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Document 62012CJ0127

    Commissione / Spagna

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014 –

    Commissione / Spagna

    (causa C‑127/12) 1  ( 1 )

    «Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Articoli 21 TFUE e 63 TFUE — Accordo SEE — Articoli 28 e 40 — Imposte sulle successioni e sulle donazioni — Ripartizione delle competenze fiscali — Discriminazione tra residenti e non residenti — Discriminazione a seconda del luogo in cui è situato il bene immobile — Onere della prova»

    1. 

    Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Successivo ampliamento — Inammissibilità — Precisazione degli addebiti — Ammissibilità — Inserimento di esempi nel parere motivato — Ammissibilità — Presupposti (Art. 258 TFUE) (v. punti 23, 24, 26)

    2. 

    Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente (Art. 258 TFUE) (v. punto 28)

    3. 

    Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. — Liberalizzazione dei movimenti di capitali — Direttiva 88/361 — Ambito di applicazione — Imposta di successione — Inclusione (Art. 63, § 1, TFUE; direttiva del Consiglio 88/361, allegato I) (v. punti 52, 53)

    4. 

    Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sulle successioni e donazioni — Normativa nazionale che autorizza le comunità autonome ad istituire agevolazioni tributarie applicabili unicamente in caso di collegamento esclusivo con il territorio di tali comunità — Discriminazione tra residenti e non residenti — Discriminazione a seconda del luogo in cui è situato l’immobile — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza (Artt. 63 TFUE e 65 TFUE) (v. punti 57, 58, 66, 67, 69‑73, 78, 79, 84 e dispositivo)

    5. 

    Accordi internazionali — Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo — Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Normativa nazionale che autorizza le comunità autonome ad istituire agevolazioni tributarie applicabili unicamente in caso di collegamento esclusivo con il territorio di tali comunità — Discriminazione tra residenti e non residenti — Discriminazione a seconda del luogo in cui è situato l’immobile — Inammissibilità — Giustificazione — Lotta contro l’elusione fiscale — Insussistenza (Accordo SEE, art. 40) (v. punti 80‑84 e dispositivo)

    Dispositivo

    1) 

    Il Regno di Spagna, consentendo di introdurre differenze nel trattamento fiscale delle donazioni e delle successioni tra gli aventi causa e i donatari residenti in Spagna e quelli che non vi risiedono, tra i de cuius che risiedevano in Spagna e quelli che non vi risiedevano e tra le donazioni e le simili alienazioni di beni immobili situati nel territorio spagnolo e di quelli situati all’estero, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 63 TFUE e 40 dell’Accordo sullo spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.

    2) 

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3) 

    Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


    ( 1 ) GU C 126 del 28.4.2012.

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