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Document 62012CJ0184

Massime della sentenza

Court reports – general

Causa C‑184/12

United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV

contro

Navigation Maritime Bulgare

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie)

«Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Articoli 3 e 7, paragrafo 2 — Libertà di scelta delle parti — Limiti — Norme di applicazione necessaria — Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Contratti di vendita o acquisto di merci — Risoluzione di un contratto di agenzia ad opera del preponente — Normativa nazionale di trasposizione che prevede una protezione ulteriore rispetto ai requisiti minimi della direttiva e prevede altresì una protezione degli agenti commerciali nell’ambito di contratti di fornitura di servizi»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza del giudice nazionale – Valutazione della necessità e della pertinenza delle questioni sollevate

    (Art. 267 TFUE)

  2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Interpretazione richiesta a causa dell’applicabilità di una disposizione di diritto dell’Unione risultante da un rinvio operato dal diritto nazionale – Competenza a fornire detta interpretazione

    (Art. 267 TFUE)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Libertà di scelta – Limiti – Disposizioni imperative – Nozione – Interpretazione restrittiva – Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, artt. 3, § 1, e 7, § 2)

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Libertà di scelta – Limiti – Disposizioni imperative – Disapplicazione della legge di uno Stato membro scelta dalle parti contraenti e che traspone la direttiva 86/653 – Applicazione della normativa nazionale di trasposizione dello Stato del foro che prevede una protezione ulteriore rispetto ai requisiti della suddetta direttiva – Ammissibilità – Presupposti

    (Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, artt. 3 e 7, § 2; direttiva del Consiglio 86/653)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 28)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 30, 31)

  3.  Per conferire piena efficacia al principio di autonomia della volontà delle parti del contratto, pietra angolare della Convenzione di Roma, del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ripresa nel regolamento n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, deve essere garantito il rispetto della scelta liberamente effettuata da tali parti riguardo alla legge applicabile al loro rapporto contrattuale, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione di Roma, di modo che l’eccezione relativa all’esistenza di una norma di applicazione necessaria, ai sensi della normativa dello Stato membro interessato, quale prevista all’articolo 7, paragrafo 2, di tale Convenzione, deve essere interpretata restrittivamente.

    A tal proposito, le disposizioni nazionali qualificate da uno Stato membro come norme imperative di applicazione necessaria e di sicurezza sono le disposizioni la cui osservanza è stata reputata cruciale per la salvaguardia dell’organizzazione politica, sociale o economica dello Stato membro interessato, al punto da imporne il rispetto a chiunque si trovi nel territorio nazionale di tale Stato membro o a qualunque rapporto giuridico localizzato in tale territorio. È dunque compito del giudice nazionale, nell’ambito della sua valutazione del carattere di «norma di applicazione necessaria» della legge nazionale che intende sostituire a quella espressamente scelta dalle parti del contratto, tener conto non soltanto dei termini precisi di tale legge, ma anche dell’impianto sistematico e dell’insieme delle circostanze in cui è stata adottata la legge in parola per poter trarre la conclusione che essa riveste carattere imperativo, dal momento che risulta che il legislatore nazionale ha adottato quest’ultima al fine di tutelare un interesse ritenuto essenziale dallo Stato membro interessato.

    (v. punti 47, 49, 50)

  4.  Gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione di Roma, del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali devono essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro dell’Unione che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell’ordinamento giuridico di quest’ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell’ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’ordinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative.

    (v. punto 52 e dispositivo)

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Causa C‑184/12

United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV

contro

Navigation Maritime Bulgare

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie)

«Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Articoli 3 e 7, paragrafo 2 — Libertà di scelta delle parti — Limiti — Norme di applicazione necessaria — Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Contratti di vendita o acquisto di merci — Risoluzione di un contratto di agenzia ad opera del preponente — Normativa nazionale di trasposizione che prevede una protezione ulteriore rispetto ai requisiti minimi della direttiva e prevede altresì una protezione degli agenti commerciali nell’ambito di contratti di fornitura di servizi»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013

  1. Questioni pregiudiziali — Competenza del giudice nazionale — Valutazione della necessità e della pertinenza delle questioni sollevate

    (Art. 267 TFUE)

  2. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Interpretazione richiesta a causa dell’applicabilità di una disposizione di diritto dell’Unione risultante da un rinvio operato dal diritto nazionale — Competenza a fornire detta interpretazione

    (Art. 267 TFUE)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Libertà di scelta — Limiti — Disposizioni imperative — Nozione — Interpretazione restrittiva — Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, artt. 3, § 1, e 7, § 2)

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Libertà di scelta — Limiti — Disposizioni imperative — Disapplicazione della legge di uno Stato membro scelta dalle parti contraenti e che traspone la direttiva 86/653 — Applicazione della normativa nazionale di trasposizione dello Stato del foro che prevede una protezione ulteriore rispetto ai requisiti della suddetta direttiva — Ammissibilità — Presupposti

    (Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, artt. 3 e 7, § 2; direttiva del Consiglio 86/653)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 28)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 30, 31)

  3.  Per conferire piena efficacia al principio di autonomia della volontà delle parti del contratto, pietra angolare della Convenzione di Roma, del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ripresa nel regolamento n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, deve essere garantito il rispetto della scelta liberamente effettuata da tali parti riguardo alla legge applicabile al loro rapporto contrattuale, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione di Roma, di modo che l’eccezione relativa all’esistenza di una norma di applicazione necessaria, ai sensi della normativa dello Stato membro interessato, quale prevista all’articolo 7, paragrafo 2, di tale Convenzione, deve essere interpretata restrittivamente.

    A tal proposito, le disposizioni nazionali qualificate da uno Stato membro come norme imperative di applicazione necessaria e di sicurezza sono le disposizioni la cui osservanza è stata reputata cruciale per la salvaguardia dell’organizzazione politica, sociale o economica dello Stato membro interessato, al punto da imporne il rispetto a chiunque si trovi nel territorio nazionale di tale Stato membro o a qualunque rapporto giuridico localizzato in tale territorio. È dunque compito del giudice nazionale, nell’ambito della sua valutazione del carattere di «norma di applicazione necessaria» della legge nazionale che intende sostituire a quella espressamente scelta dalle parti del contratto, tener conto non soltanto dei termini precisi di tale legge, ma anche dell’impianto sistematico e dell’insieme delle circostanze in cui è stata adottata la legge in parola per poter trarre la conclusione che essa riveste carattere imperativo, dal momento che risulta che il legislatore nazionale ha adottato quest’ultima al fine di tutelare un interesse ritenuto essenziale dallo Stato membro interessato.

    (v. punti 47, 49, 50)

  4.  Gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione di Roma, del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali devono essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro dell’Unione che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell’ordinamento giuridico di quest’ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell’ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’ordinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative.

    (v. punto 52 e dispositivo)

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