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Document 62012CJ0141

    Y.S.

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Ambito di applicazione – Nozione di dati personali – Documento preparatorio rispetto alla decisione di rilascio di un titolo di soggiorno e contenente dati relativi al richiedente e un’analisi giuridica – Inclusione dei dati – Esclusione dell’analisi giuridica

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, artt. 2, a) e 12, b)]

    2. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Interpretazione alla luce dei diritti fondamentali

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46)

    3. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Diritto di accesso della persona interessata ai dati personali – Obbligo di comunicazione di un’esposizione di tali dati in forma intelligibile – Portata

    [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 8, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, artt. 2, b) e 12, a)]

    4. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni di carattere generale o ipotetico

    (Art. 258 TFUE)

    5. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una buona amministrazione – Diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda – Diritto inopponibile agli Stati membri

    [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, b)]

    Massima

    1. L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretato nel senso che i dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento amministrativo in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a sostegno della bozza di decisione che egli è incaricato di redigere nell’ambito del procedimento precedente all’adozione di una decisione relativa alla domanda di un simile titolo e, eventualmente, i dati che figurano nell’analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono dati personali ai sensi di tale disposizione, mentre detta analisi non può invece ricevere, di per sé, la stessa qualificazione.

    Infatti, una simile analisi giuridica costituisce non già un’informazione riguardante il richiedente il titolo di soggiorno, ma tutt’al più, sempre che non si limiti a un’interpretazione meramente astratta del diritto, un’informazione riguardante la valutazione e l’applicazione, da parte dell’autorità competente, di tale diritto alla situazione del richiedente, situazione definita, in particolare, attraverso i dati personali relativi a quest’ultimo di cui dispone detta autorità.

    Inoltre, contrariamente ai dati relativi al richiedente il titolo di soggiorno che figurano in un documento siffatto e che possono costituire la base fattuale dell’analisi giuridica in esso contenuta, una simile analisi non può, di per sé, formare oggetto di una verifica della sua esattezza da parte di detto richiedente né di una rettifica ai sensi dell’articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46.

    Ciò considerato, il fatto di estendere il diritto di accesso del richiedente il titolo di soggiorno a detta analisi giuridica asseconderebbe, in realtà, non già l’obiettivo di tale direttiva consistente nel garantire la tutela del diritto alla vita privata del richiedente con riferimento al trattamento dei dati che lo riguardano, bensì quello di garantirgli un diritto di accesso ai documenti amministrativi, diritto che non forma tuttavia oggetto della direttiva 95/46.

    (v. punti 38, 40, 45, 46, 48, dispositivo 1)

    2. V. il testo della decisione.

    (v. punto 54)

    3. L’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l’articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che il richiedente un titolo di soggiorno dispone di un diritto di accesso a tutti i dati personali che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorità amministrative nazionali ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva. Perché questo diritto sia soddisfatto, è sufficiente che al richiedente sia consegnata un’esposizione completa di tali dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in modo conforme alla suddetta direttiva, così da consentirgli di esercitare, se del caso, i diritti conferitigli dalla direttiva medesima.

    Pertanto, nella misura in cui l’obiettivo perseguito da tale diritto di accesso possa essere pienamente soddisfatto con un’altra forma di comunicazione, la persona interessata non può trarre né dall’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46 né dall’articolo 8, paragrafo 2, della Carta il diritto di ottenere copia del documento o del file originale in cui compaiono tali dati. Al fine di non dare alla persona interessata accesso ad informazioni diverse dai dati personali che la riguardano, quest’ultima può ottenere una copia del documento o del file originale nella quale tali informazioni diverse siano state rese illeggibili.

    (v. punti 58, 60, dispositivo 2)

    4. V. il testo della decisione.

    (v. punto 63)

    5. L’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che il richiedente un titolo di soggiorno non può invocare il diritto di accesso al fascicolo previsto da tale disposizione nei confronti delle autorità nazionali.

    Infatti, dal tenore letterale dell’articolo 41 della Carta emerge chiaramente che esso si rivolge unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, e non agli Stati membri.

