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Document 62012CJ0191

    Massime della sentenza

    Causa C-191/12

    Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft.

    contro

    Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria)

    «Mancato rimborso dell’integralità dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente versata — Legislazione nazionale che esclude il rimborso dell’IVA in ragione della sua ripercussione su un terzo — Compensazione in forma di aiuto a copertura di una frazione dell’IVA non detraibile — Arricchimento senza causa»

    Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 maggio 2013

    1. Diritto dell’Unione europea – Effetto diretto – Tributi nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione – Restituzione – Diniego – Presupposto – Arricchimento senza causa – Nozione – Ripercussione diretta su altri soggetti degli importi indebitamente versati dal soggetto passivo

    2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Normativa nazionale che consente di detrarre il tributo relativo all’acquisto di beni sovvenzionati da fondi dell’Unione solo fino a concorrenza della parte non sovvenzionata di tale acquisto – Ammissibilità – Presupposto – Neutralizzazione dell’onere economico relativo al rifiuto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto

      (Regolamento della Commissione n. 2004/448, allegato, punto 7; direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 2)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 25)

    2.  Il principio del rimborso delle imposte riscosse in uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta a che tale Stato rifiuti il rimborso di una parte dell’imposta sul valore aggiunto, la cui detrazione sia stata esclusa in forza di un provvedimento nazionale contrario al diritto dell’Unione, per il fatto che detta parte dell’imposta è stata sovvenzionata da un aiuto concesso al soggetto passivo e finanziato sia dall’Unione europea sia da detto Stato, purché l’onere economico relativo al rifiuto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sia stato integralmente neutralizzato, circostanza che il giudice nazionale dovrà accertare.

      A tal proposito, il giudice nazionale deve esaminare, in particolare, la questione se l’importo dell’aiuto concesso al soggetto passivo del procedimento principale sarebbe stato inferiore nell’ipotesi in cui quest’ultimo avesse potuto esercitare il suo diritto alla detrazione. In tal senso, per neutralizzare l’onere economico relativo al divieto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, l’importo del rimborso che il soggetto passivo può esigere deve corrispondere alla differenza tra, da un lato, l’importo dell’imposta sul valore aggiunto che esso non ha potuto detrarre a motivo della legislazione nazionale di cui trattasi e, dall’altro, l’importo dell’aiuto concesso al soggetto passivo che eccede quello che gli sarebbe stato concesso se quest’ultimo avesse potuto esercitare il suo diritto alla detrazione.

      (v. punti 32, 33, 35 e dispositivo)

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    Causa C-191/12

    Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft.

    contro

    Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria)

    «Mancato rimborso dell’integralità dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente versata — Legislazione nazionale che esclude il rimborso dell’IVA in ragione della sua ripercussione su un terzo — Compensazione in forma di aiuto a copertura di una frazione dell’IVA non detraibile — Arricchimento senza causa»

    Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 maggio 2013

    1. Diritto dell’Unione europea — Effetto diretto — Tributi nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione — Restituzione — Diniego — Presupposto — Arricchimento senza causa — Nozione — Ripercussione diretta su altri soggetti degli importi indebitamente versati dal soggetto passivo

    2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Normativa nazionale che consente di detrarre il tributo relativo all’acquisto di beni sovvenzionati da fondi dell’Unione solo fino a concorrenza della parte non sovvenzionata di tale acquisto — Ammissibilità — Presupposto — Neutralizzazione dell’onere economico relativo al rifiuto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto

      (Regolamento della Commissione n. 2004/448, allegato, punto 7; direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 2)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 25)

    2.  Il principio del rimborso delle imposte riscosse in uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta a che tale Stato rifiuti il rimborso di una parte dell’imposta sul valore aggiunto, la cui detrazione sia stata esclusa in forza di un provvedimento nazionale contrario al diritto dell’Unione, per il fatto che detta parte dell’imposta è stata sovvenzionata da un aiuto concesso al soggetto passivo e finanziato sia dall’Unione europea sia da detto Stato, purché l’onere economico relativo al rifiuto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sia stato integralmente neutralizzato, circostanza che il giudice nazionale dovrà accertare.

      A tal proposito, il giudice nazionale deve esaminare, in particolare, la questione se l’importo dell’aiuto concesso al soggetto passivo del procedimento principale sarebbe stato inferiore nell’ipotesi in cui quest’ultimo avesse potuto esercitare il suo diritto alla detrazione. In tal senso, per neutralizzare l’onere economico relativo al divieto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, l’importo del rimborso che il soggetto passivo può esigere deve corrispondere alla differenza tra, da un lato, l’importo dell’imposta sul valore aggiunto che esso non ha potuto detrarre a motivo della legislazione nazionale di cui trattasi e, dall’altro, l’importo dell’aiuto concesso al soggetto passivo che eccede quello che gli sarebbe stato concesso se quest’ultimo avesse potuto esercitare il suo diritto alla detrazione.

      (v. punti 32, 33, 35 e dispositivo)

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