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Document 62012CJ0116
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Court reports – general
Causa C‑116/12
Ioannis Christodoulou e altri
contro
Elliniko Dimosio
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Serron)
«Valore in dogana — Merci esportate in un paese terzo — Restituzioni all’esportazione — Trasformazione nel paese di esportazione considerata come non sostanziale — Riesportazione delle merci nel territorio dell’Unione europea — Determinazione del valore in dogana — Valore di transazione»
Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 dicembre 2013
Unione doganale – Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Valore di transazione – Determinazione – Merci importate sulla base di un contratto qualificato come contratto di vendita, costituente in realtà un contratto di lavorazione o di trasformazione – Inclusione – Determinazione dell’origine delle merci – Irrilevanza
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 24, 29 e 32)
Unione doganale – Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Valore di transazione – Determinazione – Valore della restituzione all’esportazione di una merce – Restituzione ottenuta in modo abusivo creando artificiosamente le condizioni richieste per beneficiarne – Inclusione
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 29 e 32)
Gli articoli 29 e 32 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che essi si applicano alla determinazione del valore in dogana di merci importate sulla base di un contratto che, sebbene qualificato come contratto di vendita, si rivela essere, in realtà, un contratto di lavorazione o di trasformazione. Nell’ambito di tale determinazione, non rileva sapere se le operazioni di lavorazione o di trasformazione soddisfino i requisiti fissati all’articolo 24 di tale regolamento al fine di considerare le merci di cui trattasi come originarie del paese in cui dette operazioni sono avvenute.
(v. punti 51, 55, 60, dispositivo 1)
Gli articoli 29 e 32 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che deve essere preso in considerazione, nella determinazione del valore in dogana, il valore della restituzione all’esportazione della quale abbia beneficiato una merce e che sia stata ottenuta attuando una pratica consistente nell’applicazione di disposizioni del diritto dell’Unione al fine di trarne abusivamente profitto.
L’importatore che si è artificiosamente posto in una situazione che gli consente di beneficiare di restituzioni all’esportazione è tenuto a pagare i dazi riguardanti i prodotti interessati, senza pregiudizio, se del caso, delle sanzioni amministrative, civili o penali previste dalla normativa nazionale.
(v. punti 68, 70, dispositivo 2)
Causa C‑116/12
Ioannis Christodoulou e altri
contro
Elliniko Dimosio
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Serron)
«Valore in dogana — Merci esportate in un paese terzo — Restituzioni all’esportazione — Trasformazione nel paese di esportazione considerata come non sostanziale — Riesportazione delle merci nel territorio dell’Unione europea — Determinazione del valore in dogana — Valore di transazione»
Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 dicembre 2013
Unione doganale — Tariffa doganale comune — Valore in dogana — Valore di transazione — Determinazione — Merci importate sulla base di un contratto qualificato come contratto di vendita, costituente in realtà un contratto di lavorazione o di trasformazione — Inclusione — Determinazione dell’origine delle merci — Irrilevanza
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 24, 29 e 32)
Unione doganale — Tariffa doganale comune — Valore in dogana — Valore di transazione — Determinazione — Valore della restituzione all’esportazione di una merce — Restituzione ottenuta in modo abusivo creando artificiosamente le condizioni richieste per beneficiarne — Inclusione
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 29 e 32)
Gli articoli 29 e 32 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che essi si applicano alla determinazione del valore in dogana di merci importate sulla base di un contratto che, sebbene qualificato come contratto di vendita, si rivela essere, in realtà, un contratto di lavorazione o di trasformazione. Nell’ambito di tale determinazione, non rileva sapere se le operazioni di lavorazione o di trasformazione soddisfino i requisiti fissati all’articolo 24 di tale regolamento al fine di considerare le merci di cui trattasi come originarie del paese in cui dette operazioni sono avvenute.
(v. punti 51, 55, 60, dispositivo 1)
Gli articoli 29 e 32 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che deve essere preso in considerazione, nella determinazione del valore in dogana, il valore della restituzione all’esportazione della quale abbia beneficiato una merce e che sia stata ottenuta attuando una pratica consistente nell’applicazione di disposizioni del diritto dell’Unione al fine di trarne abusivamente profitto.
L’importatore che si è artificiosamente posto in una situazione che gli consente di beneficiare di restituzioni all’esportazione è tenuto a pagare i dazi riguardanti i prodotti interessati, senza pregiudizio, se del caso, delle sanzioni amministrative, civili o penali previste dalla normativa nazionale.
(v. punti 68, 70, dispositivo 2)