    (v. punti 67, 69, dispositivo 3)

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    Cause riunite C‑141/12 e C‑372/12

    YS

    contro

    Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

    e

    Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

    contro

    M

    e

    S

    (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Middelburget e dal Raad van State)

    «Rinvio pregiudiziale — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articoli 2, 12 e 13 — Nozione di “dati personali” — Portata del diritto di accesso della persona interessata — Dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno e analisi giuridica contenuti in un documento amministrativo preparatorio rispetto alla decisione — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 8 e 41»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014

    1. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Ambito di applicazione – Nozione di dati personali – Documento preparatorio rispetto alla decisione di rilascio di un titolo di soggiorno e contenente dati relativi al richiedente e un’analisi giuridica – Inclusione dei dati – Esclusione dell’analisi giuridica

      [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, artt. 2, a) e 12, b)]

    2. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Interpretazione alla luce dei diritti fondamentali

      (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46)

    3. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Diritto di accesso della persona interessata ai dati personali – Obbligo di comunicazione di un’esposizione di tali dati in forma intelligibile – Portata

      [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 8, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, artt. 2, b) e 12, a)]

    4. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni di carattere generale o ipotetico

      (Art. 258 TFUE)

    5. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una buona amministrazione – Diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda – Diritto inopponibile agli Stati membri

      [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, b)]

    1.  L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretato nel senso che i dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento amministrativo in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a sostegno della bozza di decisione che egli è incaricato di redigere nell’ambito del procedimento precedente all’adozione di una decisione relativa alla domanda di un simile titolo e, eventualmente, i dati che figurano nell’analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono dati personali ai sensi di tale disposizione, mentre detta analisi non può invece ricevere, di per sé, la stessa qualificazione.

      Infatti, una simile analisi giuridica costituisce non già un’informazione riguardante il richiedente il titolo di soggiorno, ma tutt’al più, sempre che non si limiti a un’interpretazione meramente astratta del diritto, un’informazione riguardante la valutazione e l’applicazione, da parte dell’autorità competente, di tale diritto alla situazione del richiedente, situazione definita, in particolare, attraverso i dati personali relativi a quest’ultimo di cui dispone detta autorità.

      Inoltre, contrariamente ai dati relativi al richiedente il titolo di soggiorno che figurano in un documento siffatto e che possono costituire la base fattuale dell’analisi giuridica in esso contenuta, una simile analisi non può, di per sé, formare oggetto di una verifica della sua esattezza da parte di detto richiedente né di una rettifica ai sensi dell’articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46.

      Ciò considerato, il fatto di estendere il diritto di accesso del richiedente il titolo di soggiorno a detta analisi giuridica asseconderebbe, in realtà, non già l’obiettivo di tale direttiva consistente nel garantire la tutela del diritto alla vita privata del richiedente con riferimento al trattamento dei dati che lo riguardano, bensì quello di garantirgli un diritto di accesso ai documenti amministrativi, diritto che non forma tuttavia oggetto della direttiva 95/46.

      (v. punti 38, 40, 45, 46, 48, dispositivo 1)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 54)

    3.  L’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l’articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che il richiedente un titolo di soggiorno dispone di un diritto di accesso a tutti i dati personali che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorità amministrative nazionali ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva. Perché questo diritto sia soddisfatto, è sufficiente che al richiedente sia consegnata un’esposizione completa di tali dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in modo conforme alla suddetta direttiva, così da consentirgli di esercitare, se del caso, i diritti conferitigli dalla direttiva medesima.

      Pertanto, nella misura in cui l’obiettivo perseguito da tale diritto di accesso possa essere pienamente soddisfatto con un’altra forma di comunicazione, la persona interessata non può trarre né dall’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46 né dall’articolo 8, paragrafo 2, della Carta il diritto di ottenere copia del documento o del file originale in cui compaiono tali dati. Al fine di non dare alla persona interessata accesso ad informazioni diverse dai dati personali che la riguardano, quest’ultima può ottenere una copia del documento o del file originale nella quale tali informazioni diverse siano state rese illeggibili.

      (v. punti 58, 60, dispositivo 2)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 63)

    5.  L’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che il richiedente un titolo di soggiorno non può invocare il diritto di accesso al fascicolo previsto da tale disposizione nei confronti delle autorità nazionali.

      Infatti, dal tenore letterale dell’articolo 41 della Carta emerge chiaramente che esso si rivolge unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, e non agli Stati membri.

      (v. punti 67, 69, dispositivo 3)

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