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Document 62012CJ0127
Commissione / Spagna
Commissione / Spagna
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014 –
Commissione / Spagna
(causa C‑127/12) 1 ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Articoli 21 TFUE e 63 TFUE — Accordo SEE — Articoli 28 e 40 — Imposte sulle successioni e sulle donazioni — Ripartizione delle competenze fiscali — Discriminazione tra residenti e non residenti — Discriminazione a seconda del luogo in cui è situato il bene immobile — Onere della prova»
1. |
Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Successivo ampliamento — Inammissibilità — Precisazione degli addebiti — Ammissibilità — Inserimento di esempi nel parere motivato — Ammissibilità — Presupposti (Art. 258 TFUE) (v. punti 23, 24, 26) |
2. |
Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente (Art. 258 TFUE) (v. punto 28) |
3. |
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. — Liberalizzazione dei movimenti di capitali — Direttiva 88/361 — Ambito di applicazione — Imposta di successione — Inclusione (Art. 63, § 1, TFUE; direttiva del Consiglio 88/361, allegato I) (v. punti 52, 53) |
4. |
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sulle successioni e donazioni — Normativa nazionale che autorizza le comunità autonome ad istituire agevolazioni tributarie applicabili unicamente in caso di collegamento esclusivo con il territorio di tali comunità — Discriminazione tra residenti e non residenti — Discriminazione a seconda del luogo in cui è situato l’immobile — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza (Artt. 63 TFUE e 65 TFUE) (v. punti 57, 58, 66, 67, 69‑73, 78, 79, 84 e dispositivo) |
5. |
Accordi internazionali — Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo — Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Normativa nazionale che autorizza le comunità autonome ad istituire agevolazioni tributarie applicabili unicamente in caso di collegamento esclusivo con il territorio di tali comunità — Discriminazione tra residenti e non residenti — Discriminazione a seconda del luogo in cui è situato l’immobile — Inammissibilità — Giustificazione — Lotta contro l’elusione fiscale — Insussistenza (Accordo SEE, art. 40) (v. punti 80‑84 e dispositivo) |
Dispositivo
1) |
Il Regno di Spagna, consentendo di introdurre differenze nel trattamento fiscale delle donazioni e delle successioni tra gli aventi causa e i donatari residenti in Spagna e quelli che non vi risiedono, tra i de cuius che risiedevano in Spagna e quelli che non vi risiedevano e tra le donazioni e le simili alienazioni di beni immobili situati nel territorio spagnolo e di quelli situati all’estero, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 63 TFUE e 40 dell’Accordo sullo spazio economico europeo, del 2 maggio 1992. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
( 1 ) GU C 126 del 28.4.2012.