, da parte di un cittadino turco, della libertà di circolazione dei lavoratori sul territorio nazionale a condizioni più restrittive di quelle applicabili al momento dell’entrata in vigore della decisione n. 1/80, è vietata a meno che essa rientri nelle limitazioni di cui all’articolo 14 di tale decisione o sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. A tal riguardo, sebbene l’obiettivo di contrastare l’ingresso e il soggiorno illegali costituisca un motivo imperativo d’interesse generale, la misura in questione deve altresì essere idonea a garantire il raggiungimento di tale obiettivo e non andare al di là di quanto necessario per ottenerlo.

    (v. punti 36, 38, 40‑42, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 13 della decisione n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che il fatto di disporre di un permesso di soggiorno provvisorio che è valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno non costituisce una «situazione regolare quanto al soggiorno».

    Infatti, la nozione di «situazione regolare», ai sensi di detto articolo, si riferisce ad una situazione stabile e non precaria nel territorio dello Stato membro la quale presuppone che il diritto di soggiorno dell’interessato non sia contestato.

    (v. punti 48, 49, dispositivo 2)

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Causa C‑225/12

C. Demir

contro

Staatssecretaris van Justitie

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE‑Turchia — Articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Clausole di “standstill” — Nozione di “situazione regolare quanto al soggiorno”»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013

  1. Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE‑Turchia — Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Regola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Portata — Divieto per gli Stati membri di introdurre nuove restrizioni in materia di prima ammissione nel loro territorio dei cittadini turchi — Restrizioni volte a definire i criteri di regolarità dei cittadini turchi — Inclusione — Limiti — Motivi imperativi di interesse generale — Opposizione all’ingresso e al soggiorno illegali

    (Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE‑Turchia, artt. 13 e 14)

  2. Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE‑Turchia — Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Regola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Presupposti d’applicazione — Cittadini turchi che si trovano in «situazione regolare» nello Stato membro ospitante — Nozione

    (Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE‑Turchia, art. 13

  1.  L’articolo 13 della decisione n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che, qualora una misura di uno Stato membro ospitante intenda definire i criteri di regolarità della situazione dei cittadini turchi, adottando o modificando le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia d’ingresso, di soggiorno e, eventualmente, di impiego, di tali cittadini nel suo territorio, e qualora tali condizioni costituiscano una nuova restrizione all’esercizio della libertà di circolazione dei lavoratori turchi, ai sensi della clausola di «standstill» di cui al predetto articolo, il solo fatto che la misura abbia lo scopo di contrastare l’ingresso e il soggiorno illegali, precedenti alla presentazione di una domanda di permesso di soggiorno, non consente di escludere l’applicazione di tale clausola.

    Infatti, sebbene le misure che possono essere adottate nei confronti dei cittadini turchi, che si trovino in situazione irregolare, possano vertere sugli effetti di siffatta irregolarità senza rientrare nell’ambito di applicazione della clausola di «standstill» di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80, esse non devono essere intese a definire l’irregolarità stessa. Una siffatta restrizione, che avrebbe come oggetto o effetto quello di assoggettare l’esercizio, da parte di un cittadino turco, della libertà di circolazione dei lavoratori sul territorio nazionale a condizioni più restrittive di quelle applicabili al momento dell’entrata in vigore della decisione n. 1/80, è vietata a meno che essa rientri nelle limitazioni di cui all’articolo 14 di tale decisione o sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. A tal riguardo, sebbene l’obiettivo di contrastare l’ingresso e il soggiorno illegali costituisca un motivo imperativo d’interesse generale, la misura in questione deve altresì essere idonea a garantire il raggiungimento di tale obiettivo e non andare al di là di quanto necessario per ottenerlo.

    (v. punti 36, 38, 40‑42, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 13 della decisione n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che il fatto di disporre di un permesso di soggiorno provvisorio che è valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno non costituisce una «situazione regolare quanto al soggiorno».

    Infatti, la nozione di «situazione regolare», ai sensi di detto articolo, si riferisce ad una situazione stabile e non precaria nel territorio dello Stato membro la quale presuppone che il diritto di soggiorno dell’interessato non sia contestato.

    (v. punti 48, 49, dispositivo 2)

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