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Document 62012CJ0139

    Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

    Causa C‑139/12

    Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

    contro

    Generalidad de Cataluña

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Supremo)

    «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Operazioni relative alla vendita di titoli e che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili — Assoggettamento ad un’imposta indiretta diversa dall’IVA — Articoli 49 TFUE e 63 TFUE — Situazione puramente interna»

    Massime – Sentenza della Corte (decima sezione) del 20 marzo 2014

    1. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari – Nozione di “imposte sulla cifra d’affari” – Portata – Imposta sulle cessioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentali – Ammissibilità

      (Direttive del Consiglio 77/388 e 91/680)

    2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale

      (Art. 267 TFUE)

    3. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro – Inclusione alla luce dell’applicabilità di una disposizione dell’Unione risultante da un rinvio operato dal diritto nazionale ovvero a causa del divieto di discriminazione sancito da tale diritto nazionale

      (Art. 267 TFUE)

    1.  La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale che assoggetta l’acquisizione della maggioranza del capitale di una società il cui attivo è essenzialmente costituito da beni immobili ad un’imposta indiretta diversa dall’imposta sul valore aggiunto.

      Infatti, la Corte si è già pronunciata sulla sua compatibilità di tale normativa con l’articolo 33, paragrafo 1, della sesta direttiva nell’ambito della causa che ha dato luogo all’ordinanza del 27 novembre 2008, Renta (C‑151/08). La Corte ha considerato in proposito in detta ordinanza che un’imposta che abbia caratteristiche come quelle dell’imposta sui trasferimenti patrimoniali si differenzia dall’imposta sul valore aggiunto in un modo tale da non poter essere qualificata come imposta avente il carattere di un’imposta sulla cifra d’affari ai sensi del citato articolo 33, paragrafo 1, della sesta direttiva.

      Peraltro, poiché il diritto dell’Unione ammette l’esistenza di regimi fiscali concorrenti, siffatta imposta può essere riscossa anche qualora la sua riscossione conduca a un cumulo con l’imposta sul valore aggiunto per una sola ed unica operazione.

      (v. punti 28, 29, 31 e dispositivo)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 33‑36)

    3.  Sebbene, tenuto conto della ripartizione delle competenze nell’ambito del procedimento pregiudiziale, sia compito del solo giudice nazionale definire l’oggetto delle questioni che esso intende sottoporre alla Corte, spetta a quest’ultima esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Secondo una costante giurisprudenza, la Corte di giustizia nega la propria competenza anche quando è manifesto che la disposizione di diritto dell’Unione sottoposta alla sua interpretazione non può essere applicata nel procedimento principale. A tale proposito la Corte non è competente per rispondere a una questione proposta in via pregiudiziale quando è manifesto che la disposizione del diritto dell’Unione sottoposta all’interpretazione della Corte non può essere applicata.

      Per quanto riguarda le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, esse non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.

      Tuttavia, in talune condizioni ben precise, il carattere puramente interno della situazione in parola non osta a che la Corte risponda a una questione sottoposta ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Ciò può avvenire, in particolare, nell’ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio di riconoscere a un cittadino dello Stato membro di cui fa parte tale giudice gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell’Unione o se la domanda di pronuncia pregiudiziale verte su disposizioni del diritto dell’Unione alle quali il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna a tale Stato.

      (v. punti 40‑44)

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    Causa C‑139/12

    Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

    contro

    Generalidad de Cataluña

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Supremo)

    «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Operazioni relative alla vendita di titoli e che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili — Assoggettamento ad un’imposta indiretta diversa dall’IVA — Articoli 49 TFUE e 63 TFUE — Situazione puramente interna»

    Massime – Sentenza della Corte (decima sezione) del 20 marzo 2014

    1. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari — Nozione di “imposte sulla cifra d’affari” — Portata — Imposta sulle cessioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentali — Ammissibilità

      (Direttive del Consiglio 77/388 e 91/680)

    2. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale

      (Art. 267 TFUE)

    3. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro — Inclusione alla luce dell’applicabilità di una disposizione dell’Unione risultante da un rinvio operato dal diritto nazionale ovvero a causa del divieto di discriminazione sancito da tale diritto nazionale

      (Art. 267 TFUE)

    1.  La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale che assoggetta l’acquisizione della maggioranza del capitale di una società il cui attivo è essenzialmente costituito da beni immobili ad un’imposta indiretta diversa dall’imposta sul valore aggiunto.

      Infatti, la Corte si è già pronunciata sulla sua compatibilità di tale normativa con l’articolo 33, paragrafo 1, della sesta direttiva nell’ambito della causa che ha dato luogo all’ordinanza del 27 novembre 2008, Renta (C‑151/08). La Corte ha considerato in proposito in detta ordinanza che un’imposta che abbia caratteristiche come quelle dell’imposta sui trasferimenti patrimoniali si differenzia dall’imposta sul valore aggiunto in un modo tale da non poter essere qualificata come imposta avente il carattere di un’imposta sulla cifra d’affari ai sensi del citato articolo 33, paragrafo 1, della sesta direttiva.

      Peraltro, poiché il diritto dell’Unione ammette l’esistenza di regimi fiscali concorrenti, siffatta imposta può essere riscossa anche qualora la sua riscossione conduca a un cumulo con l’imposta sul valore aggiunto per una sola ed unica operazione.

      (v. punti 28, 29, 31 e dispositivo)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 33‑36)

    3.  Sebbene, tenuto conto della ripartizione delle competenze nell’ambito del procedimento pregiudiziale, sia compito del solo giudice nazionale definire l’oggetto delle questioni che esso intende sottoporre alla Corte, spetta a quest’ultima esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Secondo una costante giurisprudenza, la Corte di giustizia nega la propria competenza anche quando è manifesto che la disposizione di diritto dell’Unione sottoposta alla sua interpretazione non può essere applicata nel procedimento principale. A tale proposito la Corte non è competente per rispondere a una questione proposta in via pregiudiziale quando è manifesto che la disposizione del diritto dell’Unione sottoposta all’interpretazione della Corte non può essere applicata.

      Per quanto riguarda le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, esse non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.

      Tuttavia, in talune condizioni ben precise, il carattere puramente interno della situazione in parola non osta a che la Corte risponda a una questione sottoposta ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Ciò può avvenire, in particolare, nell’ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio di riconoscere a un cittadino dello Stato membro di cui fa parte tale giudice gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell’Unione o se la domanda di pronuncia pregiudiziale verte su disposizioni del diritto dell’Unione alle quali il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna a tale Stato.

      (v. punti 40‑44)

